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Italia Stato laico: cosa significa

L’Italia è una Repubblica laica e aconfessionale, priva quindi di una religione ufficiale. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani, all’interno del proprio ordinamento.

Il principio di laicità, su cui è fondato il nostro Paese, non è indicato espressamente nella Costituzione, ma si può ricavare in via interpretativa da diversi articoli della Carta costituzionale e dalle pronunce della giurisprudenza. Tale principio può essere inteso sia come netta separazione tra confessioni religiose e Stato, sia come rispetto della libertà di coscienza e di professione religiosa.

In questo articolo vediamo in cosa consiste il principio di laicità e quali sono i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose.

Italia Stato laico: il principio di laicità

Tale principio, che è uno dei profili della forma dell'Italia come stato laico, non è indicato nella Costituzione in modo specifico, ma si può ricavare dall’analisi di alcuni articoli di questa.

A partire dall’art. 8, che sancisce che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

È poi l’art. 7 a stabilire che Stato e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, e che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. È definita, in tal modo, l’alterità tra l’ordine statuale e quello ecclesiale.

Di grande importanza, ai fini della laicità dello Stato, è anche l’art. 3, il quale sancisce l’eguaglianza giuridica senza distinzione di religione. Inoltre, il principio di laicità si può ricavare anche dall’art. 2, che garantisce il riconoscimento dei diritti inviolabili di ogni essere umano sia come singolo sia nelle varie formazioni sociali in cui sviluppa la sua personalità.

L’art. 19 stabilisce espressamente che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

A questi si aggiunge l’art. 20, secondo il quale il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di limitazioni legislative o di gravami fiscali speciali.

Ciò che emerge dall’analisi di questi articoli è un principio di laicità, che si traduce nel concetto di Italia come stato laico, fondato sulla divisione tra Stato e Chiesa e sull’eguale tutela del sentimento religioso, indipendentemente dal tipo di confessione.

 A questo proposito, la Corte costituzionale ha individuato alcuni corollari al principio che rende l'Italia uno stato laico:

  • Divieto di discriminazione fra i culti, basato sul numero di appartenenti alle diverse confessioni religiose o sull’ampiezza della reazione sociale causata dalle offese.
  • Pluralismo confessionale, per il quale ciascuna coscienza religiosa ha diritto alla stessa protezione.
  • Equidistanza e imparzialità della legislazione statale rispetto a tutte le confessioni religiose.
  • Distinzione degli ordini di Stato e Chiesa cattolica.
  • Si può quindi considerare l'Italia come stato laico sia in senso stretto, come netta separazione tra Stato e confessioni religiose, sia in senso ampio, come Stato che rispetta la libertà di coscienza e che quindi appartiene a tutta la popolazione, indipendentemente dall’orientamento di qualsiasi tipo, anche religioso.


    Italia Stato laico: rapporti tra Stato e Chiesa cattolica

    Come già detto, la Carta Costituzionale, nell'ambito della definizione di Italia come stato laico, stabilisce il concetto di alterità tra Stato e Chiesa all’art. 7 Cost.

    Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

    I rapporti tra questi ordinamenti sono regolati dai Patti Lateranensi, stipulati nel 1929, che rappresentavano la soluzione ai problemi nati tra Stato e Chiesa cattolica dopo la presa di Roma nel 1870. 

    Tale vicenda costituiva l’annessione di Roma all’Italia, e di conseguenza la scomparsa dello Stato della Chiesa, per come era esistito fino a quel momento. La stipula dei Patti Lateranensi rappresentava quindi la soluzione al problema dell’indipendenza del Papa e della Santa Sede e la definizione dello status giuridico della Chiesa.

    La modifica delle disposizioni dei Patti può avvenire anche con legge ordinaria, qualora vi sia l’accordo tra le parti sulle modifiche da apportare. Se dovesse invece non esserci un accordo, lo Stato può procedere alle modifiche unilateralmente, però deve ricorrere al procedimento di revisione costituzionale, stabilito nell’art. 138 Cost.

    Peraltro, trattandosi di norme pattizie a carattere speciale, le disposizioni dei Patti Lateranensi possono resistere all’abrogazione di leggi ordinarie e derogare a norme di rango costituzionale contrarie. 

    C’è un unico limite alla specialità di queste norme: non possono in ogni caso violare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato, rappresentati dai primi 12 articoli della Costituzione.

    L’accordo di Villa Madama, stipulato nel 1984 dopo otto anni di trattative, ha revisionato i Patti Lateranensi con lo scopo di adeguarli ai principi costituzionali. Queste le modifiche principali:

  • Abrogazione del principio di “religione di Stato”, che conferma la neutralità dello Stato in materia religiosa.
  • Riconoscimento degli effetti civili del matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico: stabilendo in tal modo che le sentenze di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non sono più indispensabili per la cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico.
  • Abrogazione dell’obbligatorietà dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane: rimane materia ordinaria nelle scuole pubbliche, ma gli studenti possono scegliere se avvalersi o meno di questo insegnamento.

  • Italia Stato laico: rapporti tra Stato e altre confessioni religiose

    L’eguale tutela delle diverse religioni è stabilita nel già citato art. 8 Cost.:

    Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla leggeLe confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italianoI loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

    Viene così sancito, a rafforzare la forma dell’Italia come stato laico, il principio del pluralismo delle confessioni religiose, non solo di quella cattolica ma anche di tutti gli altri culti. 

    Per tutte le confessioni acattoliche sono stabiliti i principi di autodeterminazione e autorganizzazione nella loro attività interna: godono quindi di piena autonomia e indipendenza, ma sempre nel rispetto dell’ordinamento giuridico italiano.

    Per stabilire invece i rapporti delle confessioni religiose acattoliche con lo Stato, è necessaria la stipula di intese (sulla base del principio pattizio ricavabile dall’art. 7 Cost.). Tali intese entrano in vigore con l’adozione della relativa legge di attuazione, che può essere modificata solo con la stipula di una nuova intesa.


    Fonti normative:

    • Artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 Costituzione italiana

    ITALIA STATO LAICO COSTITUZIONALE
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