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Furto: come viene punito il colpevole?

Il furto è un reato previsto dal codice penale, può essere semplice o aggravato, a seconda della modalità di esecuzione. Esistono poi dei comportamenti considerati come delitti autonomi, anche se rientrano in tale tipologia. Vediamo quindi cosa prevedono le norme e come viene punito il colpevole.

Il furto, ovvero, rubare qualcosa ad altri rappresenta il delitto più diffuso nel nostro Paese. Si tratta di un illecito effettuato, a volte, per far fronte a condizioni economiche difficili. Il ladro, non di rado, commette un reato per necessità, quindi per potere mangiare e sopravvivere. Ma non è sempre così.

Se da un lato, senza dubbio, le difficoltà della vita quotidiana possono spingere un individuo a rubare, del resto ciò non sempre avviene per tale motivo.

Gli esperti in diritto e in scienze sociali, infatti, sono consapevoli che spesso si tratta di un mero atto di sfida verso il sistema, oppure di azioni intraprese per procurarsi droga o per contrabbando.

Le norme sono state modificate più volte per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini, fino ad arrivare ad elencare una serie di aggravanti che di fatto rende impossibile il verificarsi del reato di furto semplice, ovvero senza aumenti di pena, come vedremo a breve.

Il reato di furto

Il furto consiste nell’impossessamento di un bene mobile altrui, con lo scopo di ottenere un profitto per sé o altri, ai danni del legittimo proprietario. Una situazione di questo tipo viene descritta dall’art. 624 del codice penale, come segue:

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro [625, 626, 649].
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c. nav. 1148].
Il furto semplice è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.

Come possiamo notare la pena per i colpevoli prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da 154 euro a 516 euro. Tuttavia, perché si verifichi tale fattispecie delittuosa è necessario che avvenga il passaggio di un bene mobile dal detentore originario a un altro individuo che se ne impossessa senza avere il diritto di farlo.

Il furto è un reato comune, nel senso che chiunque può commettere tale comportamento, non essendo necessario rivestire qualità particolari, come ad esempio il peculato o l’abuso d’ufficio che possono essere effettuati soltanto da pubblici ufficiali.

La normativa prevede che il delitto debba essere commesso con dolo, ovvero il colpevole deve essere consapevole della propria condotta. In particolare l’azione non deve avvenire per caso, ma con la precisa volontà di ottenere un arricchimento.
Si parla infatti di dolo specifico, dato che il ladro persegue uno scopo preciso.

Detto ciò, chi si impossessa di un bene altrui con altre motivazioni non commette il reato di furto.

E’ importante sottolineare, inoltre, che è possibile rubare soltanto beni mobili, quindi non è possibile rubare una casa, ovvero l’immobile per eccellenza. Anche se può sembrare strano, invece, l’energia elettrica è considerata dal legislatore come cosa mobile, quindi può essere oggetto di furti.

Il furto semplice

Ciò che abbiamo descritto nel paragrafo precedente riguarda il cosiddetto furto semplice, ovvero lo spossessamento di una cosa mobile per un mero interesse egoistico.

In questo caso il procedimento penale volto a punire il colpevole si può attivare soltanto su querela della persona offesa, come descritto dall’art. 336 del codice di procedura penale:

La querela [c.p. 120] è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato

Si tratta di una condizione di procedibilità attraverso la quale l’interessato manifesta il desiderio di procedere per punire chi ha commesso il delitto.
La volontà può essere espressa in forma orale o scritta dalla vittima, recandosi presso le autorità.

Ad ogni modo senza tale condizione la legge non consente di agire per punire l’autore del furto semplice.

Il legislatore ha previsto tale regola per una serie di reati considerati meno gravi e per i quali si lascia alla vittima la scelta di proseguire o meno nei confronti del colpevole.
Da una parte lo scopo è quello di evitare di ingolfare ulteriormente la macchina della giustizia, dall’altro si vuole dare la possibilità alla vittima di scegliere se punire o meno una persona, magari legata da sentimenti affettivi o di parentela.

L’art. 649 c.p. sottolinea infatti che:

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
1) del coniuge non legalmente separato [150-151];
1-bis) della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
2) di un ascendente o discendente[540; 75] o di un affine in linea retta [78], ovvero dell'adottante o dell'adottato [291];
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa.

Il furto aggravato

Come abbiamo accennato, ormai, in seguito alle varie modifiche normative effettuate in materia, è piuttosto difficile che si possa verificare la fattispecie semplice del reato.

La legge, infatti, prevede un numero elevato di circostanze aggravanti e quasi sempre un ladro viene accusato di furto aggravato. In pratica secondo il codice penale, se il fatto viene commesso in modi particolari, deve essere punito più severamente.

Le aggravanti sono:

  • l’uso della violenza, ad esempio se avviene lo scappo o quando il soggetto si avvale di un mezzo ingannevole, magari per rubare l’energia elettrica
  • se il soggetto ha delle armi o dei narcotici, anche se non li usa
  • quando l’atto viene commesso con destrezza, ovvero con maggiore abilità rispetto a un normale ladro, in grado di eludere la normale vigilanza della vittima
  • se commesso da 3 o più persone, o da una che cela la propria identità o che si finge un pubblico ufficiale
  • se il bene è rappresentato dai bagagli di viaggiatori
  • se commesso sui beni in uffici pubblici
  • su componenti sottratti a infrastrutture pubbliche, ad esempio destinate all’erogazione di energia elettrica, al trasporto, alle telecomunicazioni, ecc
  • all’interno di mezzi pubblici
  • se la vittima sta uscendo da un istituto di credito, o abbia prelevato del contante presso gli sportelli automatici

Risulta evidente, quindi, che è quasi impossibile commettere un reato di furto senza aggravanti. In questo caso, comunque la pena è la reclusione da 2 a 6 anni e una multa da 927 euro a 1500 euro.

L’illecito aggravato, inoltre, è procedibile d’ufficio, quindi chiunque può denunciare il fatto alle autorità, diversamente da quanto accade per la fattispecie semplice. 

Furto in abitazione e con strappo

Oltre alle due tipologie che abbiamo descritto nei paragrafi precedenti, il legislatore ha previsto due ulteriori ipotesi di reato autonome ovvero il furto in abitazione e con strappo.

Si tratta, quindi, di delitti che vengono puniti in modo indipendente rispetto a quanto abbiamo visto fino ad ora.

La pena per entrambe le situazioni è la reclusione da 3 a 6 anni e una multa da 927 a 1500 euro, quindi leggermente più severa rispetto alle altre ipotesi.

Va detto, comunque, che anche in questo caso si possono verificare le aggravanti che abbiamo elencato sopra, con il conseguente aumento della pena con la reclusione 4 a 10 anni e la multa da 927 a 2000 euro.

Fonti normative

  • Art. 624 c.p. “Furto”
  • Art. 336 c.p.p. “Querela”
  • Art. 649 c.p. “Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti
  • Art. 625 c.p. “Circostanze aggravanti”
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