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Part time verticale: cos’è e come funziona?

Il part time verticale cos’è? Quali sono le leggi che lo regolano? Il lavoratore quando può chiedere la trasformazione del proprio contratto? Scopriamolo insieme

Iniziamo col dire che il rapporto di lavoro a tempo parziale è attualmente regolato dal Dlgs. n. 81/2015, il quale disciplina questa speciale tipologia contrattuale dove il dipendente è chiamato a prestare l’attività per un numero di ore inferiore rispetto a quello che è il tempo pieno previsto dal contratto collettivo applicato.

Esistono tre tipologie di part-time, ognuna con una particolare distribuzione e quantificazione dell’orario di lavoro. Tra queste, si segnala la figura del part-time verticale in cui la prestazione viene resa a tempo pieno, ma limitatamente ad alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno.

Il dipendente a tempo parziale ha gli stessi diritti dei colleghi a tempo pieno, in termini di retribuzione, periodo di prova, preavviso, maggiorazioni, straordinari. Solo per citare alcuni esempi.

Esistono tuttavia alcune particolarità proprie del lavoro a tempo parziale. Cerchiamo quindi di capire cos’è il part-time verticale e come funziona.

Cos’è il part time verticale?

Nel part-time verticale l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

E’ ad esempio lavoratore part-time chi presta l’attività per 18 ore settimanali ma solo per 3 giorni a settimana quando invece il tempo pieno previsto dal contratto collettivo è pari a 40 ore settimanali su 5 giorni:

  • Lunedì 8 ore;
  • Mercoledì 8 ore;
  • Giovedì 8 ore.

L’introduzione del part-time verticale può avvenire dall’inizio del rapporto o nel corso dello stesso. In quest’ultimo caso si parla di “trasformazione”. Analizziamo entrambe le ipotesi.

La disciplina del contratto a tempo parziale (Dlgs. n. 81/2015) stabilisce che il dipendente possa essere assunto con orario di lavoro part-time, anche a tempo determinato.

Il contratto dev’essere stipulato in forma scritta ai fini della prova. In caso contrario, il lavoratore può chiedere al giudice la trasformazione del rapporto da part-time a tempo pieno.

La lettera d’assunzione dovrà indicare oltre alle clausole dei contratti full-time:

  • Durata della prestazione lavorativa;
  • Collocazione temporale dell’orario.

L’assunzione del dipendente dovrà essere comunicata al Centro per l’Impiego con modello Unilav entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto, indicando tra le altre il numero di ore settimanali di lavoro e il tipo di orario, se full-time o part-time.

Trasformazione in part time verticale

Nel corso del rapporto azienda e dipendente possono accordarsi per trasformare il contratto da tempo pieno a part-time verticale o viceversa. L’accordo deve risultare da apposito atto scritto e la trasformazione dev’essere comunicata al Centro per l’Impiego con modello Unilav entro 5 giorni.

Il rifiuto del lavoratore di modificare l’orario di lavoro non costituisce motivo di licenziamento.

E’ altresì possibile trasformare il contratto da part-time orizzontale / misto a verticale e viceversa. Anche in questo caso è necessario stipulare un accordo scritto e comunicare l’evento al Centro per l’impiego entro 5 giorni dalla data da cui decorre la trasformazione, sempre con modello Unilav.

In caso di assunzioni part-time il datore deve informare il personale già dipendente a tempo pieno, occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, e prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione.

Hanno priorità di trasformazione da tempo pieno a part-time i lavoratori:

  • Con coniuge, figli o genitori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti;
  • Che assiste una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che assuma connotazione di gravità, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua perché incapace di compiere gli atti quotidiani della vita;
  • Con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap.

Hanno invece diritto alla trasformazione in part-time:

  • I lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti con ridotta capacità lavorativa. A richiesta del soggetto il rapporto potrà essere trasformato nuovamente a tempo pieno quando lo stato di salute lo renderà possibile;
  • I lavoratori in luogo del congedo parentale o nei limiti del congedo parentale ancora spettante, a condizione che la riduzione non sia superiore al 50% dell’orario a tempo pieno;
  • Lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto alla pensione di vecchiaia possono, d’accordo con il datore, ridurre l’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% per un periodo pari a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e quella di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Da ultimo, chi ha in passato trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a part-time ha diritto di precedenza per tornare full-time, a fronte di nuove assunzioni a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o mansioni di pari livello e categoria legale.

Part time verticale: come modificare l’orario di lavoro

In costanza di part-time verticale, le parti possono accordarsi per modificare l’orario settimanale o i giorni in cui dev’essere resa la prestazione.

Come per le trasformazioni, anche le modifiche di orario devono risultare da atto scritto, firmato dal datore di lavoro e per accettazione dal dipendente. Lo scritto riporterà la distribuzione dell’orario di lavoro precisando l’intervallo temporale, ad esempio:

  • Lunedì 8 ore, dalle 08,30 alle ore 16,30;
  • Giovedì 6 ore, dalle 08,30 alle ore 14,30.

Tipologie di part time verticale

Se il CCNL lo prevede azienda e dipendente possono introdurre le cosiddette “clausole elastiche” che consentono di modificare la durata e la collocazione oraria della prestazione lavorativa senza dover di volta in volta stipulare un apposito accordo scritto.

Nei casi in cui il CCNL applicato non disciplina le clausole elastiche, queste possono essere pattuite presso le commissioni di certificazione.

In generale le clausole elastiche consentono di:

  • Distribuire diversamente la prestazione lavorativa nell’arco della giornata, settimana, mese o anno;
  • Estendere la durata della prestazione lavorativa fino al limite dell’orario a tempo pieno.

Le clausole possono essere introdotte in sede di assunzione o nel corso del rapporto, a condizione che ciò risulti da apposito atto scritto. L’eventuale diniego del dipendente non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Il dipendente soggetto alle clausole elastiche ha diritto:

  • Ad un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, fatte salve diverse intese tra le parti;
  • Alle maggiorazioni previste dal contratto collettivo applicato.

Riprendiamo l’esempio del dipendente con part-time verticale a 12 ore settimanali:

  • Lunedì 6 ore dalle 10,00 alle 16,00;
  • Mercoledì 4 ore dalle 08,00 alle 12,00;
  • Giovedì 2 ore dalle 09,00 alle 11,00.

In virtù dell’introduzione delle clausole elastiche, l’azienda comunica al dipendente che il giorno 19 agosto (Lunedì) dovrà svolgere l’attività per 7 ore anziché 6.

Il datore potrebbe anche modificare la collocazione dell’orario di lavoro: ad esempio sempre il Lunedì 19 agosto la fascia sarebbe 14,00 – 20,00 anziché 10,00 – 16,00.

Come già si è accennato esistono altre due tipologie di part-time oltre a quello verticale:

  • Orizzontale, in cui la riduzione è prevista in relazione al normale orario giornaliero di lavoro (è il caso del dipendente che lavora tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 quando il tempo pieno è invece di 40 ore dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17);
  • Misto, caratterizzato da una combinazione di part-time verticale e orizzontale, ad esempio il dipendente che da gennaio a giugno lavora tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 in regime di part-time orizzontale, mentre da luglio a dicembre è impegnato per 8 ore al giorno ma limitatamente al mercoledì e al giovedì quindi in regime di part-time verticale.

Bonus part time verticale

Quella che è la Legge di Bilancio 2022 ha una grande novità: il bonus part time dedicato ai lavoratori con ciclo verticale.
Si tratta di un contributo disciplinato dall’articolo 1, comma 971 della Legge di Bilancio 2022 a cui sono stati dedicati 30 milioni di euro come fondo per gli anni 2022 e 2023 e prevede un aiuto economico per tutti i lavoratori dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.
Questo bonus ha l’evidente finalità di sostenere il reddito per i periodi in cui non si svolge attività lavorativa, difatti non è stato emesso come un Bonus Covid per la situazione pandemica, ma bensì per una condizione tipica per questa categoria di lavoratori.

DIRITTO DEL LAVORO PART TIME VERTICALE TEMPO PARZIALE
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