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Diritto Canonico: di cosa si tratta

Così come l'Italia ha le sue leggi, lo Stato del Vaticano ha il Codice di Diritto Canonico come ordinamento giuridico del suo Stato. Ma il Diritto Canonico non è solo questo, vediamo insieme di cosa si tratta.

Il diritto canonico è l’insieme delle leggi che disciplina l’ordinamento della Chiesa: nello specifico, il diritto canonico fornisce le norme che sono alla base dell’attività dei fedeli e delle strutture ecclesiastiche ovunque si trovino nel mondo, ma anche le leggi che disciplinano le relazioni ecclesiastiche e quelle con la società esterna

Il diritto canonico è inoltre, il diritto che si applica nello Stato di Città del Vaticano, dove, in quelle vesti, rappresenta un vero e proprio ordinamento giuridico dello Stato.

L’attuale Codice è stato emanato da Papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio del 1983 ed è entrato in vigore il 27 novembre dello stesso anno.

Il diritto canonico non è da confondersi con il diritto ecclesiastico, il quale corrisponde alle leggi emanate da ciascuno Stato per regolamentare i propri rapporti con la Chiesa cattolica e con tutte le altre confessioni religiose.

​Diritto Canonico: un po' di storia

Si può immaginare quanto fosse necessario introdurre un unico Codice uniforme che riuscisse a raccogliere tutte le norme ecclesiastiche esistenti. Vediamo le modalità in cui è stato fatto e i relativi protagonisti.

Fino al 1917 esisteva solo un insieme di regole promulgate in tempi differenti e in risposta a determinate esigenze. Papa Pio IX, con l'obbiettivo di riunire in un'unica raccolta le leggi ecclesiastiche, decise di istituire il concilio Vaticano I, ma il suo volere fu ostacolato dalla guerra tra Francia e Prussia.

In seguito, nel 1915, Papa Pio X rimise mano al progetto, iniziando la stesura del Codex Iuris Canonici, successivamente concluso e promulgato da Benedetto XV nel 1917. Vista la collaborazione dei due Papi, l’opera venne soprannominata “Codice Pio – Benedettino”. 

Infine, il 25 gennaio 1983, Giovanni Paolo II promulgò la versione definitiva del CIC (Codex Iuris Canonici), il cui testo è in latino, che è ancora la stessa a cui facciamo riferimento oggi.

​Struttura del Codice di Diritto Canonico

Il Codice di Diritto Canonico è suddiviso in 7 libri così denominati:

  1. Norme Generali (C. 1-203). E' composto dalle norme ecclesiastiche generali, che stanno alla base del Codice.
  2. Il Popolo di Dio (C. 204-746). E' diviso in tre parti: “I fedeli”, che tratta del laicato, del clero e dei loro rispettivi diritti e doveri, “La costituzione gerarchica della Chiesa”, che definisce la suprema autorità della Chiesa e le Chiese particolari e “Gli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica”, il quale mette a norma i vari tipi di comunità religiose, gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.
  3. La funzione di insegnare nella Chiesa (C. 747-833). Riguarda la predicazione, l’attività missionaria, la catechesi, le pubblicazioni, l’educazione cristiana e la professione di fede.
  4. La funzione di santificare nella Chiesa (Cann 834-1253). Riguarda i sacramenti, i sacramentali, i funerali, l’ufficio divino, la devozione ai santi, i voti e i giuramenti, i luoghi sacri e le osservanze devozionali.
  5. I beni temporali della Chiesa (C. 1254-1310). Legifera sulla proprietà, occupandosi della sua acquisizione e amministrazione.
  6. Le sanzioni nella Chiesa (C. 1311-1399). Descrive le punizioni ecclesiastiche.
  7. I processi (C. 1400-1752). Presenta le regole per i tribunali, i vicari, la giurisdizione ordinaria e straordinaria, i gradi di giudizio e l’appello.

​Le caratteristiche del Diritto Canonico

Le caratteristiche principali del Diritto Canonico sono:

  • Unitarietà: La Chiesa è una soltanto e per questo il suo ordinamento deve essere unico.​
  • Universalità: Tale diritto è soggetto a ogni persona che si identifichi con la propria religione e quindi è rivolto alla totalità della comunità cattolica. Sebbene le norme possano essere differenziate tra quelle che sono dirette ai fedeli e quelle che sono dirette ai religiosi che fanno parte della Chiesa.
  • Unicità: Il diritto canonico è unico perché non esiste un altro ordine superiore, ovvero non esiste una gerarchia come quella che esiste nel diritto statale dove esiste uno standard più elevato (la Costituzione). In questo caso, il diritto canonico non è diviso in gerarchie e non dipende da un ordine superiore.
  • Elasticità: Questo diritto ha subito una grande evoluzione sin dal suo inizio e la sua rilevanza nel Medioevo, quindi si adatta al tempo e al luogo, sempre con principi perenni di natura divina.
  • È un diritto scritto.

​Diritto Canonico: le pene

Come ogni codice normativo che si rispetti, anche Il diritto penale canonico prevede una serie di pene come risposta ai reati che si possono compiere; queste penali, però, sono differenti da quelle previste dall’impianto giuridico italiano.

Le pene successive all'aver commesso un delitto canonico consistono nella privazione di un bene, spirituale o temporale, imposta dall’autorità legittima al fine di correggere il colpevole e di punire il delitto commesso. 

Le suddette possono essere stabilite subito dopo la condanna (come avviene di norma), oppure in automatico, per il fatto stesso di aver commesso un crimine: nel primo caso si parla di pene ferendæ sententiæ, nel secondo di pene latæ sententiæ.

Le pene canoniche si suddividono in:

  • pene medicinali o censure;
  • ​pene espiatorie.
Le pene medicinali o censure sono: la scomunica, l’interdizione e la sospensione, mentre le pene espiatorie, invece, possono esser eterne o a tempo, e sono:
  • la proibizione di avere dimora in un determinato posto;
  • la privazione dell’ufficio, della potestà, dell’incarico, o la proibizione di esercitarli in un determinato posto;
  • il trasferimento penale in un altro ufficio;
  • le dimissioni dallo stato clericale.
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