I diritti civili rappresentano l’insieme delle libertà e delle possibilità concesse da uno Stato alle persone fisiche. La loro violazione può comportare dei problemi morali a tutta la comunità di riferimento.
Nel paese in cui siamo cittadini tutto nasce da quel testo costituzionale che sancisce in modo netto che la Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, rimuove gli ostacoli che limitano la libertà, l’uguaglianza e compromettono lo sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione del paese. Inoltre riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, impegnandosi a mettere in pratica tutte le condizioni per rendere concreto questo diritto.
Da qui nascono tutte le leggi che regolano i nostri rapporti tra cittadini e tra cittadino e Istituzioni.
La libertà personale consiste nella libertà della persona fisica da ogni coercizione che impedisca o limiti movimenti e azioni. E' libertà fisica e morale e consiste più in generale in una libertà inviolabile, immodificabile, irrinunciabile.
Non ammette infatti nessuna forma di restrizione personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione). E allo stesso modo è sottoposta a una riserva di legge assoluta. In casi di urgenza si possono adottare provvedimenti restrittivi a carattere provvisorio che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e convalidati nelle successive.
Ricalca in larga misura la precedente libertà personale, il domicilio è la proiezione della persona e per questo è anch'essa inviolabile (art. 14 Cost.). Vige sempre una riserva di legge assoluta (quindi nei modi stabiliti dalla legge) e una riserva di giurisdizione.
Una deroga è prevista attraverso riserva di legge rinforzata (leggi speciali) per motivi di sanità, economici, fiscali ed incolumità pubblica. Infine occorre sottolineare come il domicilio sia da intendersi in più ampio raggio rispetto alla definizione del codice civile (casa auto, giardino, stanza d'albergo...).
Anche questa disposizione costituzionale (art. 16 Cost.) presenta una riserva di legge rinforzata e questa libertà può essere limitata solo per motivi di sanità o sicurezza. Inoltre si può individuare una riserva assoluta di legge per la disciplina dell'espatrio, mentre difetta la riserva di giurisdizione.
I diritti civili fondamentali della Carta costituzionale. Guida alle principali libertà negative del titolo I, parte I della Costituzione
I diritti civili fondamentali, ossia l'insieme delle libertà e prerogative garantite ai cittadini, sono espressi negli articoli dal 13 al 28 della Carta costituzionale oltre che riconosciuti implicitamente nei principi fondamentali della Costituzione italiana. Accanto alle libertà positive, ossia alla pretesa di un comportamento attivo da parte dello Stato (leggi: Diritti sociali ed economici nella Costituzione), si pongono le libertà negative, intese come la pretesa di non interferenza dello Stato sulle azioni individuali.
Diritti civili: libertà di riunione e associazione
Elemento essenziale della vita politica di un paese (art. 17 Cost.) insieme alla libertà di associazione, quella sindacale (39) quella politica (49) [queste 4 sono libertà collettive o diritti della socialità].
Bisogna distinguere tra libertà di riunione in luogo privato (ogni luogo nel quale il singolo decida di ritagliarsi uno spazio personale) e libertà di riunione in luogo aperto al pubblico (dove non è richiesta l'autorizzazione per riunirsi, ma la stessa può essere sottoposta ad alcune condizioni). In un luogo pubblico è infatti richiesto il preavviso all'autorità di pubblica sicurezza (questore) almeno tre giorni prima.
Al cittadino è riconosciuto di associarsi liberamente senza autorizzazioni per fini non vietati dalla legge penale (art. 18 Cost.). È la presente riserva di legge è stata definita dalla dottrina come rinforzata. Le associazioni a differenza delle riunioni sono organizzate stabilmente e costituite su base volontaria. Alla libertà di associazione, la costituzione, pone tre limiti: le associazioni con fini vietati dalla legge penale, le associazioni segrete e le associazioni paramilitari che perseguono scopi politici.
Diritto di esprimere la propria opinione, giudizio o valutazione in vari campi, mediante la parola lo scritto o altro mezzo idoneo a diffondere il proprio convincimento (art. 21 Cost.). L'unico limite esplicito è il buon costume (cioè il pudore sessuale per pacifica convergenza dottrinale).
Mentre sono limiti impliciti il diritto di cronaca, d'autore e d'informazione. I commi dal 2 al 6 sono dedicati ad un unico mezzo di diffusione che è la stampa che non può essere soggetta ad autorizzazioni, che può essere sequestrata solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi (riserva di legge assoluta e rinforzata).
La disposizione di cui all'art. 33 Cost. è un corollario dell'art. 21 Cost. e può essere intesa sia come libertà negativa che positiva, perchè lo Stato deve comunque astenersi dall'interferire ma al tempo stesso deve favorire le possibilità di insegnamento.
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