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Esdebitazione familiare

L’introduzione nel nostro impianto normativo di una procedura di regolazione dell’insolvenza civile
L. 3/2012 “Procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento e liquidazione del patrimonio” nota anche come legge “salva suicidi” ha trovato il suo humus proprio nell’incremento del debito familiare e delle sofferenze del credito al consumo.

La legge sul sovra indebitamento -L.27/01/2012 n. 3

La situazione può riguardare chi ha contratto il mutuo per l’acquisto della casa e successivamente perde il lavoro, il consumatore che ha contratto un finanziamento per acquistare dei beni e servizi a rate, fino alla persona fisica che ha prestato garanzie per la società di capitali di cui è socia o start-up innovative.

 Argomenti di grande attualità e che toccano la società molto da vicino in un momento difficile dal punto di vista economico come quello che tutti stiamo vivendo.


Modifiche e pandemia

Tale Legge in vigore dal 29.02.2012 poi modificata dal DL 179/2012 convertito nella Legge 221/2012 ha subito recenti modifiche con il Decreto Ristori L. 18.12.2020 n.176, modifiche che mirano a tutelare i debitori senza colpa che si siano trovati colpiti dalla pandemia e che si trovino nella incapacità di saldare il debito.

Sono state previste delle semplificazioni per l’accesso alle procedure da sovra indebitamento per imprese e consumatori che ne hanno diritto. 

Il Legislatore ha, poi, ritenuto di anticipare l’entrata in vigore, già programmata per il 1 settembre 2021, della parte della disciplina della crisi da sovra indebitamento contenuta nel codice della crisi d’impresa, così confermando la propria convinzione che il ricorso a tali procedure rappresenti il miglior strumento per fronteggiare l’eccezionale emergenza causata dalla pandemia.


Indebitamento familiare

La legge di conversione del Decreto ristori (DL 137/2020) ha inoltre introdotto specifiche norme in materia di “indebitamento familiare”, anticipando in tal modo, un istituto innovativo previsto nel Codice della Crisi che entrerà in vigore il prossimo 01.09.21.

Il nuovo art. 7 bis della L. 3/2012 prevede la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano avviare un’unica procedura da composizione della crisi da sovra indebitamento quando siano conviventi, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, in tutti quei casi in cui il sovra indebitamento abbia origine comune.

Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L. 20 maggio 2016, n.76.


Regime precedente

In precedenza la disciplina consentiva a debitori che fossero tra loro coniugati di presentare separate domande all’Organismo di Composizione della Crisi, con richiesta di riunione delle due procedure dinanzi al Tribunale nel caso in cui il sovra indebitamento fosse stato prodotto a causa del soddisfacimento di bisogni familiari. 

La stessa giurisprudenza di merito aveva accettato nella prassi le procedure familiari (in tal senso Tribunale di Napoli Nord 2018, Tribunale di Padova 2018).


Vantaggi : la domanda congiunta – esdebitazione familiare i tempi – i costi

Con la modifica introdotta con l’art. 7 bis la domanda da presentare diviene congiunta, così da garantire appunto la esdebitazione familiare. 

Verranno successivamente esaminati i presupposti in relazione a ciascun istante.

Appare evidente il risparmio di tempi e di costi dal momento che il gestore della crisi redigerà un'unica relazione particolareggiata da allegare al progetto di risoluzione della crisi.

La masse attive e passive di ciascuno soggetto restano separate in modo che porzioni di patrimonio dell’uno non rispondano dei debito dell’altro e viceversa e comunque in ossequio al principio secondo cui la responsabilità patrimoniale è personale.

Vale la pena di evidenziare che nella maggior parte dei casi il patrimonio delle famiglie è rappresentato dagli immobili, che in questo momento di particolare crisi hanno subito una ulteriore svalutazione, in realtà già iniziata prima della pandemia. 

In tal senso al fine di evitare la liquidazione degli stessi, il piano del consumatore e la procedura familiare costituiscono una opportunità concreta, soprattutto per i soggetti sovra indebitati che subiscono la pressione delle banche e del fisco.

L’ advisor  valuterà nel caso concreto se conviene di più la liquidazione del patrimonio o la convenienza del piano.

Rilevante anche il regime dei costi dal momento che la liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi è ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno.

Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.


Conclusioni

L’ufficializzazione nell’art. 7 bis di una realtà già recepita dalla giurisprudenza di merito e dalla prassi applicativa, sulla scorta delle previsioni del Codice della Crisi e dell’insolvenza, dovrebbe garantire uniformità di trattamento agevolando un ricorso più frequente alle procedure da sovra indebitamento come soluzione alla esposizione debitoria anche familiare.


Fonti normative

  • Tribunale di Napoli Nord provvedimento 18.05.2018; 
  • Tribunale di Padova decisione 8 aprile 2018;​
  • Il sole 24 ore articolo del 27.01.2021 di Avv. D’Ambrosio Borselli;
  • CFNews articolo del 26.04.2021 Avv. Andrea Tiralongo.



Avv. Cristina Vanni




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