Le unioni civili cosa sono? Come sono regolamentate in Italia? E’ possibile il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso? Se la vita di coppia non funziona possono separarsi o divorziare? Quali sono i loro diritti? Scopriamo insieme
In Italia non tutti conoscono le norme che regolano i rapporti di coppia tra soggetti dello stesso sesso, e spesso c’è molta confusione in merito.
In particolare non sono in molti a sapere che, a partire dal 2016, nel nostro Paese sono state introdotte delle normative per regolarizzare le unioni tra soggetti omosessuali. Per certi versi, quindi, oggi essi vengono equiparati ai coniugi, ma il loro legame non prevede gli stessi obblighi che la legge impone per chi decide di sposarsi.
La fedeltà e la collaborazione reciproca, infatti, non sono inclusi tra i doveri espressamente indicati nella nuova normativa.
Ma, proprio come marito e moglie, essi devono contribuire ai bisogni familiari e hanno diritto ad una quota legittima di eredità, in caso di decesso del partner.
Il divorzio, come vedremo, è molto più rapido e semplice.
Nel 2016 è stata introdotta anche in Italia la possibilità di unione tra persone dello stesso sesso. Si tratta di una e propria rivoluzione per il nostro Paese, troppo spesso caratterizzato da opinioni tradizionaliste e poco inclini ad “aperture mentali”.
La società attuale è profondamente diversa da quella di qualche decennio fa, ed era necessario regolarizzare nuove situazioni, per evitare dei vuoti giuridici pericolosi.
Infatti, ogni istituto giuridico deve essere affiancato da tutele, ovvero devono essere previste delle sanzioni nel caso in cui non vengano rispettate le indicazioni del legislatore.
La legge di riferimento è la n. 76/2016, conosciuta anche come Legge Cirinnà.
L’obiettivo è proprio quello di tutelare la convivenza tra soggetti, maggiorenni, dello stesso sesso. Essi costituiscono un’unione civile in seguito a una dichiarazione fatta di fronte ad un ufficiale di stato civile, e in presenza di almeno due testimoni.
In seguito l’ufficiale provvede a registrare l’atto negli appositi archivi.
Detto ciò, proprio come accade per il matrimonio, esistono delle cause che impediscono di contrarre tale vincolo giuridico. In particolare l’unione civile è nulla se:
Spesso i due termini vengono utilizzati in modo indistinto come se fossero sinonimi, ma in realtà hanno significati giuridici ben diversi.
I conviventi di fatto, secondo la legge, sono due individui maggiorenni che hanno un legame affettivo e sentimentale, non legato da un rapporto di parentela, e non formalizzato con un matrimonio o un’unione civile.
Quindi si tratta di due persone, omosessuali o eterosessuali, che decidono di vivere insieme, attestando il tutto attraverso una autocertificazione da presentare al Comune di residenza, senza la necessità di prendere parte ad una cerimonia particolare.
Dopo la presentazione dei documenti necessari, il Comune effettua alcuni accertamenti e in seguito rilascia il certificato di residenza e lo stato di famiglia.
I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nei seguenti casi:
Tali opzioni si riferiscono, comunque, alle coppie che non intendono unirsi formalizzando la loro convivenza.
Fino a poco tempo fa, infatti, le coppie dello stesso sesso non avevano la possibilità di rendere ufficiale a tutti gli effetti, il loro sentimento, dato che non possono sposarsi.
Le unioni civili, hanno permesso anche agli omosessuali di dare un maggiore valore al loro legame, di fatto tutelando la loro convivenza anche da un punto di vista giuridico.
Volendo, quindi, evidenziare la differenza sostanziale tra i due termini possiamo dire che:
Nei paragrafi precedenti abbiamo detto che dal 2016 anche le coppie omosessuali possono ufficializzare la loro unione, non attraverso il matrimonio ma con le unioni civili. Vediamo ora di scoprire quali sono le differenze tra i due istituti.
Il primo aspetto da evidenziare è che il matrimonio riguarda soltanto individui di sesso diverso, mente nella seconda ipotesi ci si riferisce a partner omosessuali.
Anche gli obblighi reciproci non sono gli stessi, con le unioni civili, infatti, non vengono espressamente indicati il dovere alla fedeltà e alla collaborazione.
Inoltre, generalmente, una volta sposata la moglie aggiunge il cognome del marito al proprio, mentre l’unione tra omosessuali prevede che la coppia possa scegliere il cognome di famiglia, ovvero i partner possono indicare un cognome comune tramite una dichiarazione all’ufficiale di stato civile.
L’aspetto forse più significativo per quanto riguarda le differenze tra le due situazioni giuridiche è inerente alla separazione e al divorzio, come vedremo a breve.
Ad ogni modo si possono trovare anche alcuni aspetti in comune, ad esempio:
Se il legame affettivo, dopo un iniziale periodo idilliaco, inizia a venire meno, cosa dice la legge in merito alla possibilità di rompere i vincoli sottoscritti con l’unione civile? La separazione e il divorzio seguono le stesse regole e procedure previste per il matrimonio?
Tutte le storie d’amore possono finire, non contano le preferenze sessuali, a volte convivere ed affrontare insieme i problemi quotidiani possono rappresentare una spinta per rafforzare una coppia, in altri casi invece possono causare numerosi litigi e frustrazioni in grado di fare crollare un rapporto.
I soggetto, che hanno deciso di legittimare la loro storia d’amore di fronte alla legge, sottoscrivendo quindi a tutti gli effetti un contratto, deve sottostare a regole precise anche nel momento in cui decidono di rompere i loro vincoli reciproci.
Per quanto riguarda un matrimonio è necessario procedere per step. Infatti il primo passo da fare è la separazione, che non libera totalmente marito e moglie dagli obblighi, ma rappresenta una specie di momento di passaggio per poi potere arrivare al divorzio definitivo. Si tratta di un periodo di tempo che il legislatore ha previsto per permettere ai coniugi di riflettere in merito alla loro situazione.
Nelle unioni civili ciascun partner ha, invece, la possibilità di chiedere il divorzio in qualsiasi momento, anche se la controparte non è d’accordo, senza la necessità di una separazione preventiva.Risulta evidente, quindi, che le tempistiche siano notevolmente più rapide.
La procedura prevede che le parti, oppure soltanto una, debba comunicare la volontà di dividersi all’ufficiale di stato civile. In seguito, dopo almeno 3 mesi, è possibile fare una domanda di divorzio.
Dovranno poi essere prese decisioni in merito agli aspetti patrimoniali, ed è previsto il diritto agli alimenti alla parte economicamente più debole.
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