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Figli nati fuori dal matrimonio: diritti e tutele

I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti di quelli legittimi? Le norme italiane di riferimento sono cambiate negli ultimi anni, rendendo tutti i figli uguali e titolari degli stessi diritti.

In un passato non lontanissimo nel nostro Paese esistevano figli di serie A e di serie B, ovvero alcuni erano tutelati maggiormente rispetto ad altri per il solo fatto di essere nati da genitori sposati. Oggi, la situazione è totalmente diversa e non vengono più fatte distinzioni.

Il cambiamento è avvenuto grazie alla legge n. 219 del 10 dicembre 2012, effettivamente attiva dal 2013. Si tratta di un passaggio fondamentale, indispensabile per adeguare le norme alle esigenze della società contemporanea. 

All’epoca esisteva, infatti, un vuoto legislativo in riferimento alle molte coppie di fatto, poi colmato con il decreto legislativo n. 76/2016, noto anche come Legge Cirinnà, che ha regolarizzato anche le unioni civili tra persone dello stesso sesso, legate da una convivenza stabile.

Vediamo, quindi, di analizzare nelle righe seguenti quali sono effettivamente le tutele dei figli nati fuori dal matrimonio, soprattutto per quanto riguarda l’eredità e il diritto di avere una parentela.

​Figli nati fuori dal matrimonio e legittimi

I figli nati fuori dal matrimonio, quindi da genitori non sposati, fino al 2012 erano considerati per la legge diversi da quelli definiti “legittimi”.

Tale distinzione non permetteva ad alcuni di avere gli stessi diritti di fratelli e sorelle facenti parte dello stesso nucleo familiare, ma nati all’interno del matrimonio.

La situazione, perciò, non era piacevole, soprattutto per le coppie che sceglievano di convivere senza legarsi civilmente con il vincolo del matrimonio. 

Come ben sappiamo, le convivenze negli ultimi anni sono aumentate significativamente, e di fatto esisteva un vuoto normativo in merito. La legge, in altre parole, non era più in grado di dare delle risposte alle esigenze reali della società.

In seguito, con il decreto legislativo 76/2016 sono state regolarizzate anche le coppie di fatto e le unioni civili tra soggetti dello stesso sesso.

Per quanto riguarda i figli nati fuori dal matrimonio, invece, la situazione è cambiata radicalmente con la legge 219/2012, grazie alla quale sono state eliminate tutte le distinzioni pre esistenti.

Le nuove norme introdotte nel nostro Paese si basano sul diritto di filiazione, che spetta a qualsiasi figlio, anche se nato da genitori non sposati.

L’art. 315 c.c. afferma infatti che:

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.​Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa

Ma non solo, anche chi nasce da un adulterio o chi viene adottato acquista lo stesso stato giuridico degli altri. 

L’unica eccezione riguarda chi nasce da un incesto, in questo caso, infatti, è il giudice a decidere la strada da percorrere, in modo discrezionale.

Ciò significa che, se è presente un vincolo di parentela in linea retta, quindi fratello sorella o madre figlio, o in linea collaterale come nuora e suocere, i genitori possono esercitare il diritto al non riconoscimento, visto che non è imposto dalla legge.

​Il diritto di filiazione

A parte il caso di incesto, in tutte le altre situazioni, il padre e la madre non possono rifiutarsi di riconoscere il figlio, contrariamente a quanto accadeva prima del 2012. 

In realtà, nonostante la legge sia stata introdotta da pochi anni, nella nostra Costituzione già c’erano dei precisi riferimenti ai diritti dei figli nati fuori dal matrimonio. L’art. 30, infatti, afferma:

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.​Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

In sostanza il principio espresso costituzionalmente è stato recepito con grande ritardo, di fatto permettendo discriminazioni per diversi anni.

Negli anni passati, i bambini nati da genitori non sposati venivano palesemente discriminati e molto spesso, se non riconosciuti di genitori, venivano affidati ad istituti fino al raggiungimento della maggiore età.

Dal 2012 sono stati abbattuti i paletti insormontabili che non permettevano ad alcuni bambini di poter crescere con una famiglia ed avere una vita normale. Essi infatti non potevano essere accolti nel nucleo familiare del genitore, in quanto non potevano avere parenti, senza dei consensi dati dalle parti interessate.

Inoltre, in caso di morte dei genitori, venivano esclusi dalla spartizione dell’eredità.

Diritti dei figli nati fuori dal matrimonio

Come sottolineato nel paragrafo precedente, un figlio nato fuori dal matrimonio, anche se riconosciuto dal genitore, non aveva alcun diritto di parentela, diversamente da quelli nati da genitori sposati.

In sostanza non poteva avere zii, nonni, ecc, subendo una privazione affettiva non indifferente, causando la mancanza del senso di appartenenza e l’impossibilità di vivere una vita normale.

Oggi, ci siamo lasciati alle spalle tutto ciò, seppur con notevole ritardo, grazie a un approccio legislativo più legato alla realtà dei tempi e alla società attuale.

Ma, quali sono i diritti?

Innanzitutto tutti i figli hanno il diritto ad avere vincoli di parentela, senza alcuna distinzione. 

Per quanto riguarda la partecipazione all’eredità, invece, va detto che i figli nati da una coppia di fatto, un’unione civile o da una relazione extraconiugale possono ereditare dai genitori e dai nonni, ma non dagli altri parenti acquisiti. Per questo si parla di acquisizione di parenti in linea retta.

I bambini nati all’interno del matrimonio possono invece ricevere l’eredità anche da altri parenti, fino al sesto grado di parentela, sia diretta che collaterale, se sono gli unici eredi.

In realtà, il giudice valuta caso per caso se il diritto spetta anche ai figli nati fuori dal matrimonio, diversamente da quanto accadeva in passato, quando venivano esclusi in automatico.

I doveri dei genitori

Alla luce di quanto detto fino ad ora risulta evidente che, i genitori hanno sempre il dovere di assistere, mantenere ed educare tutti i figli, senza alcune distinzione, assecondando anche le loro inclinazioni e predisposizioni sia per quanto riguarda lo studio, che lo sport e altre altre attività. 

Lo scopo è quello di fornire loro tutto il necessario per potere diventare indipendenti negli anni.

Inoltre, una volta compiuti 12 anni il bambino ha il diritto di essere informato su ciò che gli riguarda, e devono essere ascoltate le sue opinioni. 

Fonti normative

  • Art. 30 Costituzione
  • Legge 219/2012
  • Art. 315 c.c


DIRITTI DEI FIGLI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO DOVERI DEI GENITORI COPPIE DI FATTO CONVIVENTE
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