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Crisi da sovraindebitamento: procedure per la composizione

La crisi da sovraindebitamento può essere risolta attraverso l’avvio della procedura di composizione della crisi che porterà alla ricerca di un accordo con i creditori. Vedremo, con questa breve guida, chi può accedere e come funziona tale procedura.

Si trova in crisi da sovraindebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti. Tale situazione può derivare, per esempio, da diversi acquisti rateizzati o da un imprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute.

I soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione. Con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi (OCC), il Tribunale valuta meritevolezza, fattibilità e convenienza della domanda.

Le procedure disciplinate dalla legge in esame sono: l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore, e la liquidazione del patrimonio del debitore. Uno dei vantaggi di questo strumento, è la velocità della procedura.

Crisi da sovraindebitamento: l’organismo per la composizione della crisi (OCC) e la nomina del gestore

L’organismo a cui rivolgersi per avviare la procedura di esdebitazione è l’organismo per la composizione della crisi, (OCC), un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore può rivolgersi.

L’istituzione ha il compito di:

  • fornire informazioni sul sovraindebitamento;
  • valutare le richieste di chi vuole attivare la procedura;
  • nominare i gestori della crisi.

Solo gli enti pubblici iscritti all'appositoregistro possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza.

Il Gestore della crisi, professionista che seguirà la composizione della crisi, viene definito dal Decreto Ministeriale 202/2014 come:

“la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”.

È importante sottolineare che, come indicato dall’art. 11 del DM 202/2014, il Gestore della crisi ha l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza che verrà portata a conoscenza del Tribunale, contestualmente al deposito della proposta elaborata ai sensi della L. 3/2012.

In particolare, il Gestore della crisi è considerato indipendente quando:

  • non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
  • possiede i requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile;
  • non ha prestato, negli ultimi 5 anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Crisi da sovraindebitamento: chi può avviare la procedura di esdebitazione

Innanzitutto, va sottolineato che solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l'iniziativa di attivare la procedura. I creditori non possono prendere l'iniziativa al posto del debitore.

Possono effettuare l’istanza di avvio della procedura:

  • consumatori;
  • imprenditori agricoli;
  • start up innovative;
  • fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
  • imprenditori sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di 
  • imprenditori sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
  • imprenditore cessati;
  • socio illimitatamente responsabile;
  • professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
  • società professionali ex L. 183/2011;
  • associazioni professionali o studi professionali associati;
  • società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
  • enti privati non commerciali.

Non possono avviare la procedura:

  • l'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
  • chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
  • chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
  • chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

Crisi da sovraindebitamento: come funziona la procedura di composizione della crisi

Una volta ricevute le domande di avvio del procedimento e valutato il rispetto dei presupposti normativi, l’OCC nomina il gestore della crisi. Il professionista nominato esaminerà la documentazione prodotta e assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.

Il Debitore, sotto il controllo del Tribunale, può alternativamente: 
 

  • formulare una proposta di accordo con i Creditori: viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito; 
  • proporre un piano di ristrutturazione dei debiti: funziona come l'accordo, ma non è necessario il parere favorevole dei creditori. Inoltre, è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso e può essere richiesto solo se il debitore riveste la qualifica di Consumatore;
  • chiedere la liquidazione del patrimonio: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

Per avviare una delle tre procedure previste occorre presentare un’istanza utilizzando l’apposito modulo e allegando:

  • marca da bollo da € 16,00;
  • copia di un documento d’identità;
  • attestazione di versamento di euro 200,00 oltre iva, tramite bonifico bancario (Codice Iban: IT14 I0760102800000000351502, specificando la causale: "OCC”, beneficiario Camera di Commercio di Firenze) quale acconto forfetario sui costi della procedura;
  • l’impegno a fornire nel corso della procedura tutta la documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (la legge prevede sanzioni penali per la rappresentazione di una situazione patrimoniale ed economica non corrispondente al vero). ​

Va sottolineato che il debitore può rivolgersi esclusivamente ad Organismi aventi sede nel Circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore stesso e, in mancanza, può rivolgersi al giudice per la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi. 


Il compenso all’OCC è stabilito in base ai parametri inseriti nel documento “Criteri per la determinazione dei compensi”. Il Gestore incaricato dall’Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, un preventivo di massima, approvato dal Referente dell’Organismo, del costo del procedimento.


Fonti normative

Art. 11 del DM 202/2014

Art. 2399 del codice civile

L. 3/2012

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
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