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Giudizio direttissimo: quando si applica?

Il giudizio direttissimo è un procedimento speciale previsto dal Codice di procedura penale. E' chiesto dal PM quando sono evidenti i segnali di colpevolezza a carico dell'imputato.

Vediamo, insieme, il significato di giudizio direttissimo detto anche giudizio per direttissima e quando questo può essere applicato. Il giudizio direttissimo è un procedimento penale detto speciale in quanto è caratterizzato principalmente dall'assenza dell'udienza preliminare e della fase pre-dibattimentale. E', in pratica, un giudizio penale che permette di concludere rapidamente le indagini e passare direttamente al dibattimento senza lo svolgimento dell'udienza preliminare. Rientra in quelli che sono i criteri di procedimento speciale (così come ne rientra, ad esempio, il rito abbreviato).

Il giudizio direttissimo, conosciuto spesso anche con il nome di giudizio per direttissima, è disciplinato dall'art. 449 e successivi del codice di procedura penale dell'ordinamento italiano. La sua funzione è detta deflativa. Per deflativa s'intende questo: quando ricorrono evidenti segnali di colpevolezza, l'imputato viene condotto direttamente presso il tribunale monocratico per subire il processo. In pratica la sua funzione è quella di accorciare sensibilmente i tempi del processo quando esistono elementi validi ed idonei ad individuare il colpevole di un reato con certezza.

Due sono le ipotesi per cui è applicabile il giudizio direttissimo e sono previste per legge: l'arresto in flagranza ovvero l'arresto mentre si sta compiendo il fatto (reato) e per confessione ovvero quando l'imputato ammette senza dubbio la sua colpevolezza.

Il giudizio direttissimo è eseguito sotto la richiesta esplicita del PM (pubblico ministero) al giudice dibattimentale. Se, dunque, l'imputato è stato colto in flagranza di reato, questo puà essere presentato dal PM direttamente davanti al giudice per la convalida dell'arresto ed il conseguente giudizio. Esiste però un limite di tempo entro il quale questa operazione deve avvenire: 48 ore dall'avvenuto arresto dell'imputato.

Giudizio direttissimo: quando si può chiedere?

Come abbiamo già anticipato poco sopra, il giudizio per direttissima ha lo scopo fondamentalmente di accorciare i tempi del giudizio dell'imputato nei casi in cui questo sia stato arrestato in flagranza di reato o abbia fatto confessione di aver commesso il reato stesso. Le prove schiacciantia carico dell'imputato, dunque, sono alla base e fondamentali per poter procedere con questo procedimento speciale dell'ordinamento del codice di procedura penale.

A chiedere il giudizio direttissimo è sempre il pubblico ministero, come visto, e le ipotesi per poter chiedere il procedimento sono tre:

  • ​dopo l'arresto in flagranza di reato chiedendo la convalida dell'arresto ed il giudizio al giudice dibattimentale. Se, dunque, il PM non ritiene di dover archiviare il procedimento, questo può presentare l'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto ed il seguente giudizio.
  • dopo la convalida dell'arresto dell'imputato, quando questa è stata definita, dopo aver sentito gli agenti di polizia intervenuti e l'arrestato. In questo caso si procede, dunque, subito a processo.
  • se l'arresto non viene convalidato dal giudice ma PM ed imputato lo consentono ovvero: se l'arresto non viene convalidato, il giudice restituisce tutti gli atti al PM ma, se quest'ultimo e l'imputato lo consentono si può procedere ugualmente per giudizio direttissimo. E' questo il caso che si ha di fronte ad un imputato che nel corso dell'interrogatorio abbia confessato di aver commesso il reato. Se l'imputato si trova in custodia cautelare viene presentato all'udienza in un tempo massimo di trenta giorni dalla registrazione della notizia di reato nel registro apposito. Se la persona, invece, è libera, allora viene citata a comparire ad una udienza nel medesimo termine.

Va detto, per meglio comprendere la convalida dell'arresto, che il giudice per convalidarla ha l'obbligo di ascoltare gli agenti di polizia intervenuti sul posto così come le difese dell'arrestato; quest'ultimo può avvalersi della facoltà di non rispondere tranne che per fornire le proprie generalità. Il giudice, inoltre, ascolta anche le eventuali richieste di misure cautelari nei confronti dell'imputato come per esempio il divieto di espatrio, l'allontanamento dalla casa familiare così come la custodia cautelare in carcere e altre forme ancora.

Come funziona il giudizio direttissimo?

Il giudizio direttissimo, nonostante sia un procedimento speciale, segue esattamente le regole generali del dibattimento così come sono previste dall'art. 470 e successivi del codice di procedura penale del nostro ordinamento.

In questa particolare sede, però, l'imputato e coloro che si costituiscono parte civile, possono presentare i propri testimoni direttamente in dibattimento, ovvero senza l'atto di citazione ma semplicemente su convocazione.

Ci sono poi altre piccole regole che differiscono questo particolare procedimento dal dibattito tradizionalmente applicato neo processi penali:

  • ​la persona che ha subito l'offesa ed i testimoni possono essere citati anche oralmente per evitare i tempi lunghi delle comunicazioni per posta e per mantenere vivo il principio di risparmio di tempo e denaro proprio del giudizio direttissimo.
  • come vedremo, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero un rito alternativo del processo; è un processo che viene fatto sulla base degli atti, sulla base delle indagini preliminari condotte dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo del reato e che sono confluiti, poi, nel fascicolo del PM.
  • l'imputato può chiedere il patteggiamento.
  • l'imputato può chiedere un termine temporale per organizzare la sua strategia difensiva prima del procedimento; questo perché essendo stato arrestato, si presume che prima non abbia potuto farlo. Proprio per questo motivo il giudice gli concederà un certo numero di giorni per organizzare le sue difese e normalmente questo periodo di tempo non è superiore ai 10 giorni.

Come detto prima, approfondendo questo ultimo aspetto del giudizio per direttissima, l'udienza preliminare non si svolge così come non si svolge neppure la fase dibattimentale. Ciò nonostante, anche in questo tipo di procedimento speciale, nel giudizio direttissimo, l'imputato deve avere la possibilità di organizzare la propria strategia difensiva - come detto - che, concessa dal giudice, è al massimo di 10 giorni. In questo periodo di tempo, dunque, l'imputato potrà parlare con i propri legali per mettere a punto la sua difesa da presentare, poi, davanti al giudice dibattimentale allo scadere dei termini di tempo concesso dal giudice.

In alternativa la giudizio direttissimo, come detto poco fa, l'imputato può chiedere il patteggiamento oppure il rito abbreviato.

Se il giudice convalida l'arresto, il giudizio direttissimo deve avvenire entro 30 giorni dall'arresto a meno che il processo non pregiudichi le indagini. Queste infatti sono segrete e, di solito, l'indagato non sa di essere sotto il mirino della legge. Ma nel momento in cui il processo prende il via, normalmente le indagini sono concluse. Arrivati a questo punto, dunque, l'accusa ha il compito di esporre la propria tesi accusatoria e tutte le prove a sostegno di ciò. La difesa, dal canto suo, ha la facoltà di visionare le prove e formulare la propria tesi difensiva per controbattere l'accusa.

Altre ipotesi di giudizio direttissimo

Visto il risparmio di tempo e denaro alle casse dello stato, il giudizio direttissimo è stato previsto, nel tempo, anche in altre categorie diverse da quelle disciplinate dal codice di rito. Quali sono queste categorie? Ecco l'elenco delle materie nelle quali può essere richiesto il giudizio per direttissima.

  • Armi ed esplosivi, così come previsto dall'ex art. 12 bis del Dl n. 306 del 1992;
  • Immigrazione: così come è previsto dall'art. 13 del Dl n. 286 del 1998;
  • Per reati commessi in occasione di competizioni sportive così come è previsto dall'ex art. 6 del Dl n.122 del 1993;
  • Discriminazione razziale, etnica e religiosa così come viene previsto dall'ex art. 6 del Dl122 del 1193.

Per tutte le materie qui sopra elencate, inoltre, non devono essere rispettate le 48 ore dall'arresto così come invece prevede l'art. 449 del codice di procedura penale.

Fonti normative

  • ​Art. 449 c.p.p. "Casi e modi del giudizio direttissimo"
  • Legge n. 125 del 24 luglio 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"
  • Art. 24 Costituzione
  • Art. 111 Costituzione
  • Art. 558 c.p.p. "Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo"
DIRITTO PENALE GIUDIZIO DIRETTISSMO RITO ABBREVIATO PATTEGGIAMENTO FLAGRANZA DI REATO CONFESSIONE GIUDIZIO PER DIRETTISSIMA PROCEDIMENTO PENALE
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