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Legittima difesa: le novità nella riforma del 2018

La legittima difesa è una sorta di tutela prevista nel caso in cui un soggetto abbia la necessità di difendersi da solo in quanto non è possibile chiedere l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Nel Decreto Sicurezza di Salvini è stato proposto di estendere i limiti di tale diritto.

Quando si parla di legittima difesa ci sentiamo tutti molto coinvolti, è infatti qualcosa che ci riguarda da vicino, e spesso sentiamo raccontare in televisione o da conoscenti fatti di cronaca che ci rimangono particolarmente impressi nella mente.

Abbiamo spesso sentito raccontare dai nostri nonni che un tempo non esistevano tutti i rischi che ci sono oggi, e che le porte di casa non venivano nemmeno chiuse a chiave. Le persone forse avevano più fiducia del prossimo o non erano poi così frequenti i casi di furto, aggressione o rapina.

Fatto sta che oggi la situazione sembra essere piuttosto delicata e ci sentiamo un po’ tutti in pericolo.

Una questione in particolare sta dividendo l’opinione pubblica negli ultimi giorni, cioè la possibilità di estendere i limiti della legittima difesa, per evitare sanzioni troppo pesanti nel caso in cui siamo costretti a usare le “maniere forti” quando subiamo una aggressione.

Proviamo quindi a capire cosa si intende per legittima difesa nella giurisprudenza italiana, e ad analizzare i cambiamenti che sono stati introdotti con il nuovo disegno di legge, già approvato in Senato il 24 ottobre 2018.

Cosa si intende per legittima difesa?

Secondo l’ordinamento giuridico italiano la legittima difesa è una “causa di giustificazione”, cioè un modo che abbiamo per proteggerci da eventuali pericoli imminenti, per noi o per gli altri. In alcuni casi, infatti, quando veniamo aggredito dobbiamo usare il nostro istinto in quanto le forze dell’ordine potrebbero essere troppo lontane o non potrebbero arrivare in tempo.

Ovviamente non si deve confondere con la vedetta, che è una reazione successiva a una lesione subita, mentre la legittima difesa è un’azione a volte necessaria per evitare una offesa ingiusta.

 L’art 52 del codice penale, afferma infatti che:

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

 Il presupposto quindi è l’insorgenza di un pericolo dovuto a una aggressione ingiusta, che se non viene bloccata può provare dei danni attraverso la lesione di un diritto proprio o altrui, sia personale, che patrimoniale, in ogni caso tutelato dalla legge.

 Nella normativa viene anche sottolineato che la reazione della vittima deve essere necessaria e non deve superare una proporzione tra difesa e offesa. Si tratta di un punto molto discusso, che come vedremo a breve, è stato modificato nella nuova riforma.

L’eccesso di legittima difesa

Viene definitivo eccesso colposo di legittima difesa un comportamento esagerato, attraverso il quale non c’è la volontà di commettere un reato ma non viene attuata una difesa proporzionale al rischio presente.

Lo abbiamo sentito tante volte durante i notiziari in televisione, a volte un soggetto spara a un ladro che si introduce nella propria abitazione o negozio e viene accusato di eccesso di legittima difesa.

Si tratta di una tematica delicata da trattare, e probabilmente non esiste nemmeno un modo univoco per analizzare le situazioni, ogni caso è particolare, ha implicazioni diverse e colpe che possono essere imputate o meno ai soggetti coinvolti.

Fatto sta che, ad oggi, a chi viene accusato di avere superato i limiti imposti dalla legge, vengono applicate le disposizioni relative ai delitti colposi.

Nella nuova riforma, già approvata in Senato, sono stati ampliati i limiti stabiliti per quanto riguarda l’eccesso di legittima difesa.

Legittima difesa putativa

Cosa accade se il pericolo che avvertiamo ci sembra reale, ma invece abbiamo valutato male la situazione?

A causa di un errore di valutazione, infatti, potremo reagire anche se non sussiste alcuna vera minaccia.

In questi casi si parla di legittima difesa putativa, e viene analizzata con gli stessi presupposti di quella reale, anche se i fatti sono stati considerati in maniera sbagliata.

Potrebbe accadere, ad esempio, che per uno scherzo un po’ troppo pesante un soggetto pensi di essere aggredito al buio, e reagisca bruscamente provocando delle lesioni a un amico.  

La nuova riforma del 2018

La nuova riforma della legittima difesa è oggetto di numerose critiche e svariati dibattiti politici. In un certo senso i cittadini italiani si sentono più protetti, d’altra parte però c’è il rischio di suscitare un clima in cui vengono favoriti comportamenti più violenti.

Tralasciando le critiche, proviamo ad elencare quelli che sono i cambiamenti più significativi:

  • La difesa è sempre legittima: l’art 1 del nuovo decreto legislativo ha lo scopo di modificare l’art 52 del c.p., riconoscendo sempre la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa. Perciò non è necessario che un ladro abbia un’arma in mano per fare scattare la legittima difesa, ma è sufficiente la sola minaccia di utilizzarla, anche se non espressamente rivolta alla vittima.
  • Difesa in stato di grave turbamento: viene esclusa la possibilità di accusare, di eccesso colposo, un soggetto che si è difeso mentre si trovava in uno stato di grave turbamento, causato dal pericolo imminente
  • Pena sospesa solo dopo il risarcimento danni: il colpevole di un furto può ottenere una sospensione condizionale della pena, solo se ha pagato integralmente il risarcimento del danno alla persona offesa
  • Pene più severe per violazioni di domicilio e rapine: vengono inasprite le pene, in particolare in caso di violazione di domicilio la pena massima è innalzata a 4 anni di carcere, per il furto in abitazione e scippo si arriva a un massimo di 6 e 7 anni, in caso di rapina gli anni massimi sono 7. 
  • Responsabilità civile esclusa: chi ha avuto la necessità di difendersi se viene assolto in sede penale, non è obbligato a risarcire alcun danno in sede civile.
ECCESSO DI LEGITTIMA DIFESA LEGITTIMA DIFESA
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