Quando si parla di Green Pass, o Certificazione Verde, bisogna rimanere costantemente aggiornati sulle novità e sulle modifiche del decreto legge: lo scorso 7 gennaio è stato emanato il nuovo decreto-legge e ad oggi è stato approvato il testo per la conversione in legge.
Importante è innanzitutto fare chiarezza sulle differenze tra Super Green Pass e Green Pass base, sul come ottenerli e sulle loro durate.
Quando si parla di Green Pass rafforzato (o meglio noto come super green pass) si intende quella certificazione che permette all’individuo di partecipare alle attività con meno restrizioni possibili, e si può ottenere con il ciclo completo di vaccinazioni o con certificata guarigione dal COVID19, valido per 6 mesi. Il Green Pass Base, invece, viene rilasciato a seguito di un solo tampone, molecolare o rapido, ed ha una validità di 48 ore oltre che essere accettato per ormai poche attività quotidiane e mondane.
A regolamentare queste norme sono i decreti legge deliberati dal Consiglio dei Ministri.
Il nuovo decreto-legge emanato all’inizio dello scorso gennaio, ad oggi ancora molto discusso, introduce nuove misure per il contenimento del COVID19 molto precise e stringenti.
Per tutte le persone che hanno compiuto cinquanta anni e per tutte quelle che li compiranno dalla data di entrata in vigore del Decreto in avanti, diventa assoluto l’obbligo vaccinale ricevendo le due dosi più il booster, rispettando ovviamente le tempistiche prestabilite.
Dal primo febbraio è stato esteso questo obbligo anche al personale universitario, ma non solo, anche a tutti gli istituti tecnici superiori, a quelle che sono le istituzioni di alta formazione nell’ambito della musica, della coreutica e dell’arte.
Data in egual modo importante è stata il 15 febbraio, in cui si è decretato che tutti i lavoratori over 50, essendo soggetti ad obbligo vaccinale, potranno accedere ai luoghi di lavoro solo mostrando il super green pass con pena la sospensione dello stipendio e multe fino a 1.500 euro , come sancito daldecreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito e modificato dalla Legge n. 87 del 17 giugno 2021.
Inoltre è stata firmata una circolare dal ministro della Pubblica amministrazione e dal ministro del Lavoro per esortare le amministrazioni in ambito pubblico ed i datori di lavoro privati ad incentivare la modalità di smart working ove possibile.
Cambio di registro anche per la Scuola, che dovrà variare in primis la metodologia di gestione casi di positività in classe: per le scuole dell’infanzia le attività in presenza proseguiranno solo in caso non si superi l’insorgenza di 5 casi o più, in tal caso tutte le attività verranno sospese per 5 giorni, invece per un numero inferiore di contagi basterà l’utilizzo delle mascherine FFP2 e effettuare un tampone in caso di insorgenza dei sintomi.
Per le scuole primarie, invece, superati 4 casi sarà obbligatorio utilizzare i dispositivi individuali di protezione per 10 giorni per tutti quelli che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, per gli altri invece saranno predisposti 5 giorni di attività digitale integrata in modalità remota.
Per le scuole secondarie di primo e di secondo grado sarà possibile proseguire le lezioni normalmente con tolleranza limitata ad un caso di positività per classe, dal secondo scatta la didattica a distanza per tutti quelli che hanno concluso il ciclo vaccinale da più di 120 giorni, per tutti gli altri consueto obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni.
Numerose però le polemiche sollevate dai cittadini contrari a questo vaccino, un gruppo folto sempre più lontano da questa forma di tutela sanitaria prosegue nella propria campagna No Vax.
Con questo nuovo decreto però, vengono inseriti dei nuovi luoghi in cui sarà necessario mostrare la certificazione verde, anche se sarà ugualmente valido quello base:
Nonostante questo ampliamento di luoghi in cui il Green Pass diventa indispensabile, il Governo parla di una probabile rimozione della certificazione verde già dal 1° aprile partendo da spazi pubblici all’aperto con minor rischio di contagio mantenendo la prudenza necessaria.
Attualmente i servizi in cui non è richiesto alcun green pass sono:
Dal primo febbraio tutti i Paesi dell’Unione Europea dovranno allinearsi con la nuova normativa che stabilisce la proroga di un anno del certificato verde, quindi con scadenza non più prevista a giugno 2022, ma bensì a giugno 2023.
Questo significa che tutti i possessori del Green Pass rafforzato potranno circolare liberamente negli Stati membri rassicurando, nella maggior parte dei casi, di non dover sottostare a limitazioni.
Chi invece sprovvisto di green pass dovrà essere autorizzato allo spostamento dopo un tampone negativo, tenendo in conto la possibilità di una quarantena se provenienti da zone fortemente colpite dal Coronavirus.
Schiacciante via libera da parte delle Camera per il decreto che proroga il green pass e lo stato di emergenza per l’Italia, seguito dal voto favorevole del Senato che conferma così ufficialmente la conversione da decreto legge a legge.
Il testo è stato approvato dopo alcune modifiche alle norme già in vigore, nonostante il no del Governo: la prima modifica è rilegata allo spostamento da e verso le isole, rendendo quindi sufficiente il green pass base per utilizzare i mezzi di collegamento per Sicilia, Sardegna ed isole minori.
L’altra modifica consentita è il lasciapassare esclusivamente in zona bianche per l’organizzazione e la partecipazione alle feste popolari e agli eventi culturali solamente all’aperto, sia in forma dinamiche che itinerante. Bocciata invece la proposta di revoca del green pass allo scadere dello stato di emergenza, ovvero dal 1° aprile.
Queste decisioni non sono state condivise e ben accolte da tutti, portando alcuni deputati a manifestare a sfavore di questa mossa.
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