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Violazione di proprietà privata: quando è un reato?

La violazione di proprietà privata, o di domicilio, è un reato punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Spesso si tratta di azioni collegate ad altre tipologie di reati come il furto. Ma quando si verifica esattamente? Proviamo a fare un po’ di chiarezza

Il diritto italiano considera la proprietà privata come un diritto inviolabile di un soggetto, infatti, tale principio viene sottolineato anche nella Costituzione.

L’abitazione rappresenta, in un certo senso, l’estensione della persona, dato che si tratta del luogo dove si svolge la vita privata e ci si sente al sicuro e protetti. Per questo motivo il legislatore ha previsto delle punizioni per chi si introduce in una dimora altrui senza averne il permesso.

Quasi sempre la violazione di domicilio, comunque, è accompagnata da altri reati, come il furto, la rapina, o la violenza. Si tratta di un argomento che negli ultimi mesi è stato al centro di svariate discussioni politiche e non, soprattutto in merito alla cosiddetta “legittima difesa” dei proprietari. 

In ogni caso, se ci si trova in una delle situazioni sopracitate, rivolgersi ad un avvocato penalista è fondamentale al fine di essere tutelati al meglio. Per questo motivo, noi di avvocato360 ti mettiamo a disposizione l'elenco di tutti gli avvocati penalisti che possono essere successivamente filtrati per città per permettere agli utenti di trovare sempre l'avvocato penalista migliore per qualsiasi esigenza legale.

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Ma, procediamo con ordine e cerchiamo di capire in quali casi si verifica una situazione di questo tipo.

Cos’è la proprietà privata?

Per capire esattamente in quali casi si può parlare di violazione di proprietà privata,o domicilio bisogna il significato che tale termine ha per il diritto penale, dato che si tratta di una nozione allargata rispetto a quella evidenziata nel diritto civile.

Dal punto di vista civile, infatti, esso corrisponde al luogo in cui un soggetto ha stabilito la sede principale dei propri affari, ad esempio lo studio professionale o l’ufficio. Nel penale, invece, tale termine indica un luogo privato nel quale un individuo svolge la propria vita, non solo lavorativa.
In un certo senso vengono quindi inglobati i concetti di residenza e domicilio.

Quindi la proprietà privata deve essere intesa come il luogo adibito ad uso domestico o lavorativo da una o più persone. Non rientrano nella categoria gli appartamenti o i locali non ancora abitati, di fatto ancora vuoti.

Ad ogni modo non è necessario che il soggetto viva in modo continuativo nell’edificio, come avviene per esempio per la casa al mare o abitazioni utilizzate solo in certi periodo dell’anno.
Vengono di fatto esclusi soltanto gli immobili totalmente disabitati.

Rientrano nella categoria anche gli studi professionali, le botteghe, le osterie, i caffè, ecc.

L’abitacolo di una vettura, invece, non è paragonabile a un domicilio dato che non fornisce i requisiti minimi per potervi risiedere per un determinato lasso di tempo.

Bisogna, comunque, considerare anche le cosiddette “appartenenze”, ovvero luoghi che costituiscono parte integrante dell’abitazione, in quanto la completano. Ad esempio il cortile, il magazzino esterno, l’orto, il giardino, il garage, ecc.

Il reato di violazione di proprietà privata

Secondo quanto abbiamo precisato nel paragrafo precedente, la legge italiana, punisce chi si introduce nell’abitazione altrui, senza averne il permesso, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Si tratta di un reato, previsto dall’art. 614 del codice penale:

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [615].
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120].
La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose [392 2], o alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Da quanto possiamo leggere, non si tratta solo di punire chi entra clandestinamente e con inganno, ma anche chi si trattiene in tali luoghi contro la volontà del proprietario. 

Ad ogni modo si tratta di un delitto punibile su querela di parte, anche se è possibile agire d’ufficio nel momento in cui viene esercitata anche violenza su cose o persone, e quando il colpevole è armato.

La vittima può agire per fare valere il proprio diritto di decidere in merito a chi fare entrare, e chi cacciare dalla propria abitazione. 

Violazione di proprietà privata con inganno

Il reato di violazione di proprietà privata ha lo scopo di punire chi entra in modo fraudolento nell’abitazione altrui, cioè anche senza una esplicita manifestazione di dissenso delle controparte. Quindi, chi si introduce furtivamente, senza farsi vedere, magari durante la notte, entrando da una finestra, diventa colpevole.

Allo stesso modo, commette un delitto, chi attraverso imbrogli o raggiri riesce ad entrare in casa di un soggetto, 

Ma non solo. Rientra in questa fattispecie di reato anche l’entrata furtiva di un’amante nella casa di un soggetto, mentre il coniuge è assente, secondo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione.

Va sempre considerata, però, la condizione psicologica dell’agente, ovvero egli deve agire con dolo generico, quindi consapevole di entrare in casa altrui senza averne il permesso e contro la volontà del titolare del diritto. 

Se viene a mancare questo aspetto, non è possibile agire in sede penale, dato che il presunto colpevole non sapere di essere di fatto indesiderato.

Violazione di proprietà privata per furto

In molti casi la violazione di proprietà privata è collegata al furto, infatti il legislatore ha previsto un’apposita fattispecie di reato, ovvero il furto in abitazione.

L’art, 624 bis c.p. afferma che:

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 927 euro a 1.500 euro

Si tratta di punizioni più severe rispetto al semplice furto, dato che viene leso il diritto alla libertà e alla sicurezza della vittima, che ha dovuto fronteggiare un malvivente dentro la propria casa.

In questo caso diventa importante sottolineare un altro concetto giuridico, cioè la “legittima difesa”, di recente diventato argomento di scontro politico e di diversi dibattiti.

Un cittadino ha il diritto di potersi difendere quando si trova a fronteggiare pericolo imminenti, quindi non può essere punito per essersi difeso da una offesa ingiusta

Fino a poco fa, era necessario che la reazione fosse proporzionata all’offesa, per evitare il cosiddetto eccesso di legittima difesa. Di recente, sono stati ampliati i limiti entro i quali è possibile agire.

Invasione di cortile condominiale: è reato?

Spesso, nel fare manovra con la macchina, capita di calpestare, seppur per pochi secondi o minuti, il cortile di proprietà del nostro vicino o un cortile condominiale. Questo comportamento può essere definito violazione della proprietà?

Secondo la Cassazione, l'invasione del cortile condominiale non può essere definita un reato poiché questo spazio non può essere definito come abitazione della vittima. Il fatto di calpestare un terreno condominiale potrebbe far scattare il reato di invasione di terreni o edifici ma an che in questo caso la Corte ha stabilito che non c'è volontà di occupare il suolo altrui.

Perché si concretizzi il reato, infatti, è necessario che questa occupazione del suolo avvenga continuamente nel tempo e per una durata definita "apprezzabile". Per denunciare chi fa manovra nel cortile condominiale, dunque, non basta che questi usi lo spazio per agevolare il movimento dell'auto ma serve che l'auto sia lasciata volontariamente, spesso e per tempi lunghi sulla proprietà del condominio.


FONTI GIURIDICHE

Sentenza della Corte di Cassazione n. 10342/2020 del 17/03/2020

VIOLAZIONE DI PROPRIETÀ PRIVATA DOMICILIO LEGITTIMA DIFESA ECCESSO DI LEGITTIMA DIFESA
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