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Impresa appaltatrice: documenti da fornire al committente?

La denominazione di “impresa appaltatrice”, al giorno d’oggi, la sentiamo in maniere sempre più ricorrente quando si parla di realizzazione o della manutenzione di opere pubbliche e private, dove il committente affida a una impresa terza l’esecuzione dei lavori.

 


In questo articolo tratteremo cos’è una impresa appaltatrice, quali documenti deve produrre al committente, le garanzie obbligatorie dell’impresa appaltatrice e le fonti normative.


Impresa appaltatrice: cos’è

Per impresa appaltatrice si intende una ditta che ha vinto e sottoscritto un contratto d’appalto con il committente.
L’impresa appaltatrice, nell’esecuzione dei lavori affidati/appaltati, se previsto nel contratto, può eseguirli direttamente o subappaltarli a imprese terze o lavoratori autonomi.
Qualora l’impresa appaltatrice sia un consorzio di imprese, la cui funzione è anche quella di promuovere l’introduzione delle altre imprese ivi associate negli appalti pubblici o privati, anche se senza personale destinati a tali lavori, l’impresa ritenuta affidataria dei lavori è l’impresa facente parte del consorzio a cui sono stati assegnati i lavori indicati nell’oggetto del contratto d’appalto, che era stata indicata dal consorzio nell’atto, comunicato al committente, di assegnazione dei lavori, in caso di più aziende, facenti tutte parte del consorzio, assegnatarie dei lavori, di ritiene quella che, nell’atto di aggiudicazione dei lavori, è stata indicata come affidataria, sempre che quest’ultima impresa appaltatrice abbia palesemente accettato tale incarico.

Impresa appaltatrice: documentazione da presentare al committente.

Nell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 è indicato l’obbligo del committente dei lavori, dei servizi e delle forniture, di dover verificare , seconde le disposizioni indicate nell’art. 6, comma 8, lettera g, che la ditta appaltatrice abbia tutte le idoneità tecnico professionali richieste per la realizzazione delle opere, dei servizi e delle forniture a lei assegnata con il contratto d’appalto o contratto d’opera o somministrazione.
All’impresa appaltatrice dei lavori, dopo la sua nomina, verrà quindi richiesto di presentare al committente, prima dell’inizio dei lavori, i seguenti documenti:

  • l’iscrizione alla Camera di commercio dell’industria e dell’artigianato;

  • il documento unico di regolarità contributiva (DURC) che attesti la sua regolarità nei versamenti contributivi all’INPS, all’INAIL e alla Cassa Edile;

  • una autocertificazione che confermi i requisiti di idoneità tecnica e professionale indicati nell’ D.lgs.81/08 all’interno dell’ allegato XVII;

  • una autocertificazione in merito al tipo di contratto collettivo applicato ai lavoratori.

  • Il Piano Operativo di Sicurezza ( detto anche POS) redatto per ogni singolo cantiere, tale documento riguarda la valutazione dei rischi.

Per quanto riguarda tutta la documentazione relativa alla verifica dell’idoneità tecnica professionale che l’imprese appaltatrici devono obbligatoriamente consegnare al committente, è stato emesso un parere, dalla Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
Più nel dettaglio l’interpello segnala che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare anche:
  • modello LAV ( copia): usato dai datori di lavoro per l’adempimento di diversi obblighi comunicativi, ad esempio l’assunzione, la proroga, la variazione o trasformazione e la cessazione del contratto di lavoro.
  • Autorizzazione all’utilizzo dei dati sottoscritti da ogni lavoratore.
  • Duvri (copia) della ditta appaltatrice;
  • dichiarazione che attesti il possesso del certificato di idoneità fisica dei dipendenti dell’impresa;
  • autocertificazione che attesti l’idoneità tecnico professionale.

Impresa appaltatrice: le garanzie obbligatorie

Le obbligazioni dell'appaltatore:

  • garanzia per vizi e difformità dell’opera: si ha tutte le volte che il lavoro o il bene abbia delle difformità/vizi rispetto al progetto concordato. Il committente a questo punto potrà richiedere all’impresa appaltatrice la rimozione dei vizi, naturalmente i lavori e le spese saranno a carico dell’impresa che ha eseguito il lavoro. Oppure seconda ipotesi il committente può chiedere uno sconto sul prezzo pattuito per tale lavoro. Inoltre, se il committente rilevasse che la presenza dei vizi o delle difformità sia dovuta da una condotta colposa attuata dall’impresa appaltatrice a suo sfavore, il committente potrà richiedere un risarcimento danni. L’appaltante inoltre può anche richiedere la risoluzione del contratto qualora la consegna del lavoro/servizio/fornitura per il quali è stato stipulato l’accordo, si dimostri totalmente non adatta al suo utilizzo per via dei vizi presenti.                                                                                            Caso diverso invece quando il committente, al momento della consegna dell’opera, quest’ultimo la accetti senza riserve. In questo caso la garanzia che l’impresa appaltatrice fornirà sarà limitata solamente ai vizi detti “occulti”, quelli non visibili nell’immediatezza, o quelli che l’appaltatore ha volutamente e dolosamente non dichiarato all’appaltatore.                                                                                                    La garanzia si può far valere solamente se il committente denuncia all’impresa appaltatrice la comparsa del vizio o della difformità, entro e non oltre 60 giorni dalla sua scoperta. Non si tiene conto di questo arco temporale solo per i vizi che l’appaltatore ha volutamente non comunicato al committente alla consegna del lavoro.                                                                                                                                      Una possibile richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell’appaltatore va in prescrizione dopo due anni dalla consegna del bene/servizio. Se però il committente è andato in giudizio per il pagamento del prezzo, quest’ultimo può avvalersi ancora della garanzia fornita, l’importante è che abbia segnalato il danno all’impresa appaltatrice entro 60 giorni dalla scoperta e che sia entro i due anni dalla consegna del bene.

  • Garanzia per vizi su cose immobili che hanno una lunga durata nel tempo: a differenza del caso sopra citato la disciplina varia se si parla di vizi o difformità che riguardano un edificio o altri immobili destinati a durare molto nel tempo. Il deperimento del bene o altri gravi effetti, che possono comprometterne il quotidiano utilizzo, possono farsi valere entro massimo dieci anni da quando è stata fatta l’opera, l’importante è che il vizio sia stato denunciato dal committente entro un anno da quando è stato scoperto.

  • Fornitura della materia prima: di norma, se non vi è un diverso accordo, l’impresa appaltatrice fornisce, oltre agli strumenti, anche la materia prima utilizzata per realizzare l’opera.

Se però la materia prima è fornita dal committente, l’impresa appaltatrice deve denunciare tempestivamente eventuali difetti di essa o quelli che si verifichino durante il lavori e a essa collegati.

Fonti normative

  • art. 26 del D.Lgs. 81/2008

  • decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445

  • articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative

  • d.lgs 18 aprile 2016, n. 50

  • articoli 1655 e seguenti del codice civile



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