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Fallimento: presupposti e conseguenze

Il fallimento è un istituto che ha lo scopo di disciplinare l’uscita di un’azienda dal mercato se sussistono determinati presupposti soggettivi e oggettivi. Lo scopo è quello di pagare i debitori. Ma chi può fallire? Quali sono le conseguenze? Come si può evitare?

Parlando di fallimenti aziendali, non sempre ci sono idee chiare in merito al significato stesso del termine, e ai meccanismi che regolano questa particolare situazione. Comunemente si pensa che un fallito è un imprenditore che non è riuscito a fare fronte a tutti i pagamenti, accumulando un numero consistente di debiti. Ma, la situazione è molto più complessa. 

Innanzitutto il fallito non sempre è una persona fisica, ma può trattarsi anche di un’azienda, ed è necessario avere determinati presupposti soggettivi e oggettivi, come vedremo.

Ad ogni modo le conseguenze sono spiacevoli, perciò è utile considerare anche come si potrebbe evitare un fallimento.

Cos’è il fallimento?

Il fallimento è una situazione particolare disciplinata in modo dettagliato nel Regio Decreto 267 del 1942, ovvero nella Legge Fallimentare. Le norme hanno l’obiettivo di stabilire delle procedure volte a liquidare i creditori.

In pratica avviene che l’impresa debba uscire dal mercato, interrompendo la produzione o l’erogazione di servizi. L’imprenditore viene sollevato dal suo ruolo e della proprietà dei beni funzionali all’attività.
Il tribunale nomina un curatore fallimentare, cioè un professionista che può essere un avvocato, un ragioniere, un commercialista o un manager, per gestire l’impresa fallita. L’obiettivo è quello di trovare le risorse utili per potere pagare i vari creditori.

Va sottolineato, però, che non tutti possono fallire, in quanto è necessario possedere determinati requisiti per essere sottoposti a tale istituto giuridico.

Ad ogni modo il fallimento è sempre dichiarato da un Tribunale, in seguito a una richiesta che può essere fatta dai creditori o dall’azienda stessa.

I presupposti soggettivi del fallimento

E’ opportuno precisare subito che non tutti possono fallire, in quanto si tratta di una situazione prevista per le attività commerciali. rientrano in tale categoria le aziende che:

  • producono beni e servizi
  • fungono da intermediari per la circolazione dei beni, ad esempio il commercio all’ingrosso
  • effettuano trasporti per terra, acqua e aria
  • svolgono attività bancarie o assicurative
  • esercitano attività ausiliarie per le realtà precedenti, ad esempio la pubblicità

L’elenco delle aziende è previsto dall’art. 2195 del codice civile, che sottolinea la possibilità di fallire per gli imprenditori che hanno l’obbligo di iscriversi nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio. 

Risulta evidente, perciò, che sono esclusi i lavoratori autonomi. Perciò i professionisti come gli avvocati, i notai, gli enti pubblici e le associazioni senza scopo di lucro non possono fallire. Lo stesso discorso vale per gli imprenditori agricoli, dato che non svolgono un’attività commerciale.

Ma, esiste un’altra categoria particolare che viene esclusa dall’istituto del fallimento, cioè i cosiddetti piccoli imprenditori, ovvero le imprese che hanno una struttura limitata, che in tre anni di esercizio hanno avuto in totale:

  • un attivo inferiore a 300 mila euro ogni anno
  • ricavi inferiori a 200 mila euro ogni anno
  • debiti totali inferiori a 500 mila euro

Quindi volendo riassumere possiamo dire che il fallito può corrispondere a:

  • una impresa individuale
  • una società semplice, di persone o di capitali

Se si tratta di una società di persone falliscono anche i soci, dato che la loro responsabilità è illimitata, quindi dovranno rispondere personalmente ai creditori.

I presupposti oggettivi del fallimento

Nel paragrafo precedente abbiamo elencato i presupposti soggettivi, cioè la tipologia di soggetti che effettivamente possono fallire secondo la legge italiana. Esiste però anche un requisito oggettivo, ovvero lo stato di insolvenza.

L’insolvenza si verifica quando viene a mancare la capacità di soddisfare le obbligazioni in modo regolare. Le norme non specificano in modo approfondito tale aspetto, per lasciare volutamente ampio margine di intervento ai giudici che si trovano a dovere analizzare i singoli casi.

Sebbene non ci siano delle indicazioni concrete, i giudici hanno individuato una serie di sintomi per riconoscere gravi insolvenze che possono portare al fallimento. Essi si possono suddividere tra:

  • inadempimento, cioè impossibilità di pagare i debiti
  • patrimonio inconsistente non utile per dare delle garanzie ai creditori.

Ad ogni modo il decreto legislativo 169 del 2007 ha stabilito che per essere dichiarato il fallimento è necessario che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati non debba essere inferiore a 30 mila euro.

Chi può fare la richiesta di fallimento?

Dopo avere visto in quali casi un soggetto può essere definito fallito, cerchiamo ora di capire come avviene la procedura e da chi può essere avviata.

La legge prevede che la richiesta presso il tribunale possa essere effettuata da chi è direttamente interessato, ovvero:

  • dall’azienda stessa
  • dai creditori, possibile solo se il totale dei debiti è superiore a 30 mila euro, quindi verranno effettuate delle verifiche per valutare l’ammontare totale delle obbligazioni scadute e insolute
  • da un Pubblico Ministero se l’insolvenza viene individuata durante un processo penale, in seguito alla fuga o irreperibilità dell’imprenditore, dopo la chiusura dei locali commerciali, a seguito di una diminuzione fraudolenta dell’attivo o in un processo civile.

La decisione, comunque, viene sempre presa in Tribunale, in composizione collegiale, ovvero con più giudici. Il processo è molto semplice e veloce, a differenza delle cause ordinarie. La sentenza può dichiarare il fallimento, contro il quale è possibile effettuare un reclamo presso la Corte d’Appello.

Quali sono le conseguenze del fallimento?

Se sono presenti i presupposti soggettivi e oggettivi che abbiamo elencato nei paragrafi precedenti, e il tribunale ha dichiarato il fallimento, sono previste alcune conseguenze per l’imprenditore.

In particolare:

  • conseguenze patrimoniali: avviene il cosiddetto spossessamento, cioè la perdita di disponibilità dei beni, anche quelli acquisiti durante la procedura di fallimento. Tutti gli atti compiuti in seguito alla sentenza non hanno alcun valore.
  • conseguenze personali: il fallito deve consegnare tutto il materiale utile al curatore fallimentare. Deve comunicare il proprio indirizzo di domicilio o di residenza, deve consegnare le scritture contabili, l’elenco dei creditori entro 3 giorni dalla sentenza.
  • conseguenze processuali: il fallito perde la capacità processuale in merito al fallimento stesso, e viene legittimato il curatore fallimentare.

Come si può evitare il fallimento?

Prima di arrivare a una situazione drastica come il fallimento si possono tentare delle soluzioni alternative, per coprire i debiti assunti.

Ad esempio è possibile:

  • fare accordi con i creditori che hanno fatto la richiesta di fallimento presso il tribunale, convincendoli a rinunciare. Essi, infatti, hanno soltanto la necessità di essere pagati, e l’istanza stessa rappresenta un loro tentativo per fare pressione ed ottenere il credito. Cercando di pagare in via prioritaria i debiti di chi ha intrapreso la procedura fallimentare, è possibile risolvere il problema. Ad ogni modo risulta ovvio che, se l’azienda ha accumulato un numero eccessivo di debiti, sarà difficile provvedere al saldo.
  • presentare un concordato preventivo: prima di fallire, l’imprenditore può presentare un piano al tribunale, con la promessa di saldare almeno una parte dei debiti. Il piano però deve essere approvato dai creditori e successivamente omologato in tribunale. Tale ipotesi si può verificare quanto l’azienda è in stato di crisi, ma dispone ancora delle risorse sufficienti per pagare, almeno una parte delle obbligazioni. Un supervisore controllerà l’operato aziendale.
  • presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti: anche in questo caso si tratta di un accordo che deve essere fatto con i creditori, che devono rappresentare almeno il 60% dei crediti. Il piano deve essere poi presentato in Tribunale. Si deve trattare, però, di una crisi e non di una situazione patologica di insolvenza.

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