Il sollecito di pagamento di una fattura è un procedimento facile e veloce per richiedere al debitore il pagamento di quanto dovuto a fronte della fornitura di beni o servizi già ricevuta.
Accade spesso purtroppo che molti pagamenti vengano effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi, creando così un danno all’impresa che ha eseguito la prestazione, la quale non vedrà alcun incasso a fronte dell’attività svolta.
Per rimediare a questo fastidioso inconveniente il primo passo da compiere è proprio il sollecito pagamento fattura che permette appunto di sollecitare il saldo senza ricorrere alle vie giudiziarie.
In questo articolo dunque ti spiegheremo come si fa concretamente a sollecitare il saldo di fatture insolute, elencandoti le caratteristiche che deve avere un credito per poter essere richiesto il suo pagamento, il contenuto che deve avere un sollecito efficace e le somme che possono essere richieste al debitore inadempiente, tra le quali vi sono anche gli interessi moratori, ovvero gli interessi dovuti per il ritardo nel saldo.
Prima di capire come si fa concretamente a sollecitare il saldo di fatture insolute è utile ricordare brevemente in cosa consiste un sollecito di pagamento fattura e chi lo può realizzare.
Il sollecito fattura è un’attività di recupero del credito “stragiudiziale” ovvero che si realizza al di fuori delle aule del Tribunale. E’ il primo passo da compiere a fronte dell'inadempimento del debitore.
Lo scopo di questa attività è quello di ottenere il versamento spontaneo del debitore, al quale viene di fatto intimato, preferibilmente per iscritto, di provvedere al saldo del proprio debito.
Il sollecito è un’attività che può essere compiuta direttamente dal professionista creditore, senza dover ricorrere all’assistenza di un legale.
Ciò non significa tuttavia che il sollecito del pagamento di una fattura non possa essere compiuto anche per mezzo di un avvocato, la cui diffida, anzi, è di norma di gran lunga più efficace rispetto all’iniziativa del singolo creditore.
Solitamente, dopo l’invio di un paio di solleciti in proprio, qualora gli stessi non abbiano avuto alcun effetto, è opportuno affidare l'incarico di recuperare il credito ad un legale che curerà anche l'eventuale fase giudiziale della procedura.
A fronte dell’emissione di un documento contabile, è bene capire innanzitutto quanto si può sollecitare il pagamento della fattura.
Il credito da recuperare infatti deve essere “esigibile”, ovvero deve trattarsi di un credito scaduto. Si dice scaduto un credito nel momento in cui è trascorso il termine a partire dal quale esso deve essere pagato. Nel caso della fattura si è soliti indicare tra le modalità di pagamento “trenta giorni” o “sessanta giorni” dall'invio del documento. Ciò significa che trascorso questo termine il debitore dovrà pagare e, nel caso in cui non lo faccia, il creditore avrà il diritto di attivarsi per sollecitare il versamento del dovuto. Prima della scadenza del termine indicato in fattura o stabilito nel contratto il creditore non potrà pertanto pretendere l'adempimento del debitore.
Se tuttavia la fattura riporta la dicitura “pagamento a vista” il debitore sarà tenuto al saldo immediato e, in difetto, si potrà procedere da subito con il sollecito.
Scaduto il termine per il pagamento, nel caso in cui il cliente non provveda spontaneamente al saldo del prezzo del bene o del servizio fornito, il creditore potrà attivarsi tempestivamente per recuperare quanto gli spetta.
In generale, le lettere di sollecito che un professionista può inviare al debitore inadempiente è bene che contengano i seguenti elementi:
1. dati del creditore e del debitore;
2. l’indicazione del numero fattura, del relativo importo capitale dovuto ed il termine concordato per il versamento del prezzo;
3. l’importo dovuto a titolo di interessi di mora;
4. l'invito a provvedere al saldo entro un dato termine, solitamente 10 giorni dal ricevimento della lettera.
5. l’avviso che in mancanza di pagamento si agirà nelle opportune sedi giudiziarie
E’ buona prassi altresì allegare ad ogni lettera di sollecito la copia della fattura emessa, così da evitare possibili fraintendimenti.
La cosa più importante tuttavia è inviare ogni sollecito con una raccomandata con ricevuta ritorno o con PEC. Solo tali modalità di invio infatti permettono di dimostrare l’avvenuto ricevimento da parte del debitore che dunque non potrà negare di essere a conoscenza del proprio debito.
Nel caso in cui si indichi un importo di oltre € 77,47, si deve altresì apporre anche una marca da bollo da € 2. Ciò non è dovuto in caso di indicazione della fattura insoluta ma non dell’importo, o se questo è evidenziato ma inferiore alla cifra indicata.
Come abbiamo già detto, a fronte dell'inadempimento, il creditore avrà il diritto di sollecitare il saldo della fattura al proprio debitore.
Non vi è tuttavia un numero prestabilito di solleciti da eseguire prima di poter rivolgersi al Tribunale per ottenere una sentenza di condanna od un decreto ingiuntivo.
Il professionista può semplicemente limitarsi ad un unico sollecito di pagamento di fattura inviato con raccomandata a.r. o PEC.
Nella prassi commerciale, tuttavia, è solito eseguire almeno un paio di solleciti prima di attivarsi nelle sedi giudiziarie. Ciò in quanto la via dei Tribunali è di regola molto più costosa rispetto a quella dei semplici solleciti.
La prima lettera di sollecito pagamento fattura potrà avere dei toni cordiali e semplicemente informativi, anche se fermi nell’evidenziare la scadenza del pagamento e quindi la necessità di provvedere al saldo:
“Da un controllo contabile ci risulta che non è stata da Voi saldata la fattura n… del… per l’importo di € …. avente scadenza al…. Vi invitiamo pertanto con cortese sollecitudine a provvedere al saldo della stessa”.
Se l’inadempimento continua, i successivi solleciti è bene che riportino innanzitutto il riferimento alle precedenti lettere che sono rimaste prive di riscontro.
L’ultimo sollecito invece avrà chiaramente un tono perentorio e fermo nel sollecitare il saldo con l’indicazione che “in difetto di pagamento ci si attiverà al recupero del credito nelle opportune sedi giudiziarie”.
Infine, suggerisco una buona prassi per evitare di inviare numerose diffide di sollecito e quindi guadagnare del tempo, ovvero quella di spedire al debitore la fattura appena emessa accompagnandola ad una lettera di invito a provvedere al suo saldo. Così facendo il creditore, pur non sollecitando il pagamento, indica comunque al debitore l'entità della somma dovuta ed il termine di scadenza per provvedere.
Nel caso in cui, alla scadenza del termine fissato per l’adempimento, il debitore non abbia provveduto a saldare la fattura, il creditore, oltre a poter sollecitare il pagamento del dovuto, potrà anche richiedere al debitore il versamento dei c.d. interessi moratori.
Tutti i crediti che hanno ad oggetto una somma di denaro producono infatti, per legge, interessi dal momento in cui il credito è scaduto. E ciò senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore.
Gli interessi moratori in particolare sono applicabili automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato in fattura.
Gli interessi di mora hanno di fatto una funzione punitiva del debitore inadempiente che, in caso di ritardo nel pagamento, si vedrà applicata una sorta di penale così privandolo dell’interesse a ritardare il versamento del dovuto.
Il tasso di interesse che si può applicare in caso di ritardo varia a seconda che il cliente, ovvero l’intestatario della fattura, sia un soggetto:
1. privato: è il caso in cui il debitore non sia un’impresa ma un privato cittadino che acquista un bene o servizio per soddisfare le proprie esigenze personali. In tale caso il saggio degli interessi moratori è determinato dalla legge in misura fissa. In particolare, il tasso di interesse applicabile sarà quello fissato dalla Banca Centrale Europea aggiornato semestralmente.
2. operatore commerciale/professionista: in tali casi, dove il rapporto commerciale è tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni o liberi professionisti, la legge prevede l’applicazione di tassi di interessi molto più elevati rispetto a quelli previsti per i privati.
Infatti, l'interesse di mora è determinato prendendo come base il tasso di interesse applicato dalla BCE maggiorato di otto punti percentuali.
E’ bene precisare tuttavia che tale tipo di interessi si applicano solo alle somme dovute a titolo di prezzo del bene o servizio fornito e non anche per le restituzioni od i rimborsi spese.
Per questo motivo nella richiesta di pagamento è sempre opportuno specificare che viene richiesto sia il pagamento del credito (il c.d. capitale) sia il versamento delle somme a titolo di interessi di mora.
Il creditore, infine, ha anche il diritto di ottenere dal debitore le somme che si sono rese necessarie per il recupero del proprio credito, le quale dovranno essere indicate nell’ultima diffida di sollecito.
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