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Interrogatorio formale: cos'è e come funziona?

Interrogatorio formale o libero? Dichiarazioni considerate prove legali o no? Vediamo come funziona l'interrogatorio in un procedimento civile

Cerchiamo di capire che cos'è l'interrogatorio formale e come funziona. Per fare ciò, però, partiamo da un esempio concreto di come funzionano le testimonianze in un processo civile.

In un procedimento civile, come dicevamo, le parti di accusa e difesa ovvero attore e convenuto, non possono testimoniare a loro favore ma, come vedremo dopo, possono solamente fornire dichiarazioni che vadano a proprio svantaggio ammettendo, dunque, quella che viene considerata una confessione.

Per esempio: una persona ha prestato dei soldi ad una seconda persona che sostiene che gli sono state date in regalo e quindi afferma di non essere tenuto a doverle restituire a chi glie li ha dati. In questo caso, dunque, le sole parole della persona che ha ricevuto i soldi - anche se per iscritto - non possono essere ritenute prove valide.

Per dare prova di ciò che realmente è stato, le parti devono far testimoniare altri soggetti terzi che siano a conoscenza dei fatti. Questi terzi soggetti possono anche essere in rapporto di parentela con la parte in causa purché non abbiano nessun tipo di interesse diretto nella controversia oggetto del procedimento civile. Per fare un altro esempio concreto, dunque, possiamo dire che non possono testimoniare i soci di un'azienda coinvolta in un processo ma lo possono fare, invece, i dipendenti. Di recente, inoltre,  è stata ritenuta valida anche la testimonianza di un coniuge in comunione dei beni.

Visto che, però, sarà proprio la testimonianza di attore e convenuto a dare un'idea al giudice su come sono andati i fatti, ecco che entrambi possono essere interrogati in modo libero ovvero in modo informale per volontà delo stesso giudice chiamato a chiarire chi ha ragione e chi ha torto. In questo caso, dunque, le loro parole non avranno alcun valore al fine giuridico ma serviranno, comunque, a trasmettere al giudice un'idea di come sono andati i fatti o di come - a proprio modo di vedere - i fatti si sono svolti ritenendosi dalla parte del giusto. C'è però un caso nel quale le dichiarazioni rilasciate sono comunque prova ammissibile al fine di arrivare a sentenza: l'interrogratorio formale. Ma come funziona e di chia cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Giuri di dire la verità?

Per chi vuole avere ragione a tutti i costi, è ovvio esagerare nelle proprie dichiarazioni per far vedere al giudice che si ha ragione e non torto. Le parti coinvolte nel processo, dunque, al contrario dei testimoni, non sono tenute a dire la verità ma, anzi, si lasciano spesso andare in esagerazioni per portare la decisione finale dalla propria parte. Ciò, dunque, comporta che le dichiarazioni di attore e convenuto non sono tenute in considerazione al fine di conseguenze in ordine penale.

E' ovvio, però, che il giudice potrà tener conto delle esagerazioni delle parti per valutare meglio chi abbia ragione e chi torto. Ecco perché, dunque, le testimonianze delle parti in causa non sono una prova: è molto facile, infatti, che le parti cercheranno di sostenere la testi già espressa sul proprio atto difensivo al fine di avere ragione sull'altra parte del processo.

Solamente nel caso in cui una parte ritenga che le ricostruzioni dell'avversario sonofondate allora le proprie parole possono essere tenute come prove. In questo caso si parla di dichiarazioni confessorie.

Come funziona la confessione?

Se una delle due parti a processo confessa un determinato fatto sfavorevole a sé stesso, questa confessione non sarà solamente una prova, ma una prova che non può più essere contrastata: il giudice, in questo caso dunque, è obbligato a riconoscere come veri i fatti che sono oggetto di confessione.

E' lecito, però, chiedersi chi mai potrebbe confessare qualcosa che va contro la propria tesi ovvero confessare di non aver subito un torto o dichiarare di aver commesso un fatto che va contro la sua ragione. Questa domanda è lecita, appunto, ma le confessioni non sono sempre spontanee. Ci sono confessioni, infatti, che vengono rilasciate per deduzione o attraverso alcuni stratagemmi utilizzati come, ad esempio, una domanda fatta a trabocchetto in modo che il soggetto cada in contraddizione in modo inconsapevole e, quindi, che inconsapevolmente ammetta dei fatti.

L'esempio classico è questo: un soggetto contesta il fatto di aver ricevuto delle prestazioni ma, nella sua dichiarazione ammette di aver già pagato tutto il dovuto. L'ammissione è chiara: che cosa avrebbe dovuto pagare se la prestazione non l'ha ricevuta?

L'interrogatorio formale

Proprio per trarre in inganno il soggetto e dunque avere una confessione non spontanea, si utilizza l'interrogatorio formale. Si procede, cioè, all'interrogatorio della controparte per far dichiarare alla stessa delle circostanze che siano sfavorevoli ovvero per ottenere delle confessioni.

In pratica, ogni parte può chiedere che il giudice interroghi l'altra parte su domande fornite ed in merito ad alcuni argomenti specifici. Il giudice, dunque, porrà i quesiti alla parte citata che, quindi, rilascerà un interrogatorio formale. Le affermazioni fatte in questa sede hanno valore di prova se sono a svantaggio di chi le rilascia. Questa è la differenza con l'interrogatorio libero o informale.

L'interrogatorio formale, dunque, è uno strumento che mira ad ottenere una confessione involontaria facendo incappare l'avversario in contraddizione o in riconoscimento di ragioni altrui. Alla fine dell'interrogatorio, la parte interrogata firmerà il verbale a conferma delle dichiarazioni fatte.

La richiesta di interrogatorio formale

La parte che vuol far interrogare l'avversaio deve:

  • presentare richiesta neitermini previsti per la formulazione delle istanze istruttorie;
  • proporre le domande che il giudice dovrà fare durante l'interrogatorio specificando e dividendo gli argomenti in articoli separati e specifici.

A questo punto sarà il giudice, attraverso una istanza, ad ammettere l'interrogatorio che verrà ammesso se e solo se utile per ricercare la verità del giudizio. Questa valutazione si ha confrontando il contenuto dei vari capitoli ed i termini della controversia e non attraverso la base di ipotetiche risultanze alle quali porterebbe l'interrogatorio stesso.

Il valore delle dichiarazioni nell'interrogatorio formale

Ecco gli esiti che può avere un interrogatorio formale in base alle risposte che fornisce la parte interrogata:

  • se la parte confessa ovvero dichiara circostanze sfavorevoli, queste hanno il valore di confessione. Il giudice in questo caso assume le dichiarazioni come assolutamente vere e diventano prova vincolante.
  • se la parte non confessa, ovvero non rilascia dichiarazioni a sé sfavorevoli, allora l'interrogatorio non avrà nessuna rilevanza ai fini probatori.

  • se la parte da interrogare formalmente non si presenta o rifiuta l'interrogatorio senza giustificato motivo, il giudice - valutato il tutto - può ritenere ammessi tutti i fatti dell'interrogatorio. La mancanza di interrogatorio, dunque, non ha un valore di prova ma viene lasciato al giudice il giudizio che, comunque, terrà conto della mancata presentazione o del rifiuto della parte che sarebbe stata interrogata.

​Interrogatorio formale e libero: differenze

Come detto, dunque, è meglio ricapitolare la differenza fra i due tipi di interrogatorio. Nell'interrogatorio libero - richiesto dal giudice nella fase introduttiva del giudizio - le dichiarazioni rilasciate non hanno il valore di prova ed il giudice avrà solamente degli spunti per meglio arrivare a giudicare la causa.

L'interrogatorio formale è invece richiesto dall'avversario nella fase istruttoria ed ha lo scopo di portare alla confessione l'altra parte. Nell'interrogatorio formale ogni dichiarazione, se sfavorevole alla parte che le ha rilasciate, ha il valore di prova legale e vincolano il giudice a tenerne conto passando per veri ed ormai dimostrati.


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