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Decreto penale di condanna: cos’è e come funziona?

Il decreto penale di condanna è caratterizzato dall’assenza di un contraddittorio, infatti viene emesso su richiesta del PM, se all’imputato deve essere applicata soltanto una pena pecuniaria. Vediamo come funziona.

Il procedimento penale può seguire delle regole diverse in determinate situazioni. Infatti, può essere decretata una condanna inaudita altera parte, ovvero senza il classico dibattito in tribunale. In sostanza vengono a mancare sia l’udienza preliminare che il dibattimento vero e proprio.

La richiesta del PM va presentata al giudice entro 6 mesi dall’iscrizione della notizia del reato. Nelle prossime righe analizzeremo in quali casi può esserci un decreto penale di condanna e quali sono i vantaggi.

Cos’è il decreto penale di condanna?

Il decreto penale di condanna è un istituto previsto con lo scopo di perseguire i reati meno gravi in modo più semplice e veloce, senza la necessità di un dibattito in tribunale. Gli effetti, comunque, sono gli stessi di una sentenza, anche se questa può essere soltanto di tipo pecuniario.

In sostanza, con tale procedura non è possibile condannare un soggetto alla pena detentiva, quindi reclusione o arresto. Se tale pena è prevista dalla norme di riferimento, deve essere convertita con l’ammenda o la multa.

Sebbene il tutto si svolga velocemente, non significa che le conseguenze non siano effettive. Non si deve confondere la pena pecuniaria con una sanzione amministrativa o civile, si tratta sempre di una condanna penale.

Se la sanzione non viene sospesa dal giudice, l’interessato deve versare all’Erario la somma prevista. Va precisato, comunque, che la pena massima convertibile in pena pecuniaria è equivalente a 6 mesi di reclusione.

Per quali reati è previsto?

Come abbiamo accennato il procedimento semplificato è previsto per i delitti e le contravvenzioni meno gravi. Generalmente viene adottato per il reato di guida in stato di ebbrezza, per le lesioni personali, truffe, furti, danneggiamento, appropriazioni indebite con scarsa offensività sociale.

I presupposti per potere effettuare la richiesta di decreto penale di condanna sono i seguenti:

  • il reato deve essere perseguibile d’ufficio
  • se si tratta di un reato perseguibile a querela di parte, la vittima deve avere sporto querela
  • deve essere possibile applicare una pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva.

La pena detentiva può essere convertita soltanto se non supera i 6 mesi di reclusione o arresto.A tal proposito, è stato aggiunto un nuovo comma all’art. 459 c.p.p., con la riforma penale del 2017, per sottolineare come avviene la sostituzione della pena detentiva, ovvero:

Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non puo' superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale

Quali sono i vantaggi?

Un decreto penale di condanna può portare a degli sconti di pena. Quindi, se la scelta difensiva mira a non effettuare un’opposizione allo stesso, è possibile ottenere i seguenti vantaggi:

  • la pena è soltanto pecuniaria e può essere ridotta fino alla metà del minimo edittale
  • la persona offesa non può costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento danni
  • non vengono applicate pene accessorie, ad eccezione di quelle amministrative come la sospensione della patente o la revoca della patente
  • non si devono pagare le spese processuali
  • il reato si estingue in 5 anni se si tratta di delitto e in 2 anni se si tratta di contravvenzione, se non viene commesso un illecito dello stesso tipo.

La notifica 

Il decreto penale di condanna viene notificato come tutti gli atti giudiziari, quindi nella classica busta verde che li contraddistingue.

Al suo interno sono presenti i seguenti contenuti:

  • le generalità dell’imputato
  • descrizione dei fatti e delle leggi violate
  • le prove della colpevolezza
  • l’entità della condanna
  • avvertimenti, ad esempio la possibilità di opporsi entro 15 giorni dalla notifica

Una volta ricevuto l’atto, l’interessato deve valutare attentamente come procedere, assieme ad un avvocato penalista. Come abbiamo sottolineato, infatti, ci potrebbero essere dei vantaggi proseguendo questa strada, ma devono essere considerate le circostanze.

In modo particolare si devono analizzare i pro e i contro di una eventuale opposizione. In alcuni casi, infatti, il condannato potrebbe avere l’intenzione di difendersi chiedendo un vero e proprio processo con dibattimento. 

Opposizione al decreto penale di condanna

Entro 15 giorni dalla notifica del decreto penale di condanna, l’interessato ha la possibilità di opporsi al provvedimento. 

In sostanza con l’atto di opposizione è possibile richiedere un patteggiamento, ovvero l’applicazione della pena su richeista delle parti, come previsto dall’art.444 c.p.p.:

L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria

Si può optare anche per:

  • il giudizio abbreviato, cioè da svolgersi con limitate possibilità istruttorie, che permette lo sconto di un terzo della pena.
  • la messa alla prova, cioè la prestazione di lavori socialmente utili per estinguere il reato
  • il dibattimento, cioè il processo vero e proprio, con tutte le possibilità difensive e istruttorie previste nel rito ordinario

Fonti normative

  • Art. 459 c.p.p
  • Art.444 c.p.p
DECRETO PENALE DI CONDANNA REATO UDIENZA PRELIMINARE PATTEGGIAMENTO
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