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Il reato di violazione di domicilio

La violazione di domicilio è un reato definito dal codice penale al fine di tutelare la libertà degli individui ed il diritto a vivere in tranquillità e sicurezza presso la propria dimora, diritti sanciti anche dalla Costituzione. 

La violazione di domicilio è considerata reato penale, in quanto va ad intaccare dei diritti ritenuti fondamentali e tutelati anche dalla nostra Costituzione: stiamo parlando della libertà di ciascun individuo di vivere in pace, tranquillità e sicurezza presso la propria dimora. L'art. 14 della Costituzione definisce infatti inviolabile il domicilio e tale inviolabilità è ribadita all'interno del codice penale attraverso la descrizione di una serie di tipologie delittuose e di pene ad esse correlate qualora si vada ad intaccare indebitamente questo diritto.

Cos'è il domicilio?

Volendo fornire una definizione del termine che trova fondamento nella legge, bisogna anzitutto guardare all'art. 43 del Codice Civile, il quale descrive il domicilio quale luogo in cui l'individuo ha deciso di stabilire la sede primaria per i suoi interessi ed affari. Viene operato un distinguo rispetto al concetto di "residenza", descritta invece come luogo in cui la persona dimora abitualmente. 

Alla luce di ciò risulta dunque chiaro come i due termini non siano considerati propriamente sinonimi, in quanto il domicilio può risultare diverso rispetto alla residenza.

Per quanto concerne il Codice Penale, possiamo dire che sussistano alcune differenze rispetto a quanto sopra esposto, in merito alla definizione del concetto. In quest'ambito, infatti, il domicilio può acquisire significati diversi: 

  • ​abitazione della persona;
  • luogo di dimora privato;
  • appartenenze del luogo di dimora privato.

I riferimenti si riscontrano all'interno degli artt. 614 e 615 del C.P. Vediamo dunque nel dettaglio cosa definiscono questi articoli rispetto ai significati elencati.

Il concetto di abitazione

Viene considerata abitazione il luogo adibito dalla persona o dalle persone ad uso domestico in via temporanea o definitiva, escludendo dunque tutti gli altri individui al di fuori di coloro con i quali si è in accordo stabilita la condivisione degli spazi. Perché si configuri il reato di violazione, non è necessario che gli occupanti si trovino in casa al momento della commissione del fatto, in quanto ciò che conta è "l'attualità" di uso dell'abitazione, anche se non in modo continuativo. 

Bisogna precisare però che l'uso, sia esso continuativo o meno, deve sussistere. Diversamente, non si può inquadrare come reato di violazione di domicilio l'essersi introdotti in un'abitazione sfitta o abbandonata. In questi casi potrebbe eventualmente configurarsi il reato di "invasione di terreni o edifici" (art. 633 C.P.), ma esso prevede la messa in atto di determinate condotte. Non basta infatti occupare lo spazio per pochi minuti o per un intervallo temporale molto limitato: affinché venga riconosciuta la condotta penale, è necessaria una vera e propria invasione prolungata dello spazio in questione al fine di occuparlo e/o di trarne profitto.

Privata dimora

La seconda tipologia di ambiente menzionata dal Codice Penale è la "privata dimora". La definizione è in tal caso più ampia, in quanto abbraccia qualunque spazio abitualmente utilizzato dalla persona per lo svolgimento di attività per lo più non domestiche. L'ufficio in cui l'individuo svolge il proprio lavoro è considerato tale, ma lo è anche una camera d'albergo ove l'autore della violazione si introduca indebitamente, senza il consenso di colui che vi alloggia (sia esso presente o meno al momento del fatto).

A definire le caratteristiche di questo luogo è stata una sentenza della Corte di Cassazione (53438 del 2017).

  • ​uso del luogo per attività di vita privata (svago, riposo, studio, lavoro, alimentazione); 
  • il rapporto fra il luogo e la persona deve avere una certa stabilità, dimostrabile attraverso una durata apprezzabile dello stesso;
  • il luogo non è liberamente accessibile a terze persone se non tramite consenso del titolare.

La violazione di domicilio si configura anche qualora l'immobile sia in comodato d'uso, se sussiste quel requisito della stabilità del rapporto fra il comodatario ed il luogo. In tal caso persino il proprietario potrebbe essere accusato del reato introducendosi nell'immobile senza il preventivo consenso di colui che ne ha l'uso.

​Appartenenze

Veniamo dunque a cercare di precisare meglio quest'ultima categoria. Per "appartenenze" si intendono tutti gli spazi per così dire "accessori", che però risultano importanti ai fini del completo godimento della privata dimora. I balconi ad esempio, oppure il giardino dell'abitazione sono considerati appartenenze.

​Cosa prevede il Codice Penale

​Articolo 614

Come abbiamo già visto, il primo principale riferimento quando parliamo del reato di violazione di domicilio, è l'art. 614 del Codice Penale.

Secondo il contenuto della norma, si configura la fattispecie della violazione di domicilio ogni qualvolta l'autore si introduca nell'abitazione altrui, privata dimora o appartenenze, e lo faccia in maniera clandestina o con l'inganno, cioè contro la volontà espressa o implicita di colui che ha diritto ad estrometterlo dal luogo.

Una seconda situazione che può delineare la fattispecie in esame, è il caso in cui il reo, una volta entrato nel luogo - e in tal caso anche su invito - vi si trattenga contro la volontà dell'avente diritto ad estrometterlo, o comunque anche in tal caso si trattenga in maniera clandestina o con l'inganno. L'opposizione da parte della persona offesa, tuttavia, non può essere solo presunta: devono sussistere elementi in grado di comprovarla.

Articolo 615

Ad integrazione del testo precedente, l'articolo 615 del Codice Penale definisce il reato di violazione di domicilio messo in atto da un Pubblico Ufficiale. In tal caso si parla di un abuso del potere riconosciuto per accedere o trattenersi nei luoghi definiti (abitazione, privata dimora, appartenenze) contro il volere del titolare del diritto di estromissione dagli stessi.

Connesso alle situazioni descritte sinora, vale la pena menzionare l'art. 615 bis, in quanto contempla come reato penale le interferenze illecite nella vita privata delle persone, attraverso l'utilizzo della tecnologia (strumenti di ripresa audio e video) per catturare informazioni o immagini relative alla vita privata delle persone che si svolge all'interno dei luoghi previsti e dall'art. 614. Il delitto è imputato anche a coloro che, entrati in possesso di tale materiale, contribuiscano a divulgarlo.

​Violazione di domicilio: quali sono le pene previste

Rispetto alle conseguenze del reato, la pena è la detenzione

Per quanto riguarda la fattispecie contemplata dall'art. 614, il delitto è punibile a seguito di querela da parte dell'offeso e la reclusione va dai due ai sei anni. Si procede d'ufficio ogni qualvolta l'azione si sia accompagnata a violenza sulle cose e/o sulle persone, o anche laddove l'autore fosse palesemente armato (violazione di domicilio aggravata). La disciplina che stabilisce le pene per queste aggravanti è stata recentemente rivista dalla legge n. 36/2019, con un'inasprimento del quadro sanzionatorio per chi commette il delitto e delle modifiche per chi pone in essere condotte riconducibili alla legittima difesa. 

Vale la pena precisare che la violenza sulle cose viene riconosciuta non se l'autore del crimine effettua degli interventi sugli oggetti o parti dell'abitazione (ad esempio, forzando una serratura per accedere all'abitazione), ma se questi interventi vanno ad alterare l'aspetto e/o la funzionalità degli oggetti. 

Quando il fatto è commesso da Pubblico Ufficiale, la pena va da uno a cinque anni e si procede d'ufficio. La procedibilità d'ufficio si configura parimenti quando il delitto viene posto in essere da soggetto che esercita abusivamente la professione di investigatore privato. Per le illecite interferenze nella vita privata altrui, la pena prevista va da uno a cinque anni.

La detenzione è prevista in quanto viene riconosciuto il dolo nell'azione compiuta, poiché il protagonista del fatto risulta conscio di stare andando contro la volontà del titolare del diritto di domicilio presso il luogo violato.

​Violazione di domicilio e rapporti fra coniugi

Che accade se a porre in essere la condotta è uno dei due coniugi ai danni dell'altro? Se l'abitazione nella quale si introduce l'individuo è stata assegnata all'altro coniuge, si configura il reato di violazione di domicilio. Ciò avviene anche se l'autore ha avuto accesso allo spazio utilizzando le chiavi di casa, quindi senza attuare condotte atte alla forzatura della serratura o dei punti di accesso.

In questa circostanza, infatti, esiste il provvedimento di assegnazione da parte di un Giudice che disconosce al coniuge non assegnatario il diritto di libero accesso al luogo. In tal caso, rappresenta un reato anche rifiutarsi di abbandonare l'abitazione a seguito del provvedimento di assegnazione della stessa all'ex. 

In assenza di un vincolo matrimoniale, laddove vi sia una semplice convivenza, se l'abitazione appartiene ad uno dei due membri della coppia e l'altro membro si rifiuti di lasciarla su richiesta, allora questi può incorrere allo stesso modo in una denuncia.


Fonti legislative:

  • art. 14 Costituzione
  • ​art. 43 Codice Civile
  • art. 614, 615 e 615 bis Codice Penale
  • art. 633 Codice Penale
  • Legge n. 36/2019

VIOLAZIONE DI DOMICILIO VIOLAZIONE DI DOMICILIO DEL CONIUGE VIOLAZIONE DI DOMICILIO DA PUBBLICO UFFICIALE
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