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Messa alla prova: cos’è e come si ottiene?

La messa alla prova consente a un condanno di evitare la punizione, svolgendo lavori di pubblica utilità, attività di volontariato e affidamento ai servizi sociali. E’ una possibilità prevista soltanto per i reati non particolarmente gravi.

La legge italiana consente ad alcuni soggetti che sono stati condannati per reati minori, di non scontare la pena prevista, svolgendo altre attività utili.

Per ottenere tale beneficio, dopo la citazione diretto a giudizio o anche al termine delle indagini, l’interessato deve fare una richiesta al giudice per sospendere il procedimento. Ovviamente verranno effettuate delle valutazioni e diverse verifiche per decidere se ammettere o meno il soggetto alla prova. 

Se l’esito è positivo, inizia un percorso come stabilito dal giudice. Ma vediamo nei dettagli di cosa si tratta.

Cos’è la messa alla prova?

La messa in prova è una causa di estinzione del reato, introdotta nel 2014, che prevede di eliminare le conseguenze dannose derivante da un reato, prestando servizi utili alla collettività.

In particolare il soggetto deve risarcire il danno alla persona offese, se è possibile e svolgere lavori di pubblica utilità. Oltre a ciò non sono previste ulteriori condanne e il reato può essere cancellato. 

Ovviamente non viene concessa a tutti tale possibilità.

Possono beneficiare di tale opzione i colpevoli di:

  • reati puniti con una pena pecuniaria
  • reati puniti con la reclusione massima di 4 anni 
  • reati che prevedono la citazione diretta in giudizio

Ad esempio per: violenza o minaccia al pubblico ufficiale,resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a magistrato in udienza, violazione di sigilli, rissa, lesioni personali stradali, furto aggravato, ricettazione.

La messa alla prova, ad ogni modo, non può essere concessa più di una volta, o nei casi in cui l’imputato sia considerato un delinquente abituale dal giudice.

L’art. 168 bis del codice penale, descrive bene tale situazione:

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, coniunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

Messa alla prova: come funziona?

La richiesta per ottenere la messa alla prova può essere fatta direttamente dall’interessato o attraverso un procuratore speciale

E’ necessario chiedere all’ufficio di esecuzione penale competente, ovvero agli assistenti sociali incaricati di seguire il percorso, di rilasciare il programma di trattamento da allegare alla domanda.

Nella richiesta ci devono essere:

  • i riferimenti agli atti del procedimento penale
  • disponibilità a svolgere lavori per la società, presso un determinato ente
  • disponibilità a compiere azioni riparatorie e risarcitorie, oltre a tentare un percorso di mediazione con la persona offesa
  • descrizione della situazione personale e familiare
  • attività lavorative svolte

Ad ogni modo il giudice può decidere di imporre una serie di obblighi come quello alla dimora, alla libertà di movimento, divieto di frequentare alcuni luoghi, ecc.

L’esecuzione della messa alla prova viene controllata da un assistente sociale che deve poi riferire al giudice quanto accade, almeno ogni 3 mesi.

Ma, per riuscire ad ottenere tale possibilità il soggetto deve:

  • Svolgere un lavoro socialmente utile, che abbia ad oggetto il compimento di attività utili per la collettività (similmente a quanto accade per il diverso istituto dei lavori socialmente utili per il caso di guida in stato di ebbrezza). Il lavoro di pubblica utilità sarà svolto gratuitamente, in assenza di corrispettivo
  • Risarcire il danno eventualmente cagionato. Nell’ipotesi in cui non vi sia un danno, come ad esempio nel caso di guida in stato di ebbrezza, sarà previsto il versamento di una somma a fondi di utilità sociale (come ad esempio il fondo vittime per la strada).

Chi può ottenere la messa alla prova?

Fino ad ora abbiamo visto che, in presenza di un reato sanzionato come previsto dall’art. 168 bis del codice penale, è possibile accedere alla messa in prova, presentando una specifica istanza.

La richiesta può essere fatta anche prima dell’esercizio dell’azione penale e del rinvio a giudizio. Ad ogni modo se viene fatta nel corso delle indagini preliminari, è necessario ottenere il parere del Pubblico Ministero.

Laddove la richiesta di messa alla prova sia formulata successivamente all’esercizio dell’azione penale i termini processuali per la presentazione saranno differenti a seconda del rito in corso:

  • In sede di udienza preliminare dovrà essere presentata entro le conclusioni;
  • Laddove vi sia un giudizio direttissimo o una citazione diretta a giudizio, prima dell’apertura del dibattimento;
  • Quando segua ad un decreto penale di condanna, la richiesta dovrà essere presentata contestualmente all’atto di opposizione;
  • Nel caso di giudizio immediato la richiesta dovrà essere presentata entro quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato.

Quali sono gli effetti della messa alla prova?

Nel corso dello svolgimento della messa alla prova, il procedimento penale sarà sospeso. Allo stesso modo saranno però sospesi i termini di prescrizione del reato, che non potrà dunque prescriversi nel corso dello svolgimento del programma. Secondo quanto prescritto all’articolo 168-quater, la sospensione del procedimento sarà revocata nel caso in cui:

  • Si manifesti una grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizione imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
  • In caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Laddove la messa alla prova vada a buon fine si avranno gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 168-ter del codice penale. Il buon esito determinerà l’estinzione del reato per cui si procede. Gli effetti estintivi non avranno però riguardo alle eventuali sanzioni accessorie. Nel caso, ad esempio, sia prevista la sospensione o la revoca della patente per il caso di guida in stato di ebbrezza, l’estinzione del reato non determinerà il venir meno delle sanzioni della sospensione o revoca della patente di guida.

Messa alla prova per i minorenni

La legge prevede che anche per i minori di età, in sede di procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni, possa essere richiesta la messa alla prova. Può essere chiesta sia un udienza preliminare che in dibattimento, e a prescindere da:

  • ​tipologia di reato
  • eventuali precedenti penali del minore.

La valutazione del giudice si baserà sull'indagine della personalità del minorenne, per capire se c'è spazio per un suo possibile recupero sociale. 

Se la richiesta viene accolta, il processo verrà sospeso per un massimo di:

  • tre anni per i reati più gravi, quelli per cui è prevista la reclusione massima non inferiore a 12 anni
  • un anno negli altri casi.

Le opzioni quindi sono le seguenti:

  • se il minore, durante la messa alla prova, compie gravi e ripetute trasgressioni alle prescrizioni date dal giudice, la sospensione del processo potrà essere revocata.
  • se la messa alla prova ha esito positivo, il giudice emetterà sentenza di estinzione del reato.
  • se la messa alla prova ha esito negativo, il processo proseguirà regolarmente.
DIRITTO PENALE MESSA ALLA PROVA LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
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