Il processo per direttissima si distingue da quello ordinario per il fatto di essere più rapido, non essendo necessaria l’udienza preliminare. Può avvenire soltanto in caso di flagranza di reato o di confessione del soggetto.
Accade frequentemente di sentire parlare di processo per direttissima, ma i non addetti ai lavori non sempre sanno esattamente di cosa si tratta.
In realtà il termine stesso potrebbe aiutare a individuare il significato, infatti si tratta di un procedimento più rapido rispetto a quello ordinario, in quanto non sono necessarie alcune fasi.
Quando risulta abbastanza evidente la colpevolezza di un soggetto, per la presenza di prove a supporto, in quanto si tratta di flagranza di reato o di confessione diretta effettuata dall’interessato.
In tal caso è possibile evitare l’udienza preliminare, che solitamente è utile per valutare la situazione e per avere un primo confronto per capire se ha senso proseguire con il processo oppure no.
Di seguito descriviamo nel dettaglio in quali casi può avvenire e quali sono le differenze nei confronti del procedimento penale ordinario.
Il processo per direttissima è disciplinato dall’art. 449 del codice di procedura penale, che afferma quanto segue:
Quando una persona è stata arrestata in flagranza [380, 381] di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida [391] e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili
Risulta subito evidente, quindi, che si verifica una notevole contrazione dei tempi e delle fasi processuali che generalmente caratterizzano un processo penale.
In particolare una volta concluse le indagini preliminari si passa direttamente a dibattimento senza l’udienza preliminare.
Quest’ultima è una fase solitamente molto importante durante la quale si verifica un primo contraddittorio tra accusa e difesa di fronte a un giudice, per analizzare gli elementi raccolti durante le indagini e decidere se ci sono i presupposti per disporre formalmente il rinvio a giudizio dell’imputato.
La difesa ha la possibilità di contestare l’impianto accusatorio e chiedere il non luogo a procedere, ovvero la chiusura del procedimento in corso.
Ad ogni modo se le prove fornite dall’accusa sono valide, il giudice dispone il rinvio a giudizio.
Si tratta, quindi, di un momento fondamentale, in grado di fare da filtro tra le esigenze delle controparti.
Nel processo per direttissima tale fase viene a mancare, in quanto non necessaria, data l’esistenza di determinati presupposti. Va detto subito, comunque, che si tratta di un’eccezione e non della regola.
Inoltre, soltanto il Pubblico MInistero, cioè chi porta avanti l’accusa, può richiedere il processo per direttissima.
Ma quali sono i presupposti per potere procedere in tal senso?
Si può ricorrere a tale possibilità quando:
In sostanza è necessario che le prove a sostegno dell’accusa siano evidenti.
Ci può essere un processo in direttissima in caso di flagranza di reato, ma cosa significa esattamente?
L’art. 382 del codice di procedura penale sottolinea che:
È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
Nel reato permanente [c.p. 158] lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.
Da quanto possiamo leggere, quindi, si deve verificare la contestualità tra commissione di un reato e momento in cui tale azione è scoperta, per potere arrestare immediatamente il colpevole.
Ad esempio può accadere che un ladro venga scoperto mentre sta derubando una gioielleria.
Ci può essere anche la cosiddetta quasi flagranza se dopo avere commesso un illecito penale, il soggetto viene inseguito dalla polizia giudiziaria, per essere arrestato. Anche in questo caso ci devono essere tracce e prove in grado di evidenziare che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
In quest’ultimo caso non si sovrappongono esattamente il momento del reato con quello della scoperta, ma in ogni caso è evidente la colpevolezza.
Si tratta di un fatto significativo in quanto la polizia giudiziaria può procedere con l’arresto del colpevole, quindi, è possibile ammanettare l’individuo.
In tal caso non è necessario attendere che il giudice per le indagini preliminari emetta un’ordinanza di custodia cautelare, dato che ci sono già gli elementi per procedere.
In seguito sarà possibile procedere con il processo per direttissima, come abbiamo evidenziato nel paragrafo precedente.
Ad ogni modo non si può procedere all’arresto in flagranza di reato per tutti i tipi di reato. Si deve trattare, infatti, di un avvenimento considerato particolarmente grave per legge.
In genere è possibile procedere con l’arresto immediato in caso di delitto doloso, per il quale la legge prevede l’ergastolo o la reclusione per un periodo non inferiore a 5 anni.
Nel paragrafo precedente abbiamo descritto che il processo per direttissima può avvenire in seguito a un arresto in flagranza di reato, ora vediamo la seconda ipotesi, ovvero la confessione del colpevole.
Il nostro ordinamento giuridico descrive la confessione nel giudizio direttissimo, ovvero un procedimento che prevede la possibilità per il Pubblico Ministero di presentare l’imputato in stato di arresto davanti al giudice, per convalidare il giudizio, entro 48 ore dall’arresto.
In tal caso è possibile procedere se la persona interrogata confessa di avere commesso il crimine. Tale dichiarazione resa durante l’interrogatorio legittima il P.M a citare l’imputato direttamente davanti al giudice.
La legge italiana, comunque, ha previsto diverse azioni volte ad evitare che un soggetto possa inconsapevolmente autoaccusarsi durante l’interrogatorio.
Infatti, è obbligatorio avvertire l’interessato che a seguito delle dichiarazioni potranno essere svolte indagini in merito.
L’indagato viene messo nella condizione di potere scegliere se confessare o meno la propria responsabilità, ovvero non è possibile utilizzare stratagemmi per indurre la persona a confessare. Inoltre, egli deve essere assistito da un avvocato se riveste il ruolo di indagato o imputato.
Perciò, se un soggetto vuole confessare può farlo soltanto con piena consapevolezza che in seguito ci sarà un processo per direttissima.
Il processo per direttissima avviene in seguito all’arresto in flagranza di reato o dopo una libera confessione di un soggetto. Ma cosa succede esattamente?
Solitamente le parti si devono presentare in tribunale in tempi brevi, entro 30 giorni dall’arresto. Come già anticipato, non ci sarà l’udienza preliminare in quanto non è necessario decidere se ci sono gli elementi per procedere o meno.
Il dibattimento, quindi, rappresenta la fase centrale, durante la quale avviene il contraddittorio tra la difesa e l’accusa, esaminando anche le dichiarazioni di eventuali testimoni.
Come abbiamo detto tale opzione prevede tempi molto brevi e meno burocrazia rispetto alla procedura ordinaria. Anche in questo caso possono essere scelti i riti alternativi, ad esempio quello abbreviato o il patteggiamento.
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