La messa in mora del creditore avviene quando viene rifiutato il pagamento del debitore o quando non vengono creati i presupposti per poterlo ricevere. Il creditore deve pagare il danni causati al debitore.
In genere quando si parla di debiti e crediti, si parla sempre delle conseguenze legali nel caso in cui un soggetto non restituisca il denaro entro i termini pattuiti, pagando i relativi interessi. Si tratta di un argomento molto delicato e di particolare importanza, dato che situazioni di questo tipo avvengono molto frequentemente. Sono sempre più numerose, infatti, le società che si occupano di recupero crediti, ma anche gli avvocati che si dedicano a tali problematiche.
Esiste, comunque, una situazione particolare nella quale un soggetto ha intenzione far fede all’obbligazione presa, ma non riesce, a causa di inadempienze della controparte. In particolare accade che chi vanta un credito, non accetti il denaro oppure non crei i presupposti per poterlo ricevere. Ovviamente uno scenario di questo tipo non è molto frequente, ma può avvenire.
Risulta ovvio che, il debitore si trova così a dovere pagare interessi o ad essere considerato inadempiente a causa di un comportamento che non può essere tollerato.
Per questo è possibile agire con la messa in mora del creditore, come vedremo nelle seguenti righe.
Siamo abituati a pensare che solamente chi deve restituire un prestito, può essere inadempiente, magari perchè non ha la disponibilità economica per saldare il proprio debito. Ma, in alcuni rari casi, è proprio chi dovrebbe avere l’interesse a recuperare un credito a impedire che ciò avvenga.
Ma perchè avviene ciò?
Innanzitutto va precisato che in giurisprudenza la posizione del debitore è caratterizzata da alcuni vincoli precisi, mentre quella creditoria è messa su un piano diverso, corrispondente a una pretesa. Detto ciò anche nel secondo caso ci sono alcuni obblighi da rispettare.
In alcuni casi accade che, un individuo rifiuti di ricevere il denaro per continuare a guadagnare sugli interessi, oppure che non abbia più interesse a concludere la prestazione.
Senza dubbio si tratta di un caso anomalo, ma che a volte succede.
L’art. 1206 del codice civile afferma che:
Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.
Quindi, può esserci la messa in mora del creditore quando:
Va sottolineato però che mentre la messa in mora del debitore è considerato un illecito civile, dato che viene violato un preciso obbligo, per quanto riguarda la cosiddetta mora eccipiendi non viene valutata la colpevolezza, visto che non la parte creditoria non ha particolari obblighi.
L’unica cosa che esso deve fare è rispettare il diritto del debitore a liberarsi del debito.
Abbiamo detto in alcuni casi il soggetto che ha l’obbligo di restituire una somma di denaro o un altro bene, si trova impossibilitato a farlo in quanto la controparte non ha creato i giusti presupposti o ha rifiutato l’offerta. E’ possibile agire, quindi, con la messa in mora del creditore.
I presupposti per intraprendere tale azioni sono i seguenti:
Perciò è evidente che il ritardo nell’adempimento non è sempre imputabile al debitore, ma in alcune situazione si tratta di una problematica creata dalla controparte.
Sebbene, come abbiamo già anticipato il creditore abbia la facoltà e non l’obbligo di esigere la prestazione, un suo rifiuto può avere delle conseguenze legali. Come descritto dall’art. 1206 del cc quest’ultimo, infatti, deve fare tutto il necessario per permettere al debitore di adempiere alla propria obbligazione. In caso contrario può essere messo in mora.
La procedura si avvia attraverso un’offerta, che deve seguire determinate regole, come descritto dall’art 1208 cc:
Affinché l'offerta sia valida è necessario:
1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;
6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato.
In altre parole, si deve trattare di un’offerta fatta da un individuo in grado di fare fronte all’adempimento e nei confronti di un soggetto in grado di ricevere tale prestazione. Deve, inoltre essere considerata la totalità delle somme dovute, compresi interessi o frutti.
Un’altro aspetto importante riguarda il fatto che il termine del contratto sia scaduto.
Se avviene una situazione di questo tipo la giurisprudenza ha previsto una serie di norme con lo scopo di disciplinare le conseguenze della mancata cooperazione. In realtà possiamo suddividere due macro aree normative, che hanno lo scopo di:
Se la parte creditoria non collabora per consentire l’adempimento dell’obbligazione, ci possono essere delle conseguenze, come previsto dal codice civile:
In particolare ciò avviene in seguito alla dichiarazione di validità dell’offerta, attraverso una sentenza passata in giudicato.
Entrambe le situazioni, mora debendi o mora credendi, trattano un rapporto obbligatorio non rispettato a causa dell’inadempienza di una delle parti. Si parla di “mora” proprio perchè non si tratta di qualcosa si definitivo, ma di una soluzione che può avvenire in ritardo rispetto ai tempi previsti.
A questo link trovi le informazioni e la possibilità di attivarla con lo sconto del 50% ovvero 60€ + iva anziché 120€.
Scopri l'AcademyA questo link trovi le informazioni e la possibilità di attivarla con lo sconto del 75% ovvero 90€ + iva anziché 360€.
Scopri il servizio Premium