La costituzione in mora è una lettera che il creditore può inviare al debitore per formalizzare la situazione ed intimare quest’ultimo ad adempiere alle obbligazioni. Vediamo come si scrive e quali sono le conseguenze.
Per effettuare il recupero di un credito, non è consigliabile procedere subito per vie giudiziali, ma è opportuno tentare un approccio più soft.
Inizialmente, quindi, è bene sollecitare il pagamento attraverso telefonate o email informali, per cercare un punto d’incontro con la controparte, magari concedendo una dilazione nei termini.
Ovviamente, se non si ottengono risposte o se l’approccio dell’inadempiente è negativo, è possibile formalizzare il tutto con un atto formale, ovvero con la costituzione in mora.
Si tratta di inviare una lettera tramite PEC o raccomandata AR, intimando al debitore di effettuare il pagamento. Nelle prossime righe analizzeremo in quali casi si procedere come indicato, come deve essere scritta la lettera e quali sono le conseguenze.
La costituzione in mora è un atto di tipo formale, attraverso il quale chi deve recuperare un credito intima all’inadempiente di fare fede agli obblighi presi.
Si parla di “mora” proprio perché si fa riferimento al ritardo nell’eseguire una obbligazione.
L’art. 1219 del codice civile, infatti, afferma che:
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto
Quindi, per formalizzare la situazione è necessario procedere inviando all’interessato una lettera scritta, nella quale deve essere indicata la somma da pagare e una scadenza da rispettare, per non subire azioni legali.
La costituzione in mora è un atto recettizio ossia un atto che deve ritenersi conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo, salvo che quest’ultimo dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne conoscenza.
Il debitore è quindi costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. La legge non prescrive ulteriori forme per la costituzione in mora oltre alla documentazione (ovvero la prova) di averla effettuata per iscritto, né prevede particolari modalità di trasmissione
La giurisprudenza prevalente ritiene che sia valido un atto di messa in mora inviato e sottoscritto non dal creditore personalmente ma da un suo mandatario.
Si è ritenuto, infatti, che “sebbene la costituzione in mora debba rivestire la forma scritta, la procura per il suo compimento non soggiace al disposto di cui all’art. 1392 c.c., dettato con riferimento ai contratti, pertanto ben può risultare anche non da una dichiarazione espressa, ma da un comportamento univoco e concludente del mandatario che valga a rappresentare al terzo che l’atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti”
La prima conseguenza è che l’impossibilità sopravvenuta di adempiere graverà sul debitore (articolo 1221 del codice civile). Ciò significa che, ove adempiere alla prestazione sia diventato impossibile per causa non dipendente dal debitore, lo stesso sarà tenuto al risarcimento dei danni.
Questo naturalmente non toglie che, ove l’impossibilità sia dipendente dal debitore, quest’ultimo sarà a maggior ragione tenuto a risarcire il danno. Per fare un esempio, ove sia stipulato un contratto di appalto e l’appaltatore sia stato validamente costituito in mora, non avrà alcun rilievo la circostanza che successivamente sia diventato per l’appaltatore impossibile adempiere a causa di una calamità naturale.
La seconda conseguenza è che il debitore sarà tenuto a risarcire i danni subiti dal creditore a causa del ritardo nell’adempimento o nell’inadempimento. La norma qui è davvero chiarissima, e precisa che i danni subiti dal creditore siano costituiti sia dal mancato guadagno (lucro cessante) che dalla perdita subita (danno emergente).
L’articolo 1219 stabilisce quando non è necessario costituire formalmente in mora il proprio debitore. Ciò avviene:
Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione;
3) quando è scaduto il termine [1183], se la prestazione deve essere eseguita al domicilio [43] del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.
Questo sta a significare che le conseguenze della messa in mora opereranno automaticamente, senza la necessità di alcuna attività specifica da parte del creditore.
La costituzione in mora non è necessaria quando il debito deriva da fatto illecito e quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione.
È poi esclusa la necessità di costituzione in mora quando il termine per l’adempimento è scaduto e l’obbligazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.
La lettera in questione dovrà essere inviata a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. Individuiamone dunque il contenuto. La lettera dovrà dunque contenere:
L’indicazione del titolo per richiedere l’adempimento, con una precisa descrizione dello stesso. Quando si tratti di un contratto si potrà fare riferimento allo stesso, alla data di sottoscrizione e così via. Importante a questo proposito è la precisione nella descrizione dei fatti e nella datazione.
L’intimazione precisa all’adempimento dovuto. Il creditore dovrà precisare qual è l’oggetto della propria richiesta, meglio se facendo riferimento agli articoli 1219 e seguenti del codice civile.
La fissazione di un termine. Sicuramente necessaria è la fissazione di un termine entro il quale il debitore dovrà adempiere. Lo stesso dovrà essere precisato nella lettera ed essere costituito da una data certa (ad esempio 15 giorni, una settimana e così via, a decorrere dalla notifica).
La costituzione in mora produce alcuni effetti, vediamoli di seguito:
Ad ogni modo il debitore non può essere considerato in mora né tenuto al pagamento dei relativi interessi nelle obbligazioni pecuniarie, quando abbia tempestivamente fatto offerta al creditore della prestazione dovuta, anche senza l’osservanza delle formalità indicate nelle norme codicistiche
Quindi l’offerta non formale della prestazione è idonea ad escludere la mora del debitore ove presenti i caratteri della serietà e della completezza.
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