Il licenziamento dell’apprendista può avvenire per giusta causa o giustificato motivo, come nei rapporti a tempo indeterminato. Il soggetto ha comunque diritto alla Naspi se possiede i requisiti stabiliti dalla legge.
Non molti sanno che, durante l’apprendistato il lavoratore può essere licenziato alla pari di un soggetto assunto a tempo indeterminato. Sono previste, infatti, le stesse norme inerenti al licenziamento disciplinare, in grado di rompere definitivamente il rapporto lavorativo.
Al termine del contratto, ovvero alla scadenza del periodo pattuito, entrambe le parti possono recedere liberamente anche senza una motivazione. Se ciò non avviene c’è la cosiddetta conferma di servizio e il contratto diventa a tempo indeterminato.
Ad ogni modo l’azienda è sempre tenuta a pagare il ticket di licenziamento, che si tratti di un provvedimento disciplinare o di recesso contrattuale.
Nelle prossime righe analizzeremo nel dettaglio cosa accade quando un apprendista perde il lavoro.
Il licenziamento dell’apprendista può avvenire secondo le stesse regole previste per un contratto a tempo indeterminato, quindi per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Per potere licenziare, comunque, l’azienda deve rispettare la normale procedura di contestazione disciplinare, dato che sono previste le stesse tutele degli altri lavoratori.
Perciò il datore di lavoro deve:
Il licenziamento dell’apprendista non deve essere motivato nelle seguenti situazioni:
In tutti gli altri casi la decisione deve essere comunicata in forma scritta, specificando i motivi. Inoltre, deve essere comunicato in via telematica al Centro per l’impiego, entro 5 giorni dall’ultimo giorno lavorativo.
Va sottolineato che il soggetto ha diritto di ricevere l’indennità di disoccupazione Naspi, se possiede i requisiti previsti dalla legge.
A ogni modo il licenziamento dell’apprendista può avvenire per:
Se il licenziamento dell’apprendista non è fondato, la norma prevede il riconoscimento di un risarcimento danni e la reintegra del soggetto sul posto del lavoro.
Al termine del periodo di apprendistato, il datore può recedere senza fornire alcuna motivazione, il cosiddetto “recesso ad nutum”. L’unico obbligo è la comunicazione scritta al dipendente, specificando l’ultimo giorno di lavoro nel rispetto del periodo di preavviso.
Ad ogni modo tale disciplina non si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante che sono stati attivati da soggetti beneficiari del trattamento di disoccupazione o indennità di mobilità.
Il licenziamento dell’apprendista, come abbiamo visto nel paragrafo precedente può avvenire soltanto per due motivi, ovvero per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo od oggettivo.
Una volta raggiunta la scadenza pattuita le parti possono decidere liberamente di recedere dal contratto, purchè con preavviso, come stabilito dall’art. 2118 del codice civile:
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso
Al termine del contratto, quindi, non è necessario motivare la decisione, come accade invece in caso di licenziamento dell’apprendista prima della scadenza.
Il periodo di preavviso è determinabile in base al livello di inquadramento.
Va sottolineato che, se nessuna delle parti recede, il rapporto lavorativo prosegue e si trasforma in tempo indeterminato.
L’indennità di disoccupazione Naspi, introdotta a partire dal 2015, spetta a tutti i soggetti che perdono il lavoro involontariamente, quindi è prevista anche per l’apprendistato.
Soltanto in caso di dimissioni volontarie non viene erogata, dato che la decisione di smettere di lavorare viene presa dal soggetto. Se si tratta di dimissioni per giusta causa, invece, viene riconosciuta in quanto si tratta di un scelta fatta in seguito a comportamenti scorretti da parte dell’azienda.
Ad ogni modo la legge prevede il possesso di determinati requisiti per avere il diritto di ricevere l’indennità.
Il contratto di apprendistato viene stipulato con lo scopo di formare un lavoratore, per potere procedere in una fase successiva alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, in pratica, ha l’obbligo di mettere in atto tutte le azioni necessarie per una corretta formazione del soggetto, quindi, non può recedere salvo casi particolari.
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti è possibile licenziare qualcuno se sussistono delle valide motivazioni, come accade anche per altre tipologie contrattuali.
Ad ogni modo la decisione deve essere notificata con un periodo di preavviso, in caso contrario l’azienda dovrà pagare un’indennità.
Per capire quanti devono essere effettivamente i giorni di preavviso bisogna verificare quanto previsto dai contratti nazionali in base al livello di inquadramento da apprendista e non quello che si può raggiungere al termine del periodo formativo.
Se il datore di lavoro non rispetta quanto abbiamo detto, la decisione può essere impugnata dal lavoratore di fronte a un giudice, che potrebbe anche stabilire un reintegro dello stesso, oltre al risarcimento danni.
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