La crisi da sovraindebitamento può essere risolta attraverso l’avvio della procedura di composizione della crisi che porterà alla ricerca di un accordo con i creditori. Vedremo, con questa breve guida, chi può accedere e come funziona tale procedura.
Si trova in crisi da sovraindebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti. Tale situazione può derivare, per esempio, da diversi acquisti rateizzati o da un imprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute.
I soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione. Con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi (OCC), il Tribunale valuta meritevolezza, fattibilità e convenienza della domanda.
Le procedure disciplinate dalla legge in esame sono: l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore, e la liquidazione del patrimonio del debitore. Uno dei vantaggi di questo strumento, è la velocità della procedura.
L’organismo a cui rivolgersi per avviare la procedura di esdebitazione è l’organismo per la composizione della crisi, (OCC), un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore può rivolgersi.
L’istituzione ha il compito di:
Solo gli enti pubblici iscritti all'appositoregistro possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza.
Il Gestore della crisi, professionista che seguirà la composizione della crisi, viene definito dal Decreto Ministeriale 202/2014 come:
“la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”.
È importante sottolineare che, come indicato dall’art. 11 del DM 202/2014, il Gestore della crisi ha l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza che verrà portata a conoscenza del Tribunale, contestualmente al deposito della proposta elaborata ai sensi della L. 3/2012.
In particolare, il Gestore della crisi è considerato indipendente quando:
Innanzitutto, va sottolineato che solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l'iniziativa di attivare la procedura. I creditori non possono prendere l'iniziativa al posto del debitore.
Possono effettuare l’istanza di avvio della procedura:
Non possono avviare la procedura:
Una volta ricevute le domande di avvio del procedimento e valutato il rispetto dei presupposti normativi, l’OCC nomina il gestore della crisi. Il professionista nominato esaminerà la documentazione prodotta e assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.
Il Debitore, sotto il controllo del Tribunale, può alternativamente:
Per avviare una delle tre procedure previste occorre presentare un’istanza utilizzando l’apposito modulo e allegando:
Va sottolineato che il debitore può rivolgersi esclusivamente ad Organismi aventi sede nel Circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore stesso e, in mancanza, può rivolgersi al giudice per la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi.
Il compenso all’OCC è stabilito in base ai parametri inseriti nel documento “Criteri per la determinazione dei compensi”. Il Gestore incaricato dall’Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, un preventivo di massima, approvato dal Referente dell’Organismo, del costo del procedimento.
Fonti normative
Art. 11 del DM 202/2014
Art. 2399 del codice civile
L. 3/2012
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