Il contratto di agenzia serve a regolare i rapporti tra l’agente e il titolare di un’attività. Attraverso la collaborazione vengono pubblicizzati e a volte anche venduti i prodotti o i servizi dell’azienda. Vediamo come funziona.
Nel nostro Paese la giurisprudenza prevede diversi tipi di strumenti per potere pubblicizzare una determinata attività. Ad esempio un imprenditore può avvalersi della collaborazione di soggetti per riuscire a diffondere in modo capillare i propri prodotti, in vari territori italiani.
Nel linguaggio comune quasi tutti sanno cos’è un agente, ma probabilmente sono in pochi a sapere davvero in cosa consiste tale tipologia lavorativa e quali sono le regole che la disciplinano.
Vediamo quindi di analizzare come funziona un contratto di agenzia, sottolineando i diritti e di doveri delle parti coinvolte e come può avvenire il recesso.
Il contratto di agenzia ha lo scopo di regolamentare un particolare rapporto lavorativo nel quale una parte ha il compito di promuovere un’azienda in una particolare zona.
Si tratta di una situazione descritta dall’art. 1742 del codice civile:
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile
Per essere valido tale accordo deve avere necessariamente una forma scritta ed essere sottoscritto da entrambe le parti coinvolte.
In pratica avviene che, una parte detta preponente si avvale dell’aiuto di un’altra detta agente per promuovere alcuni prodotti o servizi.
Ad esempio tale situazione è tipica per le grandi compagnie assicurative, che sono presenti nel territorio con varie agenzia che si occupano di gestire la loro zona di appartenenza. Ma non solo. Tale modalità contrattuale è tipica anche di molte altre attività commerciali.
Come vedremo, comunque, ci sono dei limiti da rispettare. Un agente deve lavorare in esclusiva per un’unica realtà aziendale, ma l’imprenditore deve affidare un solo soggetto ad una zona specifica.
L’agente non deve essere considerato come un dipendente, dato che non esiste un vincolo di subordinazione. Egli è a tutti gli effetti un collaboratore con piena libertà organizzativa. Ciò significa che può scegliere come lavorare al meglio.
Il lavoratore ha la facoltà di stabilire i propri orari di lavoro, di individuare la clientela e di utilizzare le tecniche che ritiene più efficaci. Ovviamente non è tutto oro ciò che luccica, dato che si assume anche molti rischi di tipo economico e giuridico.
In genere un soggetto può promuovere la conclusione di contratti ma non li sottoscrive personalmente. L’attività dell’agente è caratterizzata dal contatto con il cliente volto a favorire l’aumento degli affati.
Va precisato, però, il suo potere può aumentare se gli viene conferita la rappresentanza, ovvero se viene legittimato ad agire in prima persona per nome e per conto del preponente.
Quindi sottoscrivendo il lavoratore può:
Uno degli aspetti centrali e forse più importanti è la provvigione, ovvero il diritto dell’agente ad essere retribuito per il lavoro svolto.
In genere tale tipologia lavorativa viene definita “a prestazione corrispettive”, ovvero il preponente è tenuto a versare al collaboratore una somma di denaro calcolata in percentuale sugli affari che quest’ultimo ha concluso.
Ad ogni modo può anche essere pattuita una somma determinata per ogni affare andato a buon fine, ma non deve essere una retribuzione svincolata dall’ammontare dei contratti conclusi. Il collaboratore, infatti, non deve essere pagato come se fosse un dipendente, anche se in alcuni casi ci può essere un importo minimo fisso a titolo di copertura spese.
La giurisprudenza ha ribadito anche che le provvigioni devono essere pagate anche se gli affari non hanno avuto esecuzione, se la colpa è del preponente, ad esempio perchè quest’ultimo ha lasciato decorrere i termini o ha agito con superficialità.
Una delle caratteristiche peculiari di tale tipologia contrattuale è il cosiddetto diritto di esclusiva, come descritto dall’art. 1743 del codice civile:
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro
Ciò significa che
Ad ogni modo tale caratteristica può essere esclusa dalle parti. In sede contrattuale, infatti, può essere stabilito, con una apposita clausola, la possibilità di avvalersi di più collaboratori e di promuovere aziende in contrasto tra loro.
In merito alla durata e al recesso è utile leggere quanto sottolineato dall’art 1750 del codice civile:
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.
Perciò se la collaborazione a tempo determinato, continua anche successivamente alla scadenza pattuita, il contratto diventa a tempo indeterminato.
Il recesso, invece, può essere effettuato da entrambe le parti rispettando il preavviso stabilito, in ogni caso mai inferiore a un mese per il primo anno di lavoro, due mese per il secondo, tre mesi per il terzo ecc.
Il preponente deve versare una indennità al lavoratore nei seguenti casi:
Il discorso è diverso se il recesso è determinato da comportamenti poco corretti o da inadempimenti dell’agente, considerati talmente gravi da impedire la prosecuzione del rapporto.
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