La messa alla prova consente a un condanno di evitare la punizione, svolgendo lavori di pubblica utilità, attività di volontariato e affidamento ai servizi sociali. E’ una possibilità prevista soltanto per i reati non particolarmente gravi.
La legge italiana consente ad alcuni soggetti che sono stati condannati per reati minori, di non scontare la pena prevista, svolgendo altre attività utili.
Per ottenere tale beneficio, dopo la citazione diretto a giudizio o anche al termine delle indagini, l’interessato deve fare una richiesta al giudice per sospendere il procedimento. Ovviamente verranno effettuate delle valutazioni e diverse verifiche per decidere se ammettere o meno il soggetto alla prova.
Se l’esito è positivo, inizia un percorso come stabilito dal giudice. Ma vediamo nei dettagli di cosa si tratta.
La messa in prova è una causa di estinzione del reato, introdotta nel 2014, che prevede di eliminare le conseguenze dannose derivante da un reato, prestando servizi utili alla collettività.
In particolare il soggetto deve risarcire il danno alla persona offese, se è possibile e svolgere lavori di pubblica utilità. Oltre a ciò non sono previste ulteriori condanne e il reato può essere cancellato.
Ovviamente non viene concessa a tutti tale possibilità.
Possono beneficiare di tale opzione i colpevoli di:
Ad esempio per: violenza o minaccia al pubblico ufficiale,resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a magistrato in udienza, violazione di sigilli, rissa, lesioni personali stradali, furto aggravato, ricettazione.
La messa alla prova, ad ogni modo, non può essere concessa più di una volta, o nei casi in cui l’imputato sia considerato un delinquente abituale dal giudice.
L’art. 168 bis del codice penale, descrive bene tale situazione:
Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, coniunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
La richiesta per ottenere la messa alla prova può essere fatta direttamente dall’interessato o attraverso un procuratore speciale.
E’ necessario chiedere all’ufficio di esecuzione penale competente, ovvero agli assistenti sociali incaricati di seguire il percorso, di rilasciare il programma di trattamento da allegare alla domanda.
Nella richiesta ci devono essere:
Ad ogni modo il giudice può decidere di imporre una serie di obblighi come quello alla dimora, alla libertà di movimento, divieto di frequentare alcuni luoghi, ecc.
L’esecuzione della messa alla prova viene controllata da un assistente sociale che deve poi riferire al giudice quanto accade, almeno ogni 3 mesi.
Ma, per riuscire ad ottenere tale possibilità il soggetto deve:
Fino ad ora abbiamo visto che, in presenza di un reato sanzionato come previsto dall’art. 168 bis del codice penale, è possibile accedere alla messa in prova, presentando una specifica istanza.
La richiesta può essere fatta anche prima dell’esercizio dell’azione penale e del rinvio a giudizio. Ad ogni modo se viene fatta nel corso delle indagini preliminari, è necessario ottenere il parere del Pubblico Ministero.
Laddove la richiesta di messa alla prova sia formulata successivamente all’esercizio dell’azione penale i termini processuali per la presentazione saranno differenti a seconda del rito in corso:
Nel corso dello svolgimento della messa alla prova, il procedimento penale sarà sospeso. Allo stesso modo saranno però sospesi i termini di prescrizione del reato, che non potrà dunque prescriversi nel corso dello svolgimento del programma. Secondo quanto prescritto all’articolo 168-quater, la sospensione del procedimento sarà revocata nel caso in cui:
Laddove la messa alla prova vada a buon fine si avranno gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 168-ter del codice penale. Il buon esito determinerà l’estinzione del reato per cui si procede. Gli effetti estintivi non avranno però riguardo alle eventuali sanzioni accessorie. Nel caso, ad esempio, sia prevista la sospensione o la revoca della patente per il caso di guida in stato di ebbrezza, l’estinzione del reato non determinerà il venir meno delle sanzioni della sospensione o revoca della patente di guida.
La legge prevede che anche per i minori di età, in sede di procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni, possa essere richiesta la messa alla prova. Può essere chiesta sia un udienza preliminare che in dibattimento, e a prescindere da:
La valutazione del giudice si baserà sull'indagine della personalità del minorenne, per capire se c'è spazio per un suo possibile recupero sociale.
Se la richiesta viene accolta, il processo verrà sospeso per un massimo di:
Le opzioni quindi sono le seguenti:
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