Nell'articolo di oggi scopriremo nello specifico che cos'è il divorzio in contumacia, quali parti possono essere contumaci, cosa spetta ai coniugi in queste ipotesi e quali sono le tempistiche della procedura di divorzio.
Nell'articolo di oggi scopriremo nello specifico che cos'è il divorzio in contumacia, quali parti possono essere contumaci, cosa spetta ai coniugi in queste ipotesi e quali sono le tempistiche della procedura di divorzio.
È innanzitutto necessario fare una premessa: sebbene il Legislatore italiano non utilizzi mai espressamente il termine "divorzio", con esso si intende la causa di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, indipendentemente dalla morte reale o presunta di uno dei coniugi.
Introdotto con la Legge n. 898/1970, il divorzio ha superato l’antico principio di indissolubilità del matrimonio. Ai sensi dell’art. 1 della predetta legge, il giudice può pronunciare lo scioglimento del matrimonio quando "accerta che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita".
Il nostro ordinamento riconosce due tipologie di divorzio:
Il divorzio in contumacia si verifica nell’ambito di un procedimento di divorzio giudiziale, quando una delle parti – normalmente il convenuto – non si costituisce in giudizio, pur essendo stata regolarmente citata o notificata.
La contumacia, pertanto, non può mai configurarsi nel divorzio consensuale, che presuppone la volontà congiunta di entrambi i coniugi. Come precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, ord. n. 10463/2018, risulta inammissibile la rinuncia unilaterale al divorzio, in assenza di una volontà concorde.
Nel caso in cui la parte convenuta non si presenti dinanzi al Giudice, quest’ultimo, verificata la regolarità delle notifiche, dichiara la contumacia e il processo prosegue regolarmente anche in assenza della parte.
Nel linguaggio giuridico, la contumacia indica la situazione in cui una parte non si costituisce in giudizio, pur essendo stata regolarmente citata o notificata (artt. 290 ss. c.p.c.). Si tratta di una scelta della parte che non paralizza il processo, ma limita i poteri difensivi di chi resta assente.
È bene distinguere la contumacia dall’assenza in udienza, che si verifica quando una parte già costituita non presenzia a una o più udienze.
L’attore è contumace quando, notificato l’atto di citazione, non si costituisce; in tal caso il giudice può disporre la prosecuzione su istanza del convenuto o, in difetto, la cancellazione della causa dal ruolo.
Nel procedimento di divorzio, tuttavia, la contumacia dell’attore non è configurabile, poiché il procedimento si instaura con il deposito del ricorso in cancelleria, che costituisce già la parte attrice. Se l’attore non dovesse presentarsi all’udienza, si tratterebbe di assenza e non di contumacia; in tal caso la domanda resterebbe priva di effetti sostanziali.
Il convenuto può invece essere contumace nel procedimento di divorzio. Ciò avviene quando, ricevuta la notifica del ricorso e dell’avviso di comparizione, non si costituisce in giudizio.
Il giudice, una volta verificata la regolarità della notifica, può dichiarare la contumacia (art. 291 c.p.c.) e se la notifica risulta viziata, ne dispone il rinnovo. Qualora il convenuto resti comunque assente, il processo prosegue e potrà essere pronunciata sentenza di divorzio.
Il convenuto contumace può costituirsi tardivamente fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, come previsto dall’art. 293 c.p.c. In tale ipotesi, potrà partecipare alle attività processuali ancora non compiute.
Se dimostra di non essersi costituito per causa a lui non imputabile (es. nullità della notifica o mancata conoscenza del giudizio), il giudice può rimetterlo nei termini (art. 294 c.p.c.).
Anche in caso di contumacia del convenuto, il procedimento prosegue regolarmente e il giudice pronuncia la sentenza sulla base delle prove e allegazioni fornite dall’attore.
Tuttavia, la contumacia non comporta l’automatico accoglimento della domanda di divorzio. Il giudice deve comunque verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3 Legge n. 898/1970) e tutelare gli interessi della prole, valutando la congruità delle richieste relative a:
La contumacia del convenuto può comunque comportare effetti negativi per quest’ultimo, non potendo partecipare attivamente alla formazione della prova né contestare le richieste dell’attore.
Il contumace potrà impugnare la sentenza, ma con limiti precisi, ossia non può:
Per impugnare la sentenza di divorzio emessa in contumacia si distinguono due termini (art. 325 c.p.c.):
Il contumace può chiedere la rimessione in termini se dimostra di non essere stato a conoscenza del processo per nullità della notifica o altra causa non imputabile.
Grazie alla Legge n. 162/2014 (cd. divorzio breve), i termini per chiedere il divorzio dopo la separazione sono stati ridotti:
Tali termini decorrono dall’udienza presidenziale, e non dalla sentenza di separazione. Se la separazione giudiziale si trasforma in consensuale, il termine si riduce automaticamente a sei mesi.
La Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022, in vigore dal 1° marzo 2023) ha introdotto un rito unitario per le persone, i minorenni e le famiglie (artt. 473-bis c.p.c. e ss.), permettendo ai coniugi di proporre un unico ricorso contenente sia la domanda di separazione che quella di divorzio, con quest’ultima subordinata al decorso dei termini di legge.
Una volta trascorsi i termini (sei mesi o un anno), il giudice potrà pronunciare direttamente il divorzio senza la necessità di un nuovo procedimento, riducendo tempi e costi.
La giurisprudenza di merito (Trib. Milano, ord. 6 aprile 2023; Trib. Roma, ord. n. 4480/2024) ha confermato che il cumulo delle domande è ammissibile anche nei procedimenti contenziosi.
Accanto al procedimento giudiziale, la legge consente modalità alternative di scioglimento del vincolo, applicabili solo nei casi consensuali:
Tali procedure presuppongono la volontà e la presenza di entrambi i coniugi, e pertanto non sono percorribili in caso di contumacia.
Concludendo, il convenuto contumace può costituirsi tardivamente fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, partecipando alle fasi successive del giudizio. Ciò se è in grado di provare che l’assenza è dipesa da una causa non imputabile o da notifica nulla, in quel caso il giudice può rimetterlo nei termini e consentirgli di esercitare le facoltà processuali precluse (art. 294 c.p.c.).
In sintesi, il divorzio può essere pronunciato anche senza il consenso di uno dei coniugi, grazie alla procedura di divorzio in contumacia. Tuttavia, la mancata costituzione comporta per il convenuto rischi significativi, poiché il giudice decide sulla base delle sole allegazioni dell’altra parte.
La Riforma Cartabia e i successivi decreti correttivi 2024 (D.Lgs. 164/2024) hanno semplificato ulteriormente il rito familiare, consentendo il cumulo di domande e riducendo tempi e oneri.
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