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Avviso conclusione indagini: quali sono le conseguenze?

L’avviso di conclusione delle indagini viene notificato all’indagato per informarlo del procedimento in atto nei suoi confronti. Egli può prendere visione del fascicolo contenente tutto il materiale raccolto per preparare un’eventuale difesa.

Il procedimento penale è composto da varie fasi, utili per arrivare ad una sentenza finale e decretare quindi se un certo individuo è colpevole di avere commesso un reato.

Tutto inizia con l’iscrizione della notizia in appositi registri, a seguito di una denuncia o di una querela di parte della persona offesa. Tale azione consente di fare partire le indagini preliminari, per recuperare alcune prove a supporto dell’accusa. Si tratta di una fase che molto spesso rimane segreta. Lo stesso indagato potrebbe non avere alcuna idea di quanto sta succedendo.

Solamente nel momento in cui viene notificato l’avviso di conclusione delle indagini al diretto interessato, quest’ultimo ha la possibilità di constatare la sua posizione. Rientra, infatti, nei suoi diritti la facoltà di potere visionare il fascicolo contenente tutti gli elementi raccolti. 

Si tratta di una fase molto importante, dato che l’accusato può studiare la propria difesa, con l’assistenza di un avvocato penalista.

Ma vediamo nei dettagli di cosa si tratta.

Cosa sono le indagini preliminari?

Vengono definire con il termine “indagini preliminari” tutte le attività messe in atto dalla pubblica accusa, in seguito alla notizia di un reato, ovvero alla sua iscrizione negli appositi registri.

Lo scopo è quello di scoprire la verità in merito ai fatti denunciati, e considerare se esistono gli estremi per potere agire in un processo penale

Nel diritto penale, infatti, è lo stato stesso che ha il compito di agire per assicurare sicurezza e protezione ai propri cittadini. Quindi, in seguito a una denuncia o querela di parte, le autorità devono attivarsi per verificare cosa sia effettivamente successo.

Nel caso la polizia giudiziaria riesca a recuperare prove sufficienti a sostenere l’accusa, si procede in giudizio, in caso contrario il caso viene archiviato.

Le indagini, in genere, non possono superare 18 mesi, ad eccezione dei delitti più gravi come omicidi o associazioni di tipo mafioso, per i quali la durata massima è di 2 anni, come sottolinea l’art. 407 del codice di procedura penale.

Il PM può chiedere delle proroghe, ma senza superare mai i limiti temporali che abbiamo descritto sopra. In realtà se non ci sono proroghe, entro 6 mesi dalla data di iscrizione del reato nei registri, di devono concludere le indagini.

L’art. 405 del codice di procedura penale afferma infatti che:

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato [335]. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a)

Avviso conclusione indagini: cos’è?

Nel paragrafo precedente abbiamo detto che dopo l’iscrizione della notizia di un reato, iniziano le indagini preliminari per verificare se ci sono prove a sostegno dell’accusa, prima di procedere con un processo penale, ciò che non abbiamo detto è che tale fase spesso è segreta.

Mentre la polizia giudiziaria lavora per verificare i fatti, l’indagato potrebbe essere totalmente all’oscuro di quanto sta accadendo. Soltanto con l’avviso di conclusione delle indagini quest’ultimo viene a conoscenza del suo ruolo di indagato.

Il riferimento normativo è l’art. 415 bis del codice di procedura penale:

Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612 bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari

In pratica la legge prevede che, nel momento in cui un indagato sta per diventare un imputato, dato che ci sono degli elementi a supporto di una sua probabile colpevolezza, quest’ultimo debba essere messo al corrente dei fatti, per potersi difendere adeguatamente.

L’avviso di conclusione delle indagini, quindi, è indispensabile per permettere al presunto colpevole di analizzare la documentazione racconta contro di lui fino a quel momento, tramite la consulenza del proprio avvocato penalista.

Avviso conclusione indagini: quali sono le conseguenze?

L’avviso della conclusione delle indagini deve essere notificato all’interessato, come informazione di garanzia.

In seguito il soggetto può esercitare i suoi diritti in ordine alla difesa. In particolare esso può provvedere a nominare un difensore, e ad analizzare assieme ad esso tutto il fascicolo raccolto dalla polizia giudiziaria.

L’indagato può fare anche una richiesta al Pubblico Ministero per potere essere sottoposto a un interrogatorio formale. In certe circostanze tale scelta può essere vantaggiosa per l’interessato, dato che può contestare le varie accuse, punto per punto.

Va precisato che il PM deve necessariamente dare seguito a tale richiesta, altrimenti verrà considerata nulla la successiva richiesta di rinvio a giudizio, come evidenzia l’art. 416 del codice di procedura penale:

La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415bis, comma 3

In seguito verrà fissata l’udienza preliminare o verrà emesso un decreto di citazione diretta in giudizio per i reati che non prevedono l’udienza preliminare.

E’ molto difficile che venga richiesta l’archiviazione se non è ancora stata esercitata. 

Quindi, in base a ciò che abbiamo detto fino ad ora, si tratta di una fase molto delicata, durante la quale l’interessato deve organizzare la propria difesa nominando un difensore.

Quali sono i diritti dell’indagato?

L’avviso di conclusione delle indagini permette all’indagato di fare valere il proprio diritto alla difesa. In particolare, attraverso la consulenza di un avvocato penalista, egli può esercitare i seguenti diritti, entro 20 giorni dalla notifica dell’atto:

  • visionare gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero
  • presentare memorie
  • depositare esiti delle indagini difensive
  • chiedere ulteriori indagini
  • rilasciare dichiarazioni
  • essere sottoposto a interrogatorio

Perciò, il presunto colpevole, può raccontare la propria versione di fatti ed eventualmente fare cambiare l’opinione al Pubblico Ministero, che potrebbe quindi chiedere di archiviare il procedimento penale.

DIRITTO PENALE AVVISO CONCLUSIONE INDAGINI
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