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La responsabilità del proprietario e custode della strada

La sicurezza stradale è un pilastro fondamentale del nostro ordinamento giuridico e si collega direttamente alla responsabilità del proprietario o custode della strada. La pronuncia della Corte di Cassazione n. 882/2025 ha chiarito ulteriormente i contorni di questa tematica.

La sicurezza stradale è un pilastro fondamentale del nostro ordinamento giuridico e si collega direttamente alla responsabilità del proprietario o custode della strada. Questa responsabilità si fonda sull’obbligo di garantire l'incolumità degli utenti, con implicazioni rilevanti sia per la pubblica amministrazione che per i privati. La recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 882/2025 ha chiarito ulteriormente i contorni di questa tematica.

La sentenza della Cassazione n. 882/2025: un caso emblematico

Con l’ordinanza n. 882/2025, la Corte di Cassazione ha sancito la responsabilità di Autostrade per l’Italia per non aver installato adeguate barriere di sicurezza in un tratto stradale costeggiato da una scarpata. L’incidente, avvenuto su quel tratto, ha portato al ribaltamento di un veicolo. La Corte ha sottolineato che l’obbligo di garantire la sicurezza stradale non dipende dall’epoca di costruzione della strada: la tutela degli utenti è un dovere primario, anche per infrastrutture realizzate prima dell’entrata in vigore di normative tecniche specifiche.

L’importanza di questa decisione risiede nel riconoscere la responsabilità oggettiva del custode, non limitata alle violazioni normative, ma estesa all’inosservanza delle regole generali di prudenza e sicurezza.

La responsabilità del custode: il caso della buca

Secondo l’art. 2051 c.c., il custode è tenuto a risarcire i danni causati dalla cosa in custodia, salvo che dimostri l’intervento di un caso fortuito.

Immaginiamo un incidente causato da una profonda buca non segnalata su una strada comunale. In questo caso, il danneggiato deve solo provare il nesso tra il danno (ad esempio, il danneggiamento dell’auto) e la condizione della strada (la buca). Spetterà al Comune dimostrare che la buca si è formata improvvisamente, magari a causa di un evento atmosferico eccezionale, e che non è stato possibile intervenire tempestivamente per ripararla o segnalarla.

Se invece la buca era presente da tempo e non è stata adeguatamente riparata o segnalata, la responsabilità del Comune sarà piena, anche se l’evento atmosferico avesse contribuito a peggiorarne le condizioni.

Il caso del guardrail interrotto

Un altro esempio pratico è quello di un guardrail interrotto lungo una curva pericolosa (che si ricollega alla summenzionata sentenza del 14 Gennaio 2025). Se un veicolo sbandasse e finisse fuori strada proprio in quel tratto, il proprietario della strada potrebbe essere ritenuto responsabile per non aver garantito la continuità delle protezioni. In questo caso, il mancato adeguamento alle esigenze di sicurezza, indipendentemente dall’epoca di costruzione, rappresenterebbe una colpa generica ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Obblighi di manutenzione e vigilanza

L’art. 14 del Codice della Strada impone al proprietario o gestore della strada precisi obblighi:

  • Manutenzione delle infrastrutture, comprese le loro pertinenze (cunette, scarpate, segnaletica).
  • Pulizia per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.
  • Controlli regolari per prevenire situazioni di pericolo.

Un esempio concreto è il caso di un incidente causato da un albero caduto su una strada provinciale. Anche se la caduta dell’albero fosse stata causata da un evento atmosferico, il custode potrebbe essere ritenuto responsabile se l’albero era visibilmente malato o a rischio di caduta e non era stato rimosso preventivamente.

L’affidamento a terzi non elimina la responsabilità

Spesso i lavori di manutenzione stradale sono affidati a imprese terze. Tuttavia, la giurisprudenza è chiara: il proprietario o ente gestore resta responsabile in solido con l’appaltatore. Ad esempio, se un cantiere stradale non è adeguatamente segnalato e ciò causa un sinistro, sia l’appaltatore che l’ente proprietario della strada rispondono dei danni subìti dall’utente.

Al contrario, se la strada è completamente interdetta al traffico e il cantiere è sotto la custodia esclusiva dell’appaltatore, la responsabilità ricadrà su quest’ultimo.

Il caso fortuito e la condotta dell’utente

Il caso fortuito, per escludere la responsabilità del custode, deve essere imprevedibile e inevitabile. Ad esempio, una frana improvvisa causata da un terremoto potrebbe esonerare il gestore stradale, purché abbia dimostrato di aver predisposto tutte le misure preventive ragionevoli.

Anche il comportamento dell’utente può incidere: un automobilista che ignori la segnaletica stradale o proceda a velocità eccessiva potrebbe vedersi ridurre il risarcimento danni per concorso di colpa.

Conclusioni

La recente giurisprudenza italiana, e in particolare l’ordinanza n. 882/2025, rafforza l’idea che il proprietario o custode della strada abbia una responsabilità centrale nella tutela degli utenti. La sicurezza stradale non è solo un obbligo normativo, ma un principio di civiltà giuridica. Con l’aumento del traffico e la complessità delle infrastrutture, l’obbligo di vigilanza, manutenzione e prevenzione deve essere una priorità per tutti i soggetti coinvolti, siano essi enti pubblici o privati.

Questa responsabilità, però, si accompagna a un equilibrio: l’utente deve agire con prudenza, mentre il custode è chiamato a vigilare costantemente sulle condizioni delle strade, per garantire che nessun evento evitabile metta a rischio la vita o la sicurezza delle persone.

RESPONSABILITÀ INCIDENTE STRADALE PROPRIETARIO DELLA STRADA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
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