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Ingiunzione di pagamento: cosa significa e come funziona?

L’ingiunzione di pagamento è uno strumento a disposizione del creditore per ottenere ciò che gli spetta. Se il debitore non effettua il pagamento può subire il pignoramento dei beni. Ma come funziona esattamente? Il soggetto inadempiente può opporsi al provvedimento?

In tema di recupero crediti una delle azioni più efficaci è senza dubbio l’ingiunzione di pagamento, ovvero un provvedimento emesso da un Giudice, a seguito della richiesta fatta dall’interessato.

Attraverso tale strumento è possibile agire contro il debitore, se quest’ultimo continua a non adempiere ai propri obblighi. Va considerato, comunque che, egli può opporsi al decreto ingiuntivo entro termini precisi stabiliti dalla legge. In questo caso si avvia una vera e propria causa civile, durante la quale le controparti dovranno fornire le prove per validare le loro rispettive posizioni.

Affidarsi ad un avvocato esperto in attività di recupero crediti è fondamentale per riuscire ad agire nei confronti del debitore e riappropriarsi del proprio denaro in tempi celeri. Noi di avvocato360 ci occupiamo di questo, mettendo a disposizione un elenco completo di avvocati specializzati in recupero crediti presenti sul nostro portale. 

Come vedremo comunque, in alcuni casi è prevista una esecuzione provvisoria del provvedimento, anche senza attendere la scadenza del termine utile per una eventuale opposizione del debitore.

Cosa significa “ingiunzione di pagamento”?

L’ingiunzione di pagamento è un istituto giuridico che può essere attivato da un creditore per fare valere il diritto di recuperare il proprio credito. 

L’art. 633 del codice di procedura civile, sottolinea infatti che:

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna

Si tratta quindi di un decisione presa da un giudice, a seguito di una richiesta fatta dall’interessato. Il provvedimento viene anche definito come “decreto ingiuntivo” e implica un ordine formale a procedere con un pagamento o con la consegna di quanto dovuto.

Ovviamente la richiesta non viene accettata automaticamente dal giudice, in quanto devono essere fornite delle prove scritte in merito alla somma da recuperare. 

I documenti utili in questo senso possono essere:

  • un contratto
  • una scrittura privata
  • una fattura
  • qualsiasi titolo di pagamento, come una cambiale, un assegno, ecc

Nel gergo tecnico il procedimento di ingiunzione di pagamento viene definito monitorio, nel senso che avviene “inaudita altera parte", senza la necessità di interpellare l’altra parte ovvero il debitore.

Se la richiesta viene accettata l’interessato può agire in tempi brevi con l’esecuzione forzata, quindi con il pignoramento dei beni della controparte.

Come vedremo, comunque, il debitore può opporsi al decreto ingiuntivo, attivando così una vera e propria causa civile.

Le caratteristiche del credito

Per capire in quali casi è possibile ottenere una ingiunzione di pagamento, è utile fare un piccolo passo indietro per analizzare le caratteristiche che deve avere un credito per essere recuperato attraverso tale procedura.

Deve essere:

  • liquido: quantificabile in modo veloce e preciso
  • esigibile: il termine per il pagamento deve essere scaduto, o le condizioni previste devono essersi verificate
  • certo: dimostrabile attraverso delle prove scritte, come parcelle, titoli di credito, fatture, ecc..

A tal proposito è importante chiarire anche che, la via giudiziale è consigliabile soltanto se il soggetto inadempiente non ha dato alcuna risposta ai vari solleciti effettuati in modo “pacifico”.

Il primo step da seguire per ottenere il recupero di un credito, infatti, è caratterizzato da vari tentativi di contatto e di dialogo, per capire le intenzioni dell’interlocutore.

Ad esempio ci possono essere telefonate o scambio di email informali. 

Se non ci sono risposte si può agire inizialmente in modo stragiudiziale procedendo con la costituzione in mora, ovvero inviando una lettera di sollecito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. L’obiettivo è quello di intimare l’adempimento dell’obbligazione entro un termine non inferiore a 10 giorni, oltre il quale si comunica la volontà di agire giudizialmente.

E’ consigliabile farsi seguire in tutti i vari passaggi da un avvocato per il recupero crediti, esperto e competente in materia, per essere maggiormente incisivi.

Come funziona l’ingiunzione di pagamento?

Se i tentativi di recuperare una certa somma di denaro in modo “pacifico” non hanno dato i risultati sperati, è possibile procedere con le alternative giudiziali, come l'ingiunzione di pagamento.

In questa fase la presenza di un avvocato civilista è obbligatoria, dato che dovranno essere redatti documenti specifici. In modo particolare per ottenere una ingiunzione di pagamento bisogna inviare una precisa richiesta al Giudice territorialmente competente.

La domanda si propone tramite ricorso, nel quale dovranno essere allegate le prove scritte. 

Entro 30 giorni dal deposito il giudice può:

  • emettere l’ingiunzione di pagamento
  • sospendere la richiesta, chiedendo al ricorrente di fornire ulteriori prove
  • rigettare la domanda se manca l’integrazione probatoria

Come già accennato, questa fase avviene senza un contraddittorio, cioè come si dice in giurisprudenza “inaudita altera parte” , ovvero senza interpellare il debitore.

Ad ogni modo, una volta ottenuta l'ingiunzione di pagamento è obbligatorio notificare l’atto al debitore entro 40 giorni, pena la decadenza del provvedimento.

A questo punto gli scenari che si possono aprire, sono diversi in base al comportamento del debitore, che può:

  • saldare il debito entro il termine previsto dalla legge, cioè entro ulteriori 40 giorni, di fatto chiudendo la procedura
  • opporsi al decreto ingiuntivo, sempre entro 40 giorni, se ritiene il credito infondato o l’importo non corretto, rendendo necessario un nuovo giudizio, cioè una vera e propria causa civile ordinaria
  • non fare nulla, in tal caso il provvedimento diventa esecutivo entro 40 giorni e il creditore dopo avere effettuato l’ultimo adempimento, cioè dopo avere notificato l’atto di precetto, può pignorare i beni del debitore.

Il costo di un decreto ingiuntivo corrisponde alla metà di quanto costerebbe un procedimento ordinario di pari valore. In contributo unificato, infatti, deve essere pagato in proporzione al valore della causa, cioè a una stima economica della controversia.

Ad esso si deve aggiungere anche la parcella dell’avvocato, considerando che il debitore oltre a provvedere al coprire il debito dovrà rimborsare anche tutte le spese di giustizia sostenute dalla controparte.

L’opposizione all’ingiunzione di pagamento

Come abbiamo accennato nei paragrafi precedenti, dopo avere ricevuto la notifica di una ingiunzione di pagamento il soggetto inadempiente può decidere di opporsi contestando l’esistenza stessa di un credito o l’ammontare della cifra.

L’opposizione al decreto ingiuntivo può essere fatta entro 40 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Essa consiste in un atto di citazione che determina l’instaurazione di un processo ordinario, ovvero di una causa civile

Se il debitore non si oppone entro i termini stabiliti dalla legge, la controparte può agire con l’esecuzione forzata, cioè con il pignoramento dei beni, dopo avere notificato anche l’atto di precetto.

L’esecuzione provvisoria

In alcuni casi particolari, il giudice può concedere l’immediata esecuzione, se il credito si basa su:

  • cambiali
  • assegni
  • certificati di liquidazione di borsa
  • scrittura privata autenticata
  • atto pubblico

Ciò significa che, il creditore una volta ottenuta l'ingiunzione di pagamento, ha la possibilità di agire immediatamente con il pignoramento, senza attendere lo scadere dei termini per l’opposizione.

L’art. 642 c.p.c afferma che:

Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.​L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

La scelta viene fatta in modo discrezionale analizzando la situazione. La controparte, comunque ha sempre modo di opporsi entro i termini per dimostrare le sue ragioni.

Fonti normative

  • ​Art. 633 c.p.c ."Condizioni di ammissibilità"
  • Art. 642 c.p.c. "Esecuzione provvisoria"
  • Art 645 c.p.c. "Opposizione"
  • Art. 474 c.p.c. "Titolo esecutivo"
  • Art. 647 c.p.c "Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente"
  • Art. 648 c.p.c. "Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione"

RECUPERO CREDITI DECRETO INGIUNTIVO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
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