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Normativa droni: dove e come si possono utilizzare?

La normativa per i droni, definiti anche aeromobili senza equipaggio o UAS, è state recentemente introdotta a livello europeo che la scopo di garantire la sicurezza, tutelare l’ambiente e la privacy. Vediamo cosa prevede.

Negli ultimi anni i droni hanno avuto uno sviluppo esponenziale, sia in termini di tecnologie che di utilizzo. Inizialmente venivano utilizzati esclusivamente per scopi militari, mentre oggi sono alla portata di tutti, e vengono utilizzati spesso nel tempo libero per svago.

Una diffusione così importante ha reso necessario prevedere delle norme ad hoc, per disciplinare un nuovo ambito che molto probabilmente caratterizzerà i prossimi anni, anche per quanto riguarda i settori commerciali e dei trasporti.

Il Regolamento Ue 2018/1139 e i successivi: 2019/947 per stabilire le disposizioni esecutive e 2019/945 per definire i requisiti di progettazione, rappresentano i riferimenti normativi.

Nelle prossime righe andremo a descrivere nel dettaglio cosa prevedono le suddette norme.

Normativa droni: regolamento europeo

Recentemente i cosiddetti “Unmanned Aircraft Systems” o UAS, letteralmente aeromobili senza equipaggio, meglio conosciuti come droni si sono diffusi in modo significativo, tanto che era impossibile continuare ad operare in un vuoto normativo molto pericoloso.

Il regolamento europeo ha cercato pertanto di individuare alcune linee guida fondamentali per garantire la sicurezza, ma anche la tutela della privacy e dell’ambiente.

Lo scopo è quello di adottare una politica comune a livello comunitario, anche se i singoli stati membri possono poi recepire le norme a seconda delle proprie esigenze.

Sono sempre di più i professionisti o chi in modo del tutto amatoriale decide di utilizzare un drone, per effettuare ad esempio delle foto o dei video ripresi dall’alto.

Senza dubbio, comunque, è l’ambito commerciale quello più interessante, che vedrà in prossimo futuro l’affacciarsi nel mercato di nuove tecnologie destinate a riprese nei set cinematografici, spettacoli di luci all’aperto, al posto dei fuochi d’artificio, ma anche operazioni di salvataggio, pulizie di finestre nei grattacieli e consegne di pacchi in tempi brevi.

In un futuro non lontanissimo, inoltre, i droni potrebbero essere utilizzati anche per i trasporti pubblici, secondo quanto sostiene il progetto Urban Air Mobility dell’Ue, che sta incentivando iniziative come i “taxi volanti”.

Possiamo affermare, quindi, che si sta avvicinando un nuovo capitolo della storia dell’aviazione, che prevede novità rilevanti e nuovi posti di lavoro nell’UE entro il 2050.

Proprio in previsione di tali cambiamenti, la Commissione Europea ha proposto delle revisioni normative, attraverso il Regolamento UE 2018/1139, per essere pronti alle nuove sfide che ci saranno in futuro.

In modo particolare il regolamento di esecuzione 2019/947, e delegato 2019/945 forniscono delle chiare indicazioni in merito.

Questi saranno applicati nei vari Stati membri, delineando una politica uniforme, anche se le singole nazioni potranno recepire le norme adottando delle modifiche utili per la propria situazione interna.

Normativa droni: requisiti di progettazione e di fabbricazione

In base alle nuove disposizioni i droni possono essere classificati in 5 diverse categorie, ovvero in 5 classi in base alle seguenti caratteristiche:

  • massa
  • specifiche tecniche
  • funzionalità automatiche
  • prestazioni

In particolare è possibile elencare le seguenti tipologie:

  • C0: i droni giocattolo, con peso inferiore a 250 g, velocità massima inferiore di 19 m/s e limitatore di altezza a 120 m
  • C1: massa inferiore a 900 g, sistema di geo-consapevolezza con limitazione delle aree proibite, trasmettitore di informazioni come il numero di registrazione, la posizione, coordinate del pilota o punto di decollo
  • C2: massa minore di 4 kg
  • C3: massa inferiore di 25 kg e lunghezza massima minore di 3 metri
  • C4: massa minore di 25 kg

Inoltre, va sottolineato che rientrano nella categoria di aeromobile giocattolo i droni progettati per bambini di età inferiore a 14 anni.

In ogni caso tutti gli UAS in vendita devono avere la marcatura “CE”, ed eventualmente l’indicazione della classe a cui appartengono.

Categorie di operazioni

Le normative europee sui droni verranno applicate a partire dal 1 luglio 2020. Le varie operazioni che si possono svolgere con gli aeromobili senza equipaggio sono suddivise in 3 categorie:

  • aperta: considerando i bassi rischi non è necessaria l’autorizzazione operativa preventiva o una dichiarazione dell’operatore. In sostanza sono già presenti delle limitazioni nei modelli in questioni
  • specifica: è necessario avere un’autorizzazione dell’autorità competente, e prendere in considerazioni i rischi connessi all’utilizzo 
  • certificata: oltre alla certificazione è necessaria anche una licenza del pilota remoto, in sostanza si deve seguire un iter simile a quello inerente agli aeromobili con equipaggio. Tale categoria riguarda soprattutto un probabile trasporto di persone o merci pericolose con UAS

Ad ogni modo non ci sarà più la distinzione tra natura ludica o professionale dell’utilizzo dei droni, ma verrà considerato il grado di rischio per la sicurezza.

Gli operatori, dunque, saranno obbligati ad immatricolarsi quando:

  • operano nella categoria specifica e certificata
  • operano nella categoria libera, ma con droni di massa superiore a 250 g, o comunque con un UAS in grado di rilevare dati personali

Le operazioni appartenenti alla categoria aperta devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • effettuate con dispositivi appartenenti alle classi C0/C4
  • utilizzo di UAS con massa non superiore a 25 kg
  • rispetto delle distanza di sicurezza dalle persone ed evitare di sorvolare sopra le folle
  • la distanza massima dall’aeromobile deve essere di 50 m
  • durante il volo il dispositivo deve essere mantenuto entro 120 m dal punto di più vicino alla terra
  • non di devono trasportare merci pericolose o fare cadere del materiale

Normativa droni e rispetto della privacy

Quando si parla di droni, non si può evitare di analizzare la questione anche sotto il punto di vista del rispetto della privacy.

Attraverso un aeromobile senza equipaggio, come noto, è possibile scattare delle foto o registrare dei video, che possono contenere dei dati personali.
Quindi, con ogni probabilità i principi di privacy by default e by design, introdotti con il GDPR saranno applicati anche ai droni.

 A maggior ragione i possessori di UAS in grado di raccogliere dati personali dovrebbero essere immatricolati.

Fonti normative

  • Regolamento Ue 2018/1139
  • Regolamento di esecuzione 2019/947 e delegato 2019/945
NORMATIVA DRONI
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