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Diffida ad adempiere e messa in mora

Diffida ad adempiere e messa in mora sono due diversi strumenti giuridici che permettono di tutelarsi di fronte ad un inadempimento contrattuale.

Sono infatti frequenti i casi in cui, dopo la conclusione di un contratto, il debitore non esegue la prestazione dovuta o la esegue in modo errato.

I metodi più veloci ed efficaci che il diritto mette a disposizione del creditore per tutelare le proprie ragioni, e trovare quindi la soluzione ai propri problemi, sono proprio la diffida ad adempiere e la messa in mora.

Questi due strumenti tuttavia vengono spesso confusi tra loro e si prestano ad essere utilizzati in svariati ambiti, tant’è che esistono molteplici definizioni, più o meno specifiche, che non ci permettono mai di cogliere in pieno l’importante funzione di questi rimedi.

In questo articolo cercheremo dunque di comprendere il loro significato strettamente giuridico in ambito contrattuale, nonché gli elementi che li differenziano e gli effetti che provocano.

​Diffida ad adempiere: definizione ed effetti

Nei rapporti contrattuali  la diffida ad adempiere trova la propria disciplina nell’art. 1454 del codice civile.

Essa consiste in una lettera formale con la quale si ordina alla parte inadempiente di eseguire la propria prestazione entro un determinato termine, non inferiore a 15 giorni, con l’avvertimento che, in caso contrario, il contratto si intenderà risolto.

Detta in altri termini, si tratta di un vero proprio ultimatum, scaduto il quale, la parte adempiente degli accordi conclusi potrà chiedere la risoluzione del contratto, ovvero il suo scioglimento.

L’effetto che produce l’invio di tale lettera è dunque quello di far venire meno tutti gli effetti del contratto concluso nel caso in cui controparte persista nel suo inadempimento.

Con la diffida ad adempiere, quindi, lo scioglimento del contratto è automatico: ciò significa che non sarà necessario rivolgersi ad un Giudice.

E’ bene specificare, tuttavia che, per ottenere la risoluzione automatica per inadempimento devono esserci i seguenti elementi:

  1. gravità dell’inadempimento di controparte: l’inadempimento altrui deve essere tale da rendere inservibile o comunque fortemente limitato il servizio o il bene acquistato;
  2.  l’adempimento di colui che effettua la diffida: la parte contrattuale che diffida l’altra deve aver rispettato l’obbligo contrattuale a suo carico. 

Verificatesi tali elementi e di conseguenza venuto meno il contratto, il creditore avrà comunque il diritto di richiedere il risarcimento di tutti i danni a colui che li ha determinati con il suo inadempimento.

Si potrà, ad esempio, agire in giudizio per la restituzione del prezzo pagato in ragione del contratto, oltre a richiedere l’eventuale risarcimento del danno dovuto dall’inadempimento che, tuttavia, si ha l’onere di dimostrare.

​Diffida ad adempiere: contenuto

Dopo aver esaminato gli elementi e gli effetti che caratterizzano la diffida ad adempiere, ci si soffermerà ora sul suo contenuto, fornendo delle indicazioni di massima che, tuttavia, sono molto importanti per il corretto utilizzo di tale strumento.  

Prima di tutto è bene ribadire che la diffida deve essere rivolta alla parte inadempiente per iscritto.

Essa inoltre dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a. r. o via PEC, firmata digitalmente, in quanto strumenti che permettono di certificare l’avvenuto ricevimento da parte del destinatario inadempiente.

La diffida dovrà poi contenere:

  •  i riferimenti del contratto concluso;
  •  l’indicazione dell’inadempimento di controparte, evidenziando di contro gli obblighi previsti dal contratto;
  •  la richiesta di adempimento, specificando la prestazione che si attende;
  •  il termine entro cui adempiere,  non inferiore a 15 giorni;
  •  l’avvertimento specifico che, in difetto di adempimento, il contratto si intenderà risolto di diritto.

​Messa in mora: definizione ed effetti

Ora che abbiamo chiarito quali sono gli elementi che caratterizzano la diffida possiamo soffermarci sulla messa in mora e capire in cosa si differenzia.

In linea generale, la mora del debitore consiste nel suo ritardo nell’adempimento della prestazione.

Affinchè la mora produca i suoi effetti (che analizzeremo di seguito), non basta tuttavia il semplice ritardo del debitore con il quale si è concluso un contratto ma è necessario che questi sia “costituito in mora” dal creditore, mediante un’intimazione o una richiesta fatta per iscritto, così come previsto dall’art. 1219 codice civile

La messa in mora consiste dunque in una lettera scritta in cui si invita formalmente il debitore ad eseguire la propria prestazione, e quindi a rispettare gli impegni presi nel contratto, entro un dato termine, pena l’avveramento di gravi effetti.

Presupposti essenziali per aversi mora del debitore dunque sono:

  1. inadempimento relativo del debitore: quando il debitore esegue la prestazione in modo inesatto o in ritardo o la esegue parzialmente;
  2.  dolo o colpa del debitore: il ritardo deve dipendere dal debitore, il quale non vuole adempiere o adempie senza la necessaria diligenza;
  3. il credito vantato deve essere certo, liquido ed esigibile;
  4.  l’intimazione scritta al debitore di adempiere.

Con la lettera di messa in mora viene sollecitata l’esecuzione di una prestazione contrattuale, quale ad esempio il pagamento del prezzo di un bene consegnato.

Ne consegue che le norme sulla mora non si applicano nel caso in cui oggetto del contratto sia una prestazione di non fare. In tali casi invero non si può intimare al debitore di adempiere la propria prestazione! La violazione di un obbligo di non fare equivale di per sé ad un inadempimento, così come previsto dall’art. 1222 del codice civile.

Con la mora del debitore si manifestano precisi e gravi effetti, che sono molto differenti da quelli prodotti dalla diffida ad adempiere.

Invero, con la costituzione in mora, il debitore:

  •  non è liberato dalla sua prestazione nemmeno se questa diventa impossibile da adempiere per cause a lui non imputabili (ad esempio, se devo restituire un’auto ma questa si distrugge a causa di un terremoto, sarò comunque tenuto a risarcire il valore dell’auto anche se il terremoto non dipende da me). L’unica possibilità per il debitore di liberarsi in tali casi è quella di dimostrare che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito anche se fosse stato già tra le mani del creditore (per tornare all’esempio di prima, se il terremoto si manifesta anche a casa del proprietario dell’auto allora io sarò liberato).
  •  è tenuto a risarcire i danni derivanti dal ritardo nell’adempimento: dovrà risarcire sia il mancato guadagno che la perdita subita a causa dell’inadempimento;
  • per le obbligazioni di denaro, dal giorno della mora sono dovuti gli interessi;·       la prescrizione si interrompe.

​Messa in mora: quando non è necessaria

Vi sono tuttavia dei casi, previsti dalla legge, in cui, a fronte dell’inadempimento altrui, gli effetti sopra descritti si realizzano senza la costituzione in mora del debitore.

L’art. 1219 del codice civile elenca i casi in cui la costituzione in mora si verifica automaticamente, senza che sia necessaria alcuna formalità:

  1. se il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
  2. se il termine previsto per l’adempimento è scaduto e l’obbligazione doveva essere eseguita presso il domicilio del creditore;
  3. quando il debito deriva da un fatto illecito (ad esempio un sinistro stradale).

​Messa in mora: contenuto

Individuati gli elementi che la caratterizzano, si tratta ora di capire com’è possibile scrivere una lettera di messa in mora senza fare errori.

Innanzitutto è bene ribadire che anche la lettera di costituzione in mora deve essere inviata via raccomandata a/r o a mezzo PEC, firmata digitalmente. In tal modo si potrà dimostrare la ricezione da parte del debitore.

Quanto al suo contenuto, la lettera dovrà contenere:

  1. gli estremi del contratto o altro accordo da cui deriva la prestazione inadempiuta;
  2.  intimazione all’adempimento: intimare l’adempimento della prestazione dovuta secondo gli accordi, meglio se facendo riferimento all’art. 1219 del codice civile;
  3.  fissazione di un termine entro cui il debitore dovrà adempiere: è bene che non sia inferiore a 15 giorni e che si specifichi la data o l’evento da cui inizia a decorrere (es. dal ricevimento della diffida)
  4.  avvertimento che, decorso il termine, si produrranno gli effetti di cui all’art. 1221 e seguenti del codice civile e si adiranno le vie legali. 
RECUPERO CREDITI MESSA IN MORA DIFFIDA AD ADEMPIERE
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