La notifica di un decreto ingiuntivo deve essere fatta entro 60 giorni, per non perdere di efficacia. Il termine utile inizia a decorrere a partire dal giorno in cui viene depositato in cancelleria. Ma cosa succede se viene notificato tardi o se ci sono dei vizi?
Quando un creditore non riesce ad effettuare il recupero crediti con modalità “pacifiche”, ovvero con semplici solleciti di pagamento inviati al debitore, può ricorrere alla via giudiziale. A tal proposito uno degli strumenti più efficaci è il decreto ingiuntivo, ovvero un provvedimento emesso da un giudice su richiesta dell’interessato per intimare il pagamento entro 40 giorni.
Il termine utile per saldare il debito inizia a decorrere a partire dal giorno in cui avviene la notifica dell'ingiunzione di pagamento, che per essere valida deve essere fatta entro 60 giorni dal deposito in cancelleria.
Vediamo, quindi, di chiarire i seguenti concetti, considerando anche cosa può accadere se l’atto viene notificato tardi o se contiene dei vizi.
Il decreto ingiuntivo deve essere notificato entro 60 giorni altrimenti perde efficacia.
Il decreto ingiuntivo, conosciuto anche come ingiunzione di pagamento, è un provvedimento emesso da un giudice, a seguito della richiesta fatta da un creditore. Prima di procedere, comunque, è necessario verificare che ci siano prove certe in grado di provare l’esistenza di un credito, come un assegno, una fattura, un contratto sottoscritto dalle parti o una scrittura privata autenticata.
Si tratta di un procedimento particolare, molto più semplice e veloce di una causa civile, per questo molti utilizzato per risolvere controversie riguardanti mancati adempimenti di soggetti obbligati.
L’iter, infatti, si attiva su richiesta dell’interessato, senza interpellare la controparte, tecnicamente si dice “inaudita altera parte”.
In breve tempo chi ha il diritto di ricevere dei beni o delle somme di denaro, può riuscire a fare valere i propri diritti, senza attendere i tempi lunghi e i costi elevati di un processo civile.
Se l’obbligato non provvede a saldare il debito entro il termine stabilito, ovvero entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e ulteriori 10 per l’atto di precetto, cioè una specie di ultimo avvertimento prima di agire, può subire il pignoramento dei beni.
La seguente procedura, ad ogni modo, non è prevista per tutti i crediti, ma soltanto per quelli che presentano le seguenti caratteristiche:
Ad esempio un risarcimento danni non rientra in tale categoria visto che non si tratta di una cifra certa e determinabile a priori.
Detto ciò risulta ovvio che il debitore deve essere a conoscenza del decreto, per potere opporsi ad esso o per mettere in atto delle azioni volte a recuperare il denaro utile per saldare il debito entro la scadenza.
Per questo motivo la notifica del decreto ingiuntivo perde di efficacia se non viene effettuata rispettando il termine utile stabilito dalla legge, come vedremo.
Sembra banale dirlo, ma gli atti giudiziari per essere validi, devono essere sempre notificati al destinatario entro termini precisi stabiliti dalla legge.
Questo avviene perché un soggetto ha il diritto di conoscere se sono stati emessi dei provvedimenti che lo riguardano, e decidere come difendersi.
Nel paragrafo precedente abbiamo detto che l’ingiunzione di pagamento viene emessa da un giudice su richiesta del creditore, senza interpellare il debitore. Detto ciò risulta ovvio che quest’ultimo può fare valere i propri diritti contestando il provvedimento se lo ritiene essere infondato o ingiusto. A questo punto è necessario avviare una causa civile ordinaria, durante la quale le parti potranno sostenere le loro posizioni al riguardo.
Da ciò risulta evidente che la notifica del decreto ingiuntivo deve essere fatta entro la scadenza fissata di 60 giorni, per garantire che l’iter si svolga correttamente e per vietare che i tempo siano troppo lunghi.
Per questo motivo il termine di notifica del decreto ingiuntivo è perentorio, e se non viene rispettato perde di efficacia. Se succede il creditore può effettuare una nuova richiesta, se il suo diritto non è caduto in prescrizione.
L’art. 644 del codice di procedura civile afferma che:
Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica [escluse le province libiche] e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta [disp. att. 188]
Detto ciò dobbiamo sottolineare comunque che dal 1° al 31° agosto c’è una sospensione feriale, quindi non vengono conteggiati i giorni.
Ma cosa succede se non vengono rispettate le regole?
La notifica oltre la scadenza, diventa inefficace. Ma, l’inefficacia deve essere dichiarata dal destinatario proponendo un’opposizione all’atto stesso.
La situazione cambia se il debitore sostiene invece di non avere mai ricevuto il decreto, ad esempio se il plico è stato consegnato nelle mani di una persona che non ha rapporti con l’ingiunto. Di seguito analizzeremo le due diverse situazioni.
Se la notifica arriva in ritardo rispetto ai tempi stabiliti, cosa accade?
Il debitore può opporsi al decreto, rivolgendosi al giudice per farne accertare l’inefficacia. Ad ogni modo durante il processo ordinario verranno valutati i diritti di entrambe le parti. Da una parte, quindi, il creditore può essere condannato a pagare le spese processuali per avere notificato un atto inefficace, dall’altra però il debitore può essere condannato a saldare il debito.
La contestazione, infatti, riguarda gli aspetti tecnici, quindi il rito stesso e non il contenuto. Perciò se non ci sono dei motivi per opporsi anche all’ingiunzione di pagamento in sé non è conveniente instaurare un processo ordinario per avere ricevuto in ritardo la notifica.
In alcuni casi la notifica del decreto ingiuntivo può essere considerata nulla o viziata, se ad esempio viene effettuata presso un persona che non ha dei rapporti con il destinatario.
La nullità deve comunque essere accertata, verificando se l’atto è stato portato a conoscenza del destinatario, per potere fare valere il proprio diritto di difesa.
Secondo l’art. 139 del codice di procedura civile, infatti:
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
Non è possibile quindi consegnare la comunicazione ad un soggetto che non ha legami con il destinatario. Quest’ultimo, comunque, deve fornire delle prove per dimostrare di non avere ricevuto nulla.
Se a causa della nullità il debitore non ha avuto modo di opporsi all’ingiunzione entro i termini stabiliti dalla legge, può ricorrere alla cosiddetta “opposizione tardiva”, prevista dall’art. 650 c.p.c:
L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.
L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione
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