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Cumulo giuridico: cos'è e quando si applica?

Capiamo insieme il meccanismo del cumulo giuridico delle sanzioni tributarie così come disciplinato dalla legge n. 472 del 18 dicembre 1997

Vediamo come funziona il meccanismo del cumulo giuridico, così come viene disciplinato dall'articolo 12 - nello specifico - della legge n. 472 del dicembre 1997. Il cumulo giuridico, a livello legislativo, è rubricato - ovvero intitolato - Concorso di violazioni e continuazione.

Si tratta, in sostanza, di un meccanismo la cui applicazione spetta solamente agli uffici finanziari nelle fasi in cui accertano ed irrogano sanzioni tributarie ad un cittadino che non ha pagato dei tributi.

Detto in altri termini, dunque, il cumulo giuridio è un meccanismo attraverso il quale viene erogata una sanzione nel caso di più violazioni commesse dal contribuente. La sanzione in questione, e quindi irrogata, viene sempre determinata applicando la sanzione prevista per la violazione più grave che è stata commessa dal contribuente ed aumentata secondo quanto previsto per legge.

A cosa serve il cumulo giuridico?

Il cumulo giuridico, dunque, permette di evitare il più gravoso cumulo materiale che comporterebbe - per il contrbuente che ha commesso la violazione - l'applicazione della somma complessiva delle sanzioni che sono previste per tutte le violazioni commesse. E' ovvio, dunque, che il cumulo giuridico è per il contribuente una pratica di sgravio rispetto alla somma di tutte le sanzioni che sarebbero applicate normalmente. Il cumulo giuridico, dunque, rispetto al cumulo materiale, permette al contribuente di avere uno sconto su quella che sarebbe la somma delle sanzioni complessive previste dalla legge per le violazioni che il contribuente a commesso e per cui l'ufficio finanziario ha fatto accertamento o irrogazione della sanzione.

Detto ciò, dunque, come premessa generale, bisogna andare a precisare che ilmeccanismo del cumulo giuridico si applica in tutta una serie di casi diversi e che sono tutti quanti disciplinati dall'articolo 12 del D.lgs. n. 472/1997. Vediamo, dunque, nel dettaglio, i casi in cui gli uffici finanziari devono applicare la sanzione nel momento in cui irrogano la sanzione.

Cumulo giuridico: quando si applica?

Ecco l'elenco dei casi in cui gli uffici finanziari possonoapplicare il cumulo giuridico:

  • concorso formale di violazioni omogeneo ed eterogeneo così come previsto dall'articolo 12, comma 1 del decreto n. 472/1997. E', per esempio, il caso in cui con una sola azione od omissione, si commettono diverse violazioni ovvero il contribuente commette diverse violazioni della stessa disposizione (ed è questo il significato di concorso omogeneo) o anche di diverse disposizioni anche se relative a tributidifferenti (ed è questo il significato di concorso eterogeneo).
  • concorso materiale di violazioni così come previsto dall'articolo 12, comma 1 dela decreto n. 472/1997. E' il caso, ad esempio, in cui con più azioni od omissioni il contribuente commette diverse violazioni della stessa disposizione.

In pratica, nei casi appena citati di concorso formale di violazioni omogeneo ed eterogeneo e di concorso materiale di violazioni, l'ufficio competente è tenuto ad applicare - in base proprio al cumulo giuridico così come previsto dalla legge - una sola sanzione pari a quella prevista per la violazione più grave che il contribuente ha commesso ed aumentata di una quantità che può essere di un quarto e fino al doppio della sanzione prevista per quella violazione.

Facciamo, dunque, degli esempi di quelli che possono essere sia il concorso formale che quello materiale per meglio comprendere a quali violazioni si faccia riferimento in base al tipo di concoso che si presenta.

Partiamo con il concorso formale. E' concorso formale, ad esempio, l'annotazione, da parte di 'impresa individuale, di operazioni imponibilinella propria contabilità che risulterà essere una violazione sia ai fini Irpef che delle addizionali regionali e comunali dell'Irpef.

Esempi di concorso materiale, invece, sonoad esempiol'indicazione omessa o non esatta (inesatta quindi) ripetuta nel tempo di alcuni elementi identificativi del contribuente. E' un esempio l'omesso numero di partita iva su alcune dichiarazioni, su scontrini, ricevute fiscali e così via che siano state emesse da una ditta.

Cumulo giuridico: un esempio

Facciamo dunque un esempio per meglio comprendere come viene applicato il cumulo giuridico da un uffcio finanziario. Supponiamo, ad esempio, che un contribuente, per tutte le ricevute emesse in un anno non abbia mai indicato la partita iva. In questo caso, dunque, l'ufficio interessato applicherà una sanzione così come prevista per la violazione dell'obbligo di inserire i dati identificativi fiscali che è pari a 250€ da aumentare nella misura che può variare da un minimo di un quarto ad un massimo del doppio. L'aumento della sanzione, in cifre, potrà esserre pari ad una cifra compresa fra 62,50€ fino a 500€ (oltre ai 250€ visti prima). Complessivamente, dunque, la sanzione potrebbe essere di una cifra compresa fra i 312,50€ ed i 750€.

La continuazione

La continuazione è presvista dall'articolo 12, comma 2 del decreto legge 472/1997 e consiste nella condotta del contribuente che commette più violazioni (anche in tempi diversi) che tendono a pregiudicare o pregiudicare nella sua determina, l'imponibile o la liquidazione periodica del tributo. Nel caso della continuazione, così come visto precedentemente, la sanzione che verrà irrogata sarà anche qui pari alla sanzione prevista per la violazione più grave ed aumentata da un quarto al doppio di ciò che la legge prevede.

La continuazione nel cumulo giuridico, si verifica allorquando le violazioni che sono state commesse dal contribuente sono in qualche modo concatenate e se queste possono essere considerate come unitarie perché tendono ad un unico scopo comune ovvero evadere la o le tasse.

Sono esempi di continuazione l'omissione di fatturazione di operazioni imponibili ovvero, detto in altri termini, la mancata emissione di scontrini o fatture o ricevute fiscali. La mancara emissione porta, quindi, all'omissione della loro registrazione e dunque ad una presentazione di dichiarazione annuale dell'iva che non è conforme poiché, appunto, non contine le operazioni che non sono state fatturate o scontrinate.

Tutte queste violazioni, dunque, verranno sanzionate singolarmente ma saranno soggette ad un'unica sanzione - proprio per il principo di continuazione - e nel caso visto sopra, la sanzione massima (ovvero la dichiarazione infedele) che prevede un importo compreso tra il 90% ed il 180% della maggiore imposta dovuta, sarà aumentata da un quarto al suo doppio.

Cumulo giuridico pluriennale

Per chiudere, in base a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 5 del decreto 472/1997 nel caso in cui vengano accertate delle violazioni in concorso formale, materiale o in continuazione relative a diversi periodi d'imposta, si applicherà il cumulo giuridico pluriennale ovvero si applicherà la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo; per violazioni che abbiano la stessa indole si intendono violazioni di disposizioni identiche o disposizioni diverse che però per la loro natura o altro rappresentino profili di somiglianza o parziale identità. Riprendendo l'esempio fatto poc'anzi, dunque, se l'omessa fatturazione riguarda periodi d'imposta diversi, la sanzione che sarà irrogata sarà la più grave per la violazione commessa aumnetata dalla metà al triplo della sanzione massiam prevista per legge.

Fonti normative

  • Dedreto Legge 472/1997.​


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