L’atto di precetto fa parte della procedura volta a far riottenere al creditore le somme dovutegli dal debitore. Una delle soluzioni che l’ordinamento prevede per il debitore, in questi casi, è l’opposizione al precetto.
L’atto di precetto fa parte della procedura volta a far riottenere al creditore le somme dovutegli dal debitore. Se infatti il debitore, anche dopo la richiesta del creditore e il decreto ingiuntivo, non provvede a saldare il proprio debito, il giudice emana un precetto col quale intima al debitore di saldare il proprio debito entro 10 giorni, scaduti i quali scatterà l’esecuzione forzata dei beni del debitore.
Una delle soluzioni che l’ordinamento prevede per il debitore, in questi casi, è l’opposizione al precetto: vediamo allora di cosa si tratta, quali sono i tipi di opposizione al precetto, come si propone e in quali termini, e quali sono gli effetti.
L’opposizione al precetto è un atto con cui il debitore (o il terzo debitor debitoris) contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata. Si tratta di un atto rientrante tra le opposizioni all’esecuzione, disciplinate agli artt. 615-618 del Codice di procedura civile.
Come anticipato, il precetto e l’opposizione al precetto fanno parte della procedura tramite la quale il creditore cerca di farsi ridare le somme dovute dal debitore. Vi sarà quindi una fase iniziale in cui il creditore, che non è riuscito ad ottenere quanto dovuto, chiederà al giudice l’emanazione di un decreto ingiuntivo: tramite questo atto, il debitore viene avvisato che, se non salderà il debito entro 40 giorni, si procederà con l’esecuzione forzata.
Nel caso in cui il debitore non dovesse saldare entro questo termine (o fare opposizione al decreto ingiuntivo), si avvia la fase del precetto: un ultimo avvertimento che concede al debitore ulteriori 10 giorni per saldare il debito, pena l’avvio del pignoramento dei suoi beni.
A questo punto, il debitore ha tre possibilità:
Ci sono due tipi di opposizione al precetto: l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi. Vediamole nello specifico.
Si tratta di una contestazione basata su motivi sostanziali, che ha lo scopo di verificare l’esistenza delle condizioni dell’azione esecutiva. Ciò significa che il debitore si oppone alle ragioni del diritto del creditore, e quindi alla validità in sé del titolo esecutivo.
Per presentare questo tipo di opposizione non ci sono termini di scadenza, quindi può essere fatta anche dopo mesi dalla ricezione del precetto. L’unico limite è l’udienza con cui il giudice autorizza la vendita dei beni pignorati: una volta avutasi questa udienza, l’opposizione non è più possibile, nemmeno per motivi sostanziali.
Questa forma di opposizione al precetto si basa invece su motivi formali, quindi relativi al rispetto delle regole di procedura civile. Ad esempio, quando non sono stati rispettati i termini o sono emersi errori nella notifica del precetto o nel calcolo della somma da pagare: in tutti i casi, quindi, di vizi sulla formalità dell’atto. L’opposizione agli atti esecutivi va fatta entro 20 giorni dalla ricezione del precetto.
È necessario distinguere le modalità di opposizione al precetto, a seconda che si tratti di un’opposizione sostanziale o di un’opposizione formale.
Nel primo caso, infatti, il debitore potrà procedere con l’opposizione solo quando nel precetto è notificato un titolo esecutivo stragiudiziale: un assegno o un contratto di mutuo ad esempio, che rappresentano in se stessi un titolo esecutivo, atto all’esecuzione.
I passaggi per l’opposizione sostanziale, nel caso in cui l’esecuzione forzata non sia ancora iniziata, sono i seguenti:
Qualora, invece, l’esecuzione forzata fosse in corso, l’opposizione sostanziale a precetto avverrà in questo modo:
Nell’ipotesi in cui il titolo esecutivo sia rappresentato da un decreto ingiuntivo scaduto o da una sentenza del giudice, il debitore potrà opporsi solamente con un’opposizione agli atti, basata su vizi di regolarità formale del precetto. In questo caso, gli step saranno i seguenti:
Esistono termini diversi a seconda della tipologia di opposizione che il debitore pone in essere:
Nell’udienza di comparizione che segue l’opposizione, in cui ambo le parti devono comparire, il giudice potrà sospendere la procedura oppure emanare i provvedimenti più urgenti. Infine, fisserà un termine per l’avvio del giudizio di merito, il quale deciderà le ragioni delle parti e si concluderà con una sentenza non impugnabile.
Fonti normative:
Artt. 615-618 c.p.c.
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