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Furto in abitazione: come viene punito?

Il furto in abitazione è un reato previsto dall’art. 624 bis del codice penale, e avviene quando qualcuno si impossessa di una cosa altrui, introducendosi in un luogo destinato alla privata dimora. Vediamo cosa prevede la legge in merito.

Il furto è uno dei reati più diffusi nel nostro paese, ma quando si tratta dell’introduzione di un ladro all’interno del domicilio di un soggetto, la legge considera il fatto come un illecito penale autonomo, data la gravità del comportamento.

In questo caso, infatti, oltre alla sottrazione di un bene, avviene anche la violazione di proprietà privata, ovvero di uno spazio privato all’interno del quale l’individuo trascorre la propria intimità e si sente al sicuro.

La legge prevede che, se il comportamento avviene con delle aggravanti la pena deve essere superiore. Vediamo, quindi, di analizzare le caratteristiche di questo reato, e le relative pene.

Il reato di furto

Prima di concentrarci sul tema centrale di questo articolo, è utile descrivere il reato di furto semplice, che consiste nell’impossessamento di un bene altrui, per ottenere dei profitti. In modo particolare l’art. 624 del codice penale afferma che:

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro [625, 626, 649].
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c. nav. 1148].
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.

Si tratta di un reato comune, ovvero può essere commesso da chiunque, dato che non è necessario rivestire qualità particolari. L’elemento soggettivo è il dolo, visto che il soggetto deve essere consapevole della propria condotta illecita. Se l’impossessamenteo avviene per caso non si tratta di un reato. In realtà il dolo deve essere specifico, visto che lo scopo è quello di arricchirsi. Chi ruba un oggetto altrui con un obiettivo diverso non commette un furto.

Possono essere rubate tutte le cose mobili, compresa l’energia elettrica, visto che ha un valore economico.

La vittima di un comportamento come quello che abbiamo appena descritto può difendersi presentando una querela, e di fatto, questo è l’unico modo per potere procedere.

Infatti, senza una espressa volontà della parte lesa di volere attivare il procedimento penale, non è possibile fare partire le indagini preliminari per accertare quanto accaduto.

Il furto in abitazione

Il furto in abitazione viene considerato in maniera autonoma rispetto alla fattispecie semplice che abbiamo descritto nel paragrafo precedente.

In particolare l’art. 624 bis c.p. sottolinea che:

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da 927 euro a 1.500 euro

Come possiamo notare, il legislatore ha deciso di considerare in modo autonomo tale delitto, per tutelare maggiormente la sicurezza di un individuo, mentre si trova presso la propria dimora privata.

Si tratta di un reato complesso, dato che oltre al furto avviene anche la violazione di domicilio, in gergo tecnico si dice che è plurioffensivo, visto che va ad intaccare sia il patrimonio che l’ambiente privato in cui vive il soggetto.

Nel furto in abitazione assume un rilievo importante il concetto di privata dimora, che ha un significato più ampio rispetto all’abitazione o al domicilio.

A tal proposito la Cassazione con la sentenza n. 169790/85 ha specificato che la privata dimora è un luogo privato nel quale un individuo compie alcuni atti della vita privata, professionale o commerciale, anche in modo transitorio e contingente.

Il furto in abitazione si verifica quando un ladro, dopo essere entrato illegalmente nella dimora altrui, si impossessa di alcuni beni mobili.
In realtà la Cassazione, con la sentenza n. 21881/201 ha precisato anche che:

Risponde del delitto di furto in abitazione consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dall'abitazione, abbia occultato in una borsa, conservandone il controllo, la refurtiva, così acquisendone il possesso

Violazione di domicilio e furto in abitazione

Il furto in abitazione è strettamente collegato alla violazione di domicilio che si verifica quando qualcuno si introduce in un luogo di privata dimora, senza avere il diritto di farlo.

Il riferimento normativo è dato dall’art. 614 c.p.:

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni

Come abbiamo anticipato nelle righe precedenti, la nozione di domicilio non corrisponde a quanto previsto dal codice civile, ma si fa riferimento a un luogo privato nel quale si svolge la vita, anche lavorativa di un individuo. Quindi, il significato è allargato e comprende i concetti di dimora e residenza insieme.

Aggravanti del furto in abitazione

Le circostanze aggravanti per quanto riguarda il furto in abitazione sono previste dall’art. 625 c.p. e sono:

  • uso della violenza, ad esempio se avviene lo scasso
  • il ladro ha con sé delle armi, anche se non le utilizza
  • il reato avviene con destrezza, cioè con una speciale abilità, superiore alla media dei ladri e in gradi di eludere la normale vigilanza della vittima
  • commesso da 3 o più persone
  • avviene nei confronti del bagaglio di viaggiatori
  • commesso nei confronti di beni in uffici pubblici
  • commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto a infrastrutture pubbliche
  • commesso nei mezzi pubblici

Come possiamo notare, quasi sempre si presenta la fattispecie aggravata, dato che difficilmente è possibile compiere il reato di furto in abitazione o semplice in modo diverso da quanto elencato sopra.

In presenza di circostanze aggravanti, comunque, il reato è procedibile d’ufficio e non a querela di parte come nel caso della fattispecie semplice.

In questo caso, infatti, lo Stato permette a chiunque di denunciare il fatto, dato che l’obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei cittadini.

Ad ogni modo è interessante leggere quanto specificato in nella sentenza n. 24763/2015 della Cassazione:

Integra il reato previsto dall'articolo 624-bis c. p., la condotta del soggetto che, per commettere un furto, si introduce all'interno di un ristorante durante l'orario di chiusura, poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata

Fonti normative

  • art. 624 c.p
  • art. 624 bis c.p
  • art. 625 c.p
  • art. 614 c.p
  • sentenza n. 24763/2015 della Cassazione
  • sentenza n. 21881/201 della Cassazione
  • sentenza n. 169790/85 della Cassazione
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