Cerchi un avvocato esperto in
Recupero crediti

Decreto ingiuntivo su fattura: è possibile?

Il decreto ingiuntivo su fattura è un provvedimento emanato da un giudice in seguito alla richiesta di un creditore che non è riuscito ad ottenere il pagamento. Cerchiamo di capire quando può essere emesso e cosa è cambiato con l’introduzione della fattura elettronica.

Nella maggior parte dei casi quando si parla di recupero crediti, si fa riferimento a fatture non pagate. Complice la forte crisi economica che ha colpito molte attività italiane, infatti, molti solleciti di pagamento bonari non hanno degli effetti positivi, e l’interessato è costretto a intraprendere la via giudiziaria per ottenere ciò che gli spetta di diritto.

Il decreto ingiuntivo rappresenta il metodo più semplice e veloce, ma per ottenere tale provvedimento è necessario fornire al giudice delle prove scritte in merito al credito. La fattura rientra tra i documenti in grado di dimostrare la situazione creditizia. 

Se la controparte, però, decide di opporsi essa perde di efficacia ed è necessario fornire ulteriori prove a supporto, come sottolineato in una sentenza della Cassazione.

Cos’è un decreto ingiuntivo su fattura?

Un decreto ingiuntivo su fattura non è altro che un provvedimento chiesto da un creditore, assistito da un avvocato civilista, ed emesso da un giudice dopo avere valutato le varie prove scritte fornite per comprovare la situazione.

In pratica quando un imprenditore o un altro soggetto non riesce ad ottenere i pagamenti che gli spettano, può ricorrere alla via giudiziale.
Ovviamente, la strada migliore da intraprendere, almeno inizialmente deve essere bonaria. I primi contatti, perciò devono essere o telefonici o con semplici email di sollecito.

Soltanto se non ci sono risposte soddisfacenti, è consigliato procedere facendo una richiesta di ingiunzione di pagamento presso la cancelleria del tribunale competente nel territorio.

Va detto comunque che tale possibilità non è prevista per tutti i crediti ma soltanto per quelli certi, liquidi ed eseguibili, ovvero dimostrabili con esattezza. Ad esempio non è possibile chiedere un decreto ingiuntivo per un risarcimento danni, dato che l’importo non è certo.

La fondatezza del credito deve essere dimostrata fornendo prove scritte, una di queste è la fattura, ma potrebbe trattarsi anche di una scrittura privata autenticata. 

In merito si era espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n.15383 del 2010, sottolineando che:

La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto

Si tratta, infatti, di un documento fiscale contenente tutte le informazioni utili per verificare una situazione creditizia:

  • dati identificativi del venditore
  • dati identificativi del compratore
  • data di emissione
  • modalità di pagamento 

In genere l'ingiunzione di pagamento per fatture non saldate è la più richiesta, e viene emessa soltanto a seguito del deposito dell’estratto notarile autentico delle scritture contabili, per verificare che i documenti presentati siano conformi agli originali. Almeno questa era la prassi prima dell’introduzione della fattura elettronica, che come vedremo ha leggermente cambiato la procedura.

L’ingiunzione di pagamento ad ogni modo è utile per ottenere delle soluzioni concrete in breve tempo, evitando di attivare una causa civile ordinaria, molto lunga e costosa.
Infatti il tutto avviene senza interpellare la controparte, almeno inizialmente, ma solo notificando l’atto e imponendo di adempiere l’obbligo entro 40 giorni. Soltanto se quest’ultimo decide di opporsi al provvedimento sarà necessario attivare una causa ordinaria, durante la quale le prove da presentare devono essere diverse.

Cosa cambia con la fattura elettronica?

Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria, quasi per tutti, dal 1 gennaio 2019, i presupposti per ottenere una ingiunzione di pagamento non cambiano, ma ci sono delle novità per quanto riguarda la presentazione di prove scritte presso il tribunale.

Come sancito dall’art. 633 del codice di procedura civile:

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta

Il requisito di accessibilità per ottenere il provvedimento quindi è la presentazione di prove certe. Detto ciò va sottolineato che, fino ad ora, era necessario allegare al ricorso l’estratto conto notarile autentico, per dimostrare la validità del documento.

Con l’introduzione della fattura elettronica, tale operazione non è più necessaria, dato che con il Sistema di Interscambio, SDI, vengono generati documenti autentici e non modificabili, garantiti dalla marca temporale e dalla firma digitale. 

Dopo avere prodotto il documento e averlo inviato al destinatario attraverso il SDI, viene emessa una ricevuta di consegna, ovvero un duplicato conforme all’originale della fattura elettronica. Non si tratta quindi di semplici copie informatiche ma di documenti con un preciso valore giuridico, che si possono allegare al ricorso per decreto ingiuntivo su fattura.

Conseguenze di un decreto ingiuntivo su fattura

Come abbiamo visto fino ad ora il decreto ingiuntivo su fattura impone al debitore di effettuare il pagamento entro 40 giorni. Se ciò non avviene è possibile notificare l’atto di precetto per dare un ultimo avvertimento e ulteriori 10 giorni di tempo, prima di fare partire l’esecuzione forzata.

Se non ci sono risposta da parte dell’inadempiente, il creditore può procedere con il pignoramento dei beni del debitore per fare valere il suo diritto.
I beni mobili e immobili vengono poi venduti all’asta per ricavare la somma di denaro sufficiente a saldare il debito.

In alcuni casi può essere fatto un pignoramento presso terzi, cioè possono venire bloccate delle quote dalla pensione o dallo stipendio. L’ente previdenziale o il datore di lavoro vengono, infatti, considerati debitori del debitore, in quanto devono versare a quest’ultimo alcune cifre a seguito di prestazione lavorative o diritti previdenziali.

Comunque, non viene mai prelevato l’intero importo, per consentire al soggetto di sopravvivere in modo dignitoso. In genere non si supera un quinto del totale, e per quanto riguarda la pensione viene considerata il “minimo vitale”, calcolato in base al valore dell’assegno sociale.

Opposizione e validità delle prove

Il debitore dopo avere ricevuto la notifica dell’ingiunzione di pagamento può decidere di opporsi, per fare valere le proprie ragioni, entro 40 giorni.
A questo punto, non si tratta più di un provvedimento monitorio, ma è necessario attivare una causa ordinaria.
Durante il processo il valore probatorio della fattura presentata nel ricorso diminuisce, e il creditore deve necessariamente dimostrare la presenza del credito con altri mezzi, anche ricorrendo a testimoni.

Da piena prova, infatti, la fattura diventa un mero indizio, che deve essere ulteriormente supportato.

Sebbene possa sembrare ingiusto, tale scelta è determinata dal fatto che il giudizio di opposizione è finalizzato ad accertare l’esistenza di un diritto, per questo viene definito “di cognizione”.

Tale concetto è stato ribadito dalla sentenza n. 9542/2018 della Cassazione, sottolineando come il documento fiscale sia certamente utile per l’emissione di un decreto ingiuntivo su fattura, ma non sufficiente per dimostrare la fondatezza della pretesa in un procedimento ordinario.

PIGNORAMENTO DECRETO INGIUNTIVO FATTURA ELETTRONICA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
Condividi l'articolo:
CERCHI UN AVVOCATO ESPERTO IN RECUPERO CREDITI?
Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati.*

Quanto costa il servizio?
Il costo della consulenza legale, qualora decidessi di proseguire, lo concorderai direttamente con l'avvocato con cui ti metteremo in contatto.