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Divorzio in contumacia: cosa spetta ai coniugi, tempi

Se vi state domandando se il divorzio è possibile anche in caso di disaccordo tra i coniugi, ebbene sappiate che la risposta è sì. Anche nel caso in cui una delle parti non acconsente, infatti, il divorzio può avvenire, e in questo caso si definirà divorzio in contumacia, ipotesi che si verifica quando una delle due parti non si presenta in Tribunale.

Nell’articolo di oggi scopriremo nello specifico che cos’è il divorzio in contumacia, quali parti possono essere contumaci, cosa spetta ai coniugi in queste ipotesi e quali sono le tempistiche della procedura di divorzio.

Divorzio in contumacia: di cosa si tratta

È innanzitutto necessario fare una premessa: sebbene il Legislatore italiano non utilizzi mai il termine “divorzio”, con esso si vuol indicare una causa di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili indipendentemente dalla morte reale o presunta di uno dei due coniugi. Introdotto con la Legge n. 898/1970, il divorzio ha superato quella che era l’idea cattolica relativa alla indissolubilità del matrimonio. Di fatti, ai sensi dell’art. 1 della predetta legge, il giudice può pronunciare lo scioglimento del matrimonio quando “accerta che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”.

 
Il nostro ordinamento riconosce due tipologie di divorzio:

  • Quello consensuale, quando entrambi i coniugi concordano sulle condizioni per procedere allo scioglimento/cessazione del vincolo;
  • Quello giudiziale, quando manca l’accordo e dovrà essere il giudice a stabilire le condizioni dello scioglimento/cessazione del matrimonio.

Il divorzio in contumacia avviene quando, non trovandosi un accordo tra le parti, una delle due propone la domanda di divorzio giudiziale in Tribunale e l’altra, convenuta, decide di non costituirsi in giudizio di sua spontanea volontà.

Va da sé che le ipotesi di divorzio in contumacia possono avvenire solo in caso di divorzio giudiziale, dal momento che il divorzio consensuale presuppone l’accordo tra i coniugi. 

È infatti nel momento in cui non si trova un accordo sulle condizioni dello scioglimento del matrimonio e viene meno la possibilità di addivenire ad un divorzio consensuale, che si dovrà procedere allo scioglimento del vincolo in via giudiziale, ossia di fronte ad un Tribunale.

La contumacia invece si esclude nel caso di divorzio consensuale poiché in questo caso presupposto fondamentale è la volontà comune e bilaterale di entrambi i coniugi di addivenire allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili. Di conseguenza, risulterà inammissibile la rinuncia da parte di uno solo di essi al divorzio, a meno che non intervenga una rinuncia congiunta da parte dei coniugi (Cass. Civ. VI sez., ord. n. 10463/2018).

Nel caso in cui la parte convenuta non si presenti dinanzi al Giudice, quest’ultimo ne dichiarerà la contumacia e il processo potrà proseguire anche in assenza della parte. Ciò sempre che le notifiche dell’avviso di comparizione risultino regolari, e quindi l’assenza del convenuto sia effettivamente dovuta alla sua volontà di non presentarsi.

Cos’è la contumacia

Nel linguaggio giuridico, la contumacia è quella situazione in cui una parte non si costituisce in giudizio, pur avendo proposto correttamente la domanda o essendo stata regolarmente citata. Si tratta di una scelta della parte che non inficia lo svolgimento del processo, il quale proseguirà ugualmente, senza peraltro implicare l’automatico accoglimento delle ragioni dell’altra parte costituita.

La contumacia si distingue dall’assenza in giudizio che si verifica nel caso in cui una o entrambe le parti, costituita regolarmente nel procedimento, non sia presente ad un’udienza neanche attraverso il proprio difensore.

Ci sono due ipotesi di contumacia, quella dell’attore e quella del convenuto.

Contumacia dell’attore

In generale, l’attore è contumace quando, in seguito alla notifica dell’atto di citazione, non si presenta in giudizio. In tal caso il giudice, su richiesta del convenuto, dispone la prosecuzione del giudizio, che avverrà in assenza dell’attore. 

Nell’ipotesi di mancata richiesta del convenuto, invece, il giudice disporrà la cancellazione della causa dal ruolo, cui seguirà l’estinzione del processo se entro un anno non viene riassunto.

Nella procedura di divorzio, la contumacia dell’attore non è configurabile. Ciò perché il procedimento di divorzio si avvia nel momento in cui il ricorso è depositato in cancelleria, momento che coincide con la costituzione della parte attrice, che quindi non potrà configurare una contumacia. Nel caso non dovesse presentarsi all’udienza, si configurerà infatti una vera e propria assenza della parte, che farà sì che la domanda rimanga priva di effetti giuridici.

Contumacia del convenuto

Il convenuto invece può essere contumace anche nel procedimento di divorzio. Tale situazione si configura nel momento in cui, in seguito alla notifica del ricorso e alla richiesta di comparizione, non si presenta in giudizio, determinando così la sua non costituzione e il venir meno della possibilità di far valere le sue ragioni. In questo caso, una volta che il giudice abbia accertato la regolarità delle notifiche degli atti o nel caso in cui rilevi un vizio e ne disponga il rinnovo della notificazione e la parte convenuta comunque non dovesse costituirsi, il procedimento proseguirà regolarmente anche in assenza della parte. È fatta salva la possibilità per il convenuto che risulti contumace di costituirsi in giudizio tardivamente, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. 

Se poi riesce a dimostrare di non essersi presentato perché non a conoscenza della pendenza del giudizio, dovuta a causa a lui non imputabile o per nullità della notifica, il giudice potrà rimetterlo nei termini, e permettergli così di compiere le attività processuali che altrimenti gli sarebbero state precluse.

Divorzio in contumacia: cosa spetta ai coniugi

Considerando che, anche in caso di contumacia del convenuto, il procedimento di divorzio prosegue regolarmente, la decisione del giudice rispetto alle condizioni dello scioglimento, tra cui l’assegno divorzile, il mantenimento della prole, ecc., sarà basata sul solo punto di vista della parte attrice.

Dal punto di vista del convenuto, quindi, la sua contumacia può comportare effetti negativi. Rimane comunque la possibilità, per il contumace, di impugnare la sentenza emessa dal Tribunale, con alcuni limiti:

  • Non può proporre domande nuove o eccezioni non rilevabili d’ufficio
  • Non può chiedere l’ammissione di nuovi documenti o mezzi istruttori, salvo che dimostri di non averli potuti produrre in primo grado per cause a lui non imputabili.

Inoltre, il convenuto ha la possibilità di costituirsi tardivamente, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Se poi riesce a dimostrare di non essersi presentato perché non a conoscenza della pendenza del giudizio, dovuta a causa a lui non imputabile o per nullità della notifica, il giudice potrà rimetterlo nei termini, e permettergli così di compiere le attività processuali che altrimenti gli sarebbero state precluse.

Divorzio in contumacia: i tempi

Oggi è sicuramente più facile separarsi e divorziare, in quanto le tempistiche procedurali sono state ridotte. Ad eccezione di casi particolari, per giungere al divorzio è prima necessario che sia avvenuta la separazione.

I tempi per procedere al divorzio oggi sono i seguenti:

  • sei mesi dalla comparizione delle parti dinanzi al tribunale, in caso di separazione consensuale
  • un anno dalla comparizione, se invece si tratta di separazione giudiziale.

Per quanto riguarda invece la possibilità della parte contumace di costituirsi tardivamente, come già anticipato, questa si estende fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Da quanto detto finora, si evince che il divorzio può avvenire anche senza il consenso di uno dei coniugi, grazie alla possibilità del divorzio in contumacia.

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