Che cosa significa recidiva? Quali sono i criteri di applicazione? Vediamolo insieme.
L'essere recidivo, o lo status di recidivo, rappresenta senza ombra di dubbio una condizione che è solamente pregiudizievole e nella quale versa un determinato soggetto. La condizione di recidiva esiste nel momento stesso in cui si sia instaurato un nuovo procedimento penale a carico di colui che ha commesso il reato soprattutto dopo che questi abbia già riportato in precedenza una sentenza di condanna a titolo definitivo per delitto doloso.
La normativa o meglio il suo tenore, come ex articolo 99 del codice penale che disciplina l'istituto in oggetto, deve essere analizzato insieme ed in modo combinato a ciò che viene disposto all'articolo 70 comma 1, numero 2. Questo perchè la recidiva riuslta una circostanza che viene qualificata come una circostanza soggettiva che interessa la persona del colpevole. E' una opinione prevalente, inoltre, che la recidiva sia considerata allo stesso modo di una circostanza aggravante ad effetto ordinario - se la recidiva è di tipo semplice - o ad effetto speciale - nel caso in cui la recidiva sia pluri aggravata e/o reiterata.
Poi, in seguito, la Legge "ex Cirelli" che è stata promulgata nel 2005 ha seguito la linea della precedente riforma per ciò che riguarda il carattere facoltatitvo della recidiva. Ma ha anche posto diverse modifiche incidendo sulla fisionomia dell'istituto de quo. Ha infatti estromesso i delitti colposi e tutto ci ò che concerne la sfera attuativa della recidiva; inoltre ha irrigidito ed inasprito il trattamento di questa circostanza aggravante; ha imposto il divieto di prevalenza nel caso di recidiva reiterata ed ha, infine, reso la recidiva obbligatoria - dal punto di vista applicativo - nel caso in cui si proceda per delitti cosìcome sono indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a del codice penale.
Proprio in merito all'ultimo punto è intervenuta la Corte Costituzionale dichiarando, con la sentenza n. 185 del 23 luglio 2015, l'illegittimità costituzionale del comma 5 di cui all'articolo 99 del codice penale solamente per ciò che concerne le parole "è obbligatorio".
Essendo circostanziata la natura della recidiva, risulta essere sottoposta al giudizio di bilancio cosìcome previsto dall'articolo 69 del codice penale. Quindi, una volta che viene contestata e riconosciuta dal giudice la recidiva, questa aggravante può essere dichiarata subvalente, equivalente ovvero prevalente rispetto a quelle che possono essere le circostanze attenuanti che sono state rilevate fino a quel momento. Se, inoltre, focalizziamo l'attenzione sulla dichiarazione di prevalenza, è giusto e necessario tener presente che l'aumento della pena varia ed è commisurata in base alla tipologia di recidiva che viene contestata e che è stata riconosciuta.
Vediamo dunque, in modo sintetico, quali sono le caratteristiche della recidiva:
Una volta che è stato chiarito che la recidiva è una circostanza aggravante che, dunque, comporta un aumento della pena nei casi in cui una persona che è già stata condannata per un fatto doloso ne commetta un altro,vediamo quali sonole ipotesi che rendono la recidiva aggravata. Ma che cos'è la recidiva aggravata? Si definisce aggravata la recidiva che comporta l'aumento della pena rispetto a quella stabilita per la recidiva semplice: questo aumento di pena è pari ad un terzo della pena applicata.
Secondo la legge, è previsto un aumento della pena fino alla metà di quella applicata normalmente quando:
La recidiva è pluriaggravata quando ricorrono almeno due delle altre tipologie delle recidive aggravate: in questo caso la pena è aumentata della metà senza la possibilità che il giudice possa modulare l'aumento. Se per esempio, chi ha commesso un reato per furto e sia già stato condannato in via definitiva, dopo un solo anno commette una rapina fa sì che questo secondo delitto sia recidivo infraquinquennale e specifica.
La recidiva specifica si realizza quando il secondo delitto è della stessa indole del primo. Ma che cosa significa essere della stessa indole? Sono della stessa indole i delitti che non solo violano una stessa disposizione di legge ma anche quelli che pur essendo previsti per disposizioni di legge diverse presentano comunque dei punti in comune. Ecco una sintesi:
Esiste anche la recidiva reiterata: secondo quanto previsto dalla legge, se il recidivo commette un altro delitto non colposo l'aumento della pena sarà:
La recidiva reiterata, dunque, si ha quando il nuovo delitto doloso è commesso da chi è già recidivo ovvero da chi è già stato condannato per due reati che siano di origine dolosa. La recidiva reiterata, quindi, presuppone che vi sia un nuovo delitto che si va ad aggiungere ai due precedenti. E' ovvio che tutti i crimini devono essere di natura dolosa e devono essere delitti - e non contravvenzioni. L'aumento della pena per la recidiva reiterata dipende sempre dal tipo di natura della precedente recidiva: quindi se il criminale è un recidivo semplice l'aumento della pena sarà pari alla metà; se il criminale è invece recidivo aggravato allora la pena sarà aumentata di ben due terzi.
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