Il segreto professionale è un obbligo giuridico previsto per coloro che esercitano determinate professioni. Chi non rispetta il segreto professionale è punibile con una multa e/o una reclusione, vedremo tutto di seguito nel dettaglio.
Il segreto professionale è un obbligo di legge per coloro che esercitano determinate professioni. La violazione del segreto professionale è punibile, di seguito vedremo nel dettaglio come.
Il segreto professionale è un obbligo normativo a carico di alcune figure professionali. Tali professionisti non devono rivelare o pubblicizzare informazioni per le quali vi è imposto uno specifico obbligo di segretezza.
Il segreto professionale può riguardare sia i liberi professionisti, sia i lavoratori subordinati, sia i dipendenti pubblici e, spesso, è un obbligo deontologico oltre che giuridico.
Il segreto professionale è volto alla tutela della libertà e sicurezza dei rapporti professionali.
Il segreto deve riguardare la sfera intima, privata della persona, fisica o giuridica, cioè indicativamente: sfera affettivo-sessuale, salute, onore, famiglia, convinzioni politiche e fede religiosa, condizioni patrimoniali e finanziarie, relazioni commerciali, attività professionale etc.
Le categorie professionali che sono tenute a rispettarlo sono:
Oltre a questi, bisogna includere anche gli aiutanti di suddetti professionisti, come ad esempio gli ausiliari di studio medico, i fisioterapisti, gli ergoterapisti.
Per le altre categorie sanitarie che trattano dati personali nell'esercizio della loro professione, come ad esempio i dietisti e gli osteopati, sarebbe necessario verificare se esse soggiacciono all'obbligo di mantenere il segreto professionale sancito dalle leggi cantonali. Ad ogni modo, i dati sanitari sono protetti in virtù della legge sulla protezione dei dati, la quale ne regola anche il trattamento. In caso di violazione di tale legge sul trattamento dei dati sanitari c'è la possibilità di intentare un'azione civile conformemente all'art. 15 capoverso 4 LPD. Questa possibilità costituisce un complemento alla denuncia penale di cui all'art. 321 CP.
I medici sono tenuti a rispettare il segreto professionale anche con i colleghi. Per poter infatti trasmettere le informazioni a un collega, il medico deve ricevere il consenso da parte del paziente.
Esso, oltre che un obbligo giuridico, quasi sempre è anche un obbligo deontologico.
Chi deve mantenerlo non può rivelare e pubblicizzare in alcun modo informazioni di cui è in possesso e che presuppongono un obbligo di segretezza.
Ci sono diversi tipi di segreti:
Nell'ultimo caso i professionisti hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza a proposito dei dati sensibili di cui entrano in possesso nello svolgimento della propria attività.
Per quanto riguarda il lavoro subordinato, il segreto professionale ha come scopo quello di tutelare gli interessi dei datori di lavoro.
La violazione del segreto professionale è considerata a tutti gli effetti un reato, come previsto dall'articolo 622 del Codice Penale, con una pena che può comportare un periodo di reclusione fino a un anno.
L'articolo 622 del Codice Penale, infatti, cita "Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a 516".
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La pena è aggravata se la violazione del segreto professionale è stata compiuta da:
Affinché il reato si configuri, è necessario che dalla rivelazione del segreto, avvenuta ovviamente senza giusta causa, derivi o possa derivare un danno ingiusto ovvero contrario al diritto.
La rivelazione è consentita solo in caso di giusta causa.
La giusta causa può essere individuata nella presenza di un interesse, maggiore rispetto a quello messo in pericolo dalla divulgazione, che può essere garantito solamente attraverso la rivelazione del segreto.
La giusta causa deve essere prevista dall'ordinamento o dall'adempimento di un obbligo di legge.
Fonti normative:
Articolo 622 Codice Penale
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