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Incendio doloso: cosa rischia il colpevole?

Il divampare di un incendio è sempre un evento catastrofico, specie quando le fiamme diventano indomabili provocando ingenti danni. Si definisce incendio doloso quando il fatto è compiuto intenzionalmente, ossia con volontarietà.

​Gli incendi, oltre a ledere irrimediabilmente oggetti e cose, rappresentano un serio pericolo anche per l’incolumità delle persone e per questo motivo determinate condotte sono punite come reato dal codice penale.

La legge, a riguardo, fa una distinzione netta e chiara tra l’incendio doloso e colposo, ossia tra un evento causato volontariamente oppure per mera disattenzione e negligenza. Oltre a questa prima distinzione, è necessario considerare la differenza che intercorre tra un piccolo fuocherello di ridotte dimensioni ed un pericoloso e vasto incendio: solo quest’ultimo è punito dalla legge in quanto rappresenta un vero e concreto pericolo per cose e persone.


Differenza tra incendio doloso e colposo

Come anticipato precedentemente, la legge suddivide i reati in due categorie: dolosi e colposi. Appartengono alla prima casistica i reati commessi intenzionalmente, con l’intento cioè di recare un danno; nel secondo caso, invece, rientrano tutti i reati non intenzionali, magari frutto di un atteggiamento disattento o imprudente.

Un incendio doloso è definito tale quando viene cagionato da un preciso intento criminale da parte dell’autore del reato. Possono essere diverse le motivazioni che si celano dietro ad una tale condotta: intimidazioni, provocazioni, istinti piromani o ragioni economiche, come avviene ad esempio negli incendi boschivi destinati a creare le condizioni per la realizzazione di nuove costruzioni

Non sempre, tuttavia, gli incendi vengono causati con intenzionalità. In questo caso vengono definiti incendi colposi, ossia causati da un comportamento sconsiderato e incurante. Basti pensare a quei soggetti che gettano i mozziconi di sigarette a terra o nel fogliame, oppure chi non provvede allo spegnimento dei tizzoni ardenti dopo un falò o una grigliata nel bosco. È chiaro che, in questi casi, non sussiste una vera e propria intenzionalità, tuttavia è altrettanto lampante che non siano state prese le dovute precauzioni per evitare il peggio.

In entrambi i casi citati, gli incendi hanno una rilevanza penale, con la sola differenza che nel caso di colposità, il giudice applicherà una riduzione di pena rispetto all’incendio doloso, valutando discrezionalmente caso per caso.


Quali sono le pene previste per incendio doloso?

Per legge, si definisce doloso qualsiasi comportamento messo in atto con volontarietà e coscienza. Un incendio doloso, dunque, ha sempre un rilievo penale, indipendentemente dal numero di persone coinvolte e danneggiate dall’atto stesso.

  •  La pena prevista per il reato di incendio doloso è la reclusione da 3 a 7 anni, così come previsto dall’articolo 423 del Codice penale. La medesima pena è prevista anche nel caso in cui il danno sia causato ad oggetti o cose di proprietà di chi commette il reato se tale fatto costituisce un reale pericolo per l’incolumità pubblica.
  • L’incendio doloso boschivo, invece, prevede una reclusione da 4 a 10 anni, come previsto dall’articolo 423 bis; mentre la pena si riduce da 1 a 5 anni se il rogo boschivo è colposo e, dunque, non intenzionale. In entrambi i casi le pene sono aggravate nel caso in cui, da suddetto evento, ne derivi un grave danno all’ambiente.

Per quanto riguarda il reato di incendio doloso, è previsto l’aumento delle pene sopradescritte in caso di circostanze aggravanti: l’articolo 425, infatti, dispone pene più severe qualora l’evento arrechi dei danni ai seguenti beni:

  • edifici pubblici, monumenti e cimiteri; 
  • civili abitazioni, cantieri e impianti industriali, acquedotti e sorgenti, miniere e cave;
  • imbarcazioni, navi e aerei;
  • stazioni, porti e aeroporti, depositi di merci e magazzini, stoccaggi di materiali infiammabili o esplosivi.


​Fuochi, incendi e pericolo di incendio: cosa prevede la legge

La legge fa una distinzione tra il concetto di fuochi e di incendi. La Cassazione, infatti, definisce incendi solamente quei roghi di grandi dimensioni, divampati in modo incontrollabile, propagati senza controllo e con evidente potenza distruttrice tale da costituire un chiaro pericolo per l’incolumità delle persone.

​​Diverso è il caso per i fuochi che, non presentando i connotati precedentemente descritti, non rappresentano una vera e propria minaccia o un reale pericolo, pertanto non sono qualificabili come incendio.

Riassumendo, quindi, la legge considera come incendi solamente quei fuochi di vaste dimensioni, che presentino la tendenza a diffondersi, difficili da controllare e spegnere. Affinché si configuri l’illecito penale, deve essere accertato e dimostrato il concreto pericolo dell’incendio stesso per l’incolumità pubblica. Tuttavia, secondo le leggi vigenti, la suddetta pericolosità è automaticamente confermata nel caso in cui le fiamme abbiano investito e coinvolto cose di proprietà altrui: è pertanto considerato pericoloso per la collettività qualsiasi fuoco, incendio doloso o colposo che sia divampato su cose altrui.

Per quanto riguarda la pericolosità degli incendi, invece, la valutazione viene effettuata non solo in considerazione delle fiamme divampate, ma prendendo in esame anche ulteriori fattori come:

  • presenza e quantità di fumo;
  • calore scaturito;
  • mancanza di ossigeno e irrespirabilità dell’aria;
  • visibilità assente o scarsa;
  • presenza di gas nocivi scaturiti dalla combustione del materiale ecc.


Fonti normative:

  • articolo 423 e 423 bis del Codice penale;
  • articolo 424 del Codice penale;
  • articolo 425 del Codice penale;
  • articolo 449 del Codice penale


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