L’Organismo di Composizione della Crisi è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale il debitore può rivolgersi per far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.
L’Organismo di Composizione della Crisi è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale il debitore può rivolgersi per far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.
L’ Organismo di Composizione della Crisi è un Organismo privato di diritto pubblico istituito dalla Legge 3 del 2012, ed il cui funzionamento è stato normato dal dm 24 settembre 2014 n. 202. È un ente terzo, imparziale e indipendente al quale il debitore può rivolgersi per far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori. L’OCC non eroga finanziamenti, è imparziale e indipendente. Ogni Organismo di Composizione della Crisi deve essere iscritto presso un apposito elenco presso il Ministero della Giustizia e, per essere operativo, deve essere approvato sempre dal Ministero della Giustizia.
Un Organismo di Composizione della Crisi può essere costituito da:
La costituzione deve essere segnalata all’apposito Registro presso il Ministero di Giustizia ed è effettiva solo dopo l’iscrizione nel registro, che può essere rifiutata se non ci sono tutte le caratteristiche previste dal DM 202/2014.
L’Organismo di Composizione della Crisi è articolato su due livelli:
Il Debitore, desiderando affrontare la sua condizione di sovraindebitamento in collaborazione con il consulente di fiducia, è responsabile di nominare l'Organismo di Composizione della Crisi. In questo contesto, la procedura di indebitamento eccessivo si configura come una proposta, soggetta a specifici requisiti di legge, che il Debitore in difficoltà può presentare al tribunale della sua residenza al fine di gestire la propria crisi finanziaria. Tale proposta può essere attuata mediante un pagamento parziale e dilazionato o attraverso la liquidazione dei beni posseduti dal Debitore. L'iniziativa viene elaborata dal Debitore, di solito con il supporto dei suoi consulenti, ed è soggetta all'approvazione di un Giudice. Tra il Debitore e il Giudice, la legge stabilisce la presenza di un ente indipendente e imparziale incaricato di "certificare" la proposta del Debitore, conducendo una serie di controlli preliminari per alleggerire il carico di lavoro del Giudice nella gestione della procedura di indebitamento eccessivo. Di conseguenza, coloro che intendono avvalersi delle disposizioni della cosiddetta "Legge salva suicidi" devono rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi dopo aver acquisito i documenti necessari e condotto analisi tecniche. Presso tale ente, possono richiedere la designazione di un professionista noto come "gestore della crisi", il quale, dopo l'esame della documentazione allegata, assisterà il Debitore nell'intero processo di ristrutturazione del debito, garantendo la soddisfazione dei diritti dei creditori mediante l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari al posto del Giudice.
I compiti dell’Organismo di Composizione della Crisi sono indicati nell’articolo 15 Legge 3/2012, che definisce funzioni ed attività di tutti gli organismi di composizione della crisi abilitati, e sono stati recentemente integrati dal Codice della Crisi d’Impresa, che ha sostituito la legge 3 2012 a partire dal luglio del 2022.
La normativa in questione prevede che l’OCC:
Dopo aver raccolto l'intera documentazione e stilato il piano di accordo con l'assistenza del consulente, il debitore è tenuto a selezionare un ente di risoluzione della situazione critica tra quelli indicati nell'elenco ufficiale del Ministero della Giustizia e conferire a esso l'incarico. I passaggi da seguire sono i seguenti:
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