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Il Rito Abbreviato: quando si applica e come funziona

Il Codice di procedura penale, all’art. 438, definisce “rito abbreviato” un procedimento penale e nel quale l'imputato può chiedere al giudice di rinunciare alla fase detta “dibattimento”,  al fine di ottenere un considerevole sconto di pena e una riduzione della durata del processo.

Quindi possiamo affermare che il rito abbreviato è stato inserito nell’ordinamento giuridico anche per accelerare i tempi della giustizia.

Adesso vedremo nel dettaglio la tipologia - termini e condizioni per l’applicabilità, la non applicabilità, quando e perché conviene chiederlo, i vantaggi e gli svantaggi e le fonti normative.


Tipologia - termini e condizioni per l’applicabilità

Innanzitutto facciamo presente che possiamo avere due tipi di giudizio abbreviato:

  • ordinario o “secco”: l’accusato ha fatto richiesta di essere giudicato solamente sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo del pubblico ministero;
  • condizionato: l’accusato pospone la richiesta di rito abbreviato a una integrazione probatoria, quindi può chiedere che venga fatto testimoniare un soggetto terzo a suo favore in quanto ritenuto da lui importante per la sua difesa.

Attenzione, però, che l’integrazione probatoria può essere anche richiesta dal giudice, 

quando quest’ultimo ritiene che , allo stato degli atti a sue mani e sulla base delle prove raccolte durante le indagini, non può decidere, ma reputa di aver bisogno di maggiori elementi prima di esprimersi sulla responsabilità o meno dell’accusato.

I vari casi in cui l’imputato può richiedere il giudizio abbreviato:

  • primo caso: secondo l’art. 438, co.2 del c.p.p. nei procedimenti per reati nei quali è prevista l'udienza preliminare, fino a che non siano formulate le conclusioni, oppure fino al momento in cui il difensore espone le proprie conclusioni definitive ( questo vuole dire che può essere richiesto anche dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero, Cass. pen., SS.UU., sent. n. 20204/2014).   In questo primo caso il giudizio abbreviato è disposto dal Giudice dell’udienza preliminare.

  • secondo caso: per procedimenti riguardanti reati per i quali è richiesta la citazione diretta a giudizio, ma deve essere fatta la richiesta al giudice del dibattimento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento stesso.

Inoltre ricordiamo la richiesta del giudizio abbreviato può anche essere presentata assieme alla domanda di opposizione al decreto penale di condanna presentata al giudice per le indagini preliminari.

Invece se è stato predisposto un giudizio immediato, la domanda di giudizio abbreviato deve essere presentata entro 15 giorni dalla notifica del decreto.

Per le forme invece del giudizio direttissimo, la domanda di giudizio abbreviato può essere presentata subito dopo l'udienza di convalida o entro la dichiarazione di apertura del dibattimento.


La non applicabilità

Per i delitti puniti con l’ergastolo (ad esempio il reato di omicidio aggravato o quello di sequestro di persona aggravato), avvenuti dopo la riforma del 2 aprile 2019, entrata in vigore il 20 aprile 2019 (legge n. 33/2019), il giudizio abbreviato non è più ammesso, e, se richiesto, il giudice si vedrà costretto a dichiarare l’inammissibilità della richiesta.

Nel caso in cui però un soggetto sia accusato di un delitto la cui pena prevista è l’ergastolo, ma successivamente l’avvio del procedimento vi è una derubricazione, quindi il giudice varia la definizione giuridica dell’accusa rispetto alla quale non è più previsto l’ergastolo, allora in quel caso il giudizio abbreviato diventa di nuovo ammissibile. Verrà quindi emesso un decreto che disporrà il giudizio e l’imputato verrà avvisato della possibilità di chiedere il rito entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla sua lettura.

Quando e perchè conviene chiederlo

Perchè avvalersi del giudizio abbreviato? Se l’accusato sa di avere tutte le carte a suo favore per poterne uscire indenne dalle accuse perché non procedere normalmente e non rinunciare a priori a un dibattimento con l’introduzione di soggetti terzi che potrebbero testimoniare a suo favore o con la produzione di atti idonei a scagionalo dalle accuse? 

Le ragioni possono essere essenzialmente due:

  • ​quando l’impianto accusatorio (testimonianze rilasciate, dichiarazioni di persone informate sui fatti raccolte che dimostrino la responsabilità dell’imputato in merito al reato contestato) è talmente solido che sperare in un ribaltamento di quest’ultimo è impossibile. In questo caso per l’accusato è più conveniente scegliere il rito abbreviato in modo da riuscire almeno a ottenere una riduzione della pena.


  • Quando la procura ha raccolto prove non sono sufficienti a sostegno della tesi di responsabilità penale dell’imputato. In questi casi bisognerà congelare la carenza delle indagini scegliendo il rito abbreviato in modo da impedire che il pubblico ministero abbia il tempo di raccogliere altre prove da porter utilizzare in dibattimento.


Vantaggi e svantaggi.

I principali vantaggi del rito abbreviato sono:

  • la riduzione di metà della pena in caso di contravvenzione e di un terzo della pena in caso di delitto. La riduzione applicata varia in base al tipo di pena che il giudice decide di applicare. Per farvi un esempio pratico se il giudice emette a favore di un soggetto una condanna a tre anni di reclusione, con il rito abbreviato, la condanna sarà di soli due anni di reclusione, sarà quindi ridotta di un anno.
  • Minor compenso da corrispondere all’avvocato, con il rito abbreviato ci saranno meno udienze rispetto all’ordinario e quindi la mole e le ore di lavoro del professionista da retribuire saranno inferiori.
  • Durata più breve del processo, con il rito abbreviato l’imputato passa meno tempo con un processo a carico, riuscendo così risparmiare tempo e denaro.

I principali svantaggi sono:

  • nel rito abbreviato l’imputato non può fornire prove che comprovino la sua innocenza o giochino un ruolo di discolpa a suo favore.
  • Il giudice baserà la sua decisione esclusivamente sugli atti raccolti dal pubblico ministero durante le indagini.


  • Il giudice, al posto di accogliere la richiesta, ha la facoltà di applicare all’imputato una pena più severa della precedente e così facendo annullare la possibilità di riduzione di pena prevista dal rito abbreviato, giustificando naturalmente la sua decisione.



Fonti normative

  • art. 438 co.2 e 5 c.p.p.
  • ​art. 444 c.p.p.
  • legge n. 33/2019
  • Cass. pen., SS.UU., sent. n. 20204/2014
  • Cassazione penale n. 43711/2015
  • Cassazione penale n. 10465/2016
  • Cassazione penale n. 22136/2016
  • Cassazione penale n. 29912/2016
  • Cassazione penale n. 43242/2016
  • Cassazione penale n. 4148/2017

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