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Orario di lavoro: quali sono i limiti da rispettare?

L’orario di lavoro non deve superare determinati limiti fissati dalla legge. E’ infatti obbligatorio rispettare il riposo giornaliero e settimanale. Vediamo quindi come funzionano gli straordinari.

I lavoratori dipendenti devono rispettare l’orario lavorativo, sembra scontato dirlo, anche se a volte soggetti poco diligenti sottovalutano tale obbligo e altri doveri del lavoratore.

Ad ogni modo è il datore di lavoro a scegliere quando deve lavorare un soggetto, attenendosi a quanto prevede la legge, in modo particolare rispettando particolari vincoli stabiliti per consentire un adeguato recupero fisico e mentale.

Il riferimento normativo è dato dal decreto legislativo 66/2003, che stabilisce la durata di riposo giornalieri e settimanali. In genere non si può lavorare più di 40 ore e ci deve essere, settimanalmente, almeno una giornata libera

Nei contratti collettivi nazionali vengono stabilite in modo preciso le durate in riferimento a specifiche mansioni, anche inferiori al tetto massimo stabilito per legge.

Va sottolineato anche che in alcuni casi può essere richiesto al dipendente di superare tale limite, facendo degli straordinari. Vediamo, quindi, quali sono le regole da rispettare.

Orario di lavoro: cosa dice la legge?

Le norme sull’orario di lavoro hanno l’obiettivo di garantire il recupero delle energie psico-fisiche di un lavoratore, per permettergli di riprendere poi in modo più attivo.

Si tratta di una tematica che interessa i dipendenti ovvero i lavori subordinati, e non gli autonomi. Ci sono, comunque, nuove forme di collaborazioni non genuine alle quali si devono applicare le stesse norme, come previsto dal decreto legislativo 81/2015, poi modificato dal decreto legge 101/2019.
Viene considerato il periodo di tempo, durante il quale un soggetto è impegnato a compiere determinate mansioni, ma anche i momenti in cui quest’ultimo non sta lavorando ma rimane a disposizione del datore di lavoro, ovvero fisicamente presente sul luogo indicato.

Tale disciplina non viene applicata alle seguenti categorie:

  • lavoratori mobili
  • marittimi
  • personale della scuola
  • personale di volo nell’aviazione civile
  • forze di polizia e forze armate
  • addetti al servizio di polizia municipale e provinciale
  • vigilanza privata

Inoltre le disposizioni normative non si applicano se si tratta del corpo nazionale di vigili del fuoco, strutture giudiziarie, penitenziarie, biblioteche, musei e strutture che si occupano di ordine e sicurezza pubblica se sono presenti particolari esigenze.

Se l’orario di lavoro non è misurabile o predeterminabile si fa riferimento soltanto ai riposi obbligatori.

Il riposo giornaliero

I lavoratori dipendenti hanno diritto ad un periodo di riposo, come sancito anche dall’art. 36 della Costituzione italiana, che afferma:

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.​La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Il decreto legislativo 66/2003, invece, stabilisce il cosiddetto riposo giornaliero. ovvero non si parla più di numero massimo di ore lavorative in una singola giornata, come in passato ma dell’esatto opposto.

L’art. 7 parla proprio della necessità di ogni lavoratore di avere 11 ore consecutive di riposo, ogni 24. Si tratta di un obbligo posto a tutela dell’integrità psico-fisica del soggetto, come previsto dall’art. 2 della Costituzione:

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

Di conseguenza, l’orario di lavoro massimo deve essere di 13 ore, sempre rispettando comunque il limite di 40 ore settimanali.

Una deroga a tale obbligo è consentita per i lavori che prevedono orari frazionati, come ad esempio succede per gli addetti alle pulizie o per chi deve essere reperibile, come chi si occupa di manutenzione.

Un soggetto con più rapporti lavorativi deve comunicare ai datori di lavoro l’ammontare delle ore totali, dato che anche in questo caso vale lo stesso obbligo per il riposo giornaliero, come precisato nella circolare n.8 del 2005 del Ministero del Lavoro.

E’ bene precisare che, nel conteggio dell’orario di lavoro e di conseguenza di quello di riposo non devono essere conteggiati i riposi intermedi come ad esempio la pausa pranzo. Quest’ultima è obbligatoria se un soggetto lavora per oltre 6 ore di seguito e viene stabilita nei contratti collettivi.

In particolare nel riposo giornaliero di 11 ore non devono essere conteggiate:

  • soste e pause obbligatorie
  • pausa pranzo
  • pause di durata inferiore a 10 minuti, ad esempio necessarie per andare in bagno
  • pause inferiori a 10 minuti e complessivamente non superiori a 2 ore

La violazione di tale obbligo comporta sanzioni amministrative da un minimo di 100 euro a un massimo di 3 mila euro. Ci può essere una maggiorazione fino a 600 euro a seconda del numero di dipendenti coinvolti.

Il riposo settimanale

Quando si parla di orario di lavoro da rispettare, la legge oltre ad un riposo giornaliero ne prevede anche uno settimanale. In pratica ogni 7 giorni, ci devono essere almeno 24 ore consecutive libere, da cumulare alle 11 giornaliere, quindi in totale 35 ore.

Solitamente tale periodo corrisponde al sabato e alla domenica, Ad ogni modo tale periodo non deve essere per forza fruito ogni 7 giorni, ma calcolato anche in un arco temporale non superiore a 14 giorni.

Ci possono comunque essere delle eccezioni, ad esempio per quanto riguarda il lavoro su turni, o attività che devono essere svolte in particolari periodi della giornata. Ad ogni modo tali deroghe possono avvenire solo se:

  • ci sono degli interessi apprezzabili 
  • viene rispettata la cadenza di un giorni di riposo ogni 6 lavorativi
  • non vengono superati dei limiti di ragionevolezza, in merito alla tutela della salute e sicurezza di dipendenti

In caso di violazioni le sanzioni amministrative vanno da un minimo di 200 euro a un massimo di 10 mila, con una maggiorazione di 2 mila euro a seconda del numero di lavoratori coinvolti.

Orario di lavoro e straordinari

Fino ad ora abbiamo parlato delle norme inerenti all’orario normale di lavoro, ma cosa succede per quanto riguarda gli straordinari?

In alcuni casi può essere necessario richiedere al dipendente di restare al lavoro per più di 40 ore settimanali, magari in un periodo di picco produttivo. Ma cosa dice la legge in merito?

Le prestazioni straordinarie devono essere contenute, ovvero:

  • non si possono superare 48 ore lavorative in un periodo di 7 giorni, calcolate in media in un periodo non superiore a 4 mesi
  • la durata può essere inerente in media a 6 mesi se previsto dal contratto collettivo
  • la durata può essere inerente a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive inerenti all’organizzazione del lavoro

In mancanza di norme di riferimento nei contratti collettivi , il lavoro straordinario è consentito:

  • tramite un accordo tra le parti, ovvero tra lavoratore e datore di lavoro
  • entro 250 ore annuali

Ad ogni modo la retribuzione deve essere effettuata a parte:

  • con una maggiorazione retributiva
  • con riposi compensativi

Il lavoratore può anche essere pagato in modo forfettario se l’orario di lavoro straordinario è continuativo, ovvero è quasi uno standard.

Se non vengono garantiti dei compensi per lavoro straordinario, tuttavia, ci sono delle sanzioni amministrative da 51 euro a 154 euro al giorno per ogni dipendente che ha lavorato oltre i limiti temporali.

Fonti normative

  • Art. 2 Costituzione
  • Art. 36 Costituzione
  • Decreto legislativo 66/2003
DIRITTO DEL LAVORO ORARIO DI LAVORO RIPOSO GIORNALIERO RIPOSO SETTIMANALE
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