Il part time verticale cos’è? Quali sono le leggi che lo regolano? Il lavoratore quando può chiedere la trasformazione del proprio contratto? Scopriamolo insieme
Iniziamo col dire che il rapporto di lavoro a tempo parziale è attualmente regolato dal Dlgs. n. 81/2015, il quale disciplina questa speciale tipologia contrattuale dove il dipendente è chiamato a prestare l’attività per un numero di ore inferiore rispetto a quello che è il tempo pieno previsto dal contratto collettivo applicato.
Esistono tre tipologie di part-time, ognuna con una particolare distribuzione e quantificazione dell’orario di lavoro. Tra queste, si segnala la figura del part-time verticale in cui la prestazione viene resa a tempo pieno, ma limitatamente ad alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno.
Il dipendente a tempo parziale ha gli stessi diritti dei colleghi a tempo pieno, in termini di retribuzione, periodo di prova, preavviso, maggiorazioni, straordinari. Solo per citare alcuni esempi.
Esistono tuttavia alcune particolarità proprie del lavoro a tempo parziale. Cerchiamo quindi di capire cos’è il part-time verticale e come funziona.
Nel part-time verticale l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
E’ ad esempio lavoratore part-time chi presta l’attività per 18 ore settimanali ma solo per 3 giorni a settimana quando invece il tempo pieno previsto dal contratto collettivo è pari a 40 ore settimanali su 5 giorni:
L’introduzione del part-time verticale può avvenire dall’inizio del rapporto o nel corso dello stesso. In quest’ultimo caso si parla di “trasformazione”. Analizziamo entrambe le ipotesi.
La disciplina del contratto a tempo parziale (Dlgs. n. 81/2015) stabilisce che il dipendente possa essere assunto con orario di lavoro part-time, anche a tempo determinato.
Il contratto dev’essere stipulato in forma scritta ai fini della prova. In caso contrario, il lavoratore può chiedere al giudice la trasformazione del rapporto da part-time a tempo pieno.
La lettera d’assunzione dovrà indicare oltre alle clausole dei contratti full-time:
L’assunzione del dipendente dovrà essere comunicata al Centro per l’Impiego con modello Unilav entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto, indicando tra le altre il numero di ore settimanali di lavoro e il tipo di orario, se full-time o part-time.
Nel corso del rapporto azienda e dipendente possono accordarsi per trasformare il contratto da tempo pieno a part-time verticale o viceversa. L’accordo deve risultare da apposito atto scritto e la trasformazione dev’essere comunicata al Centro per l’Impiego con modello Unilav entro 5 giorni.
Il rifiuto del lavoratore di modificare l’orario di lavoro non costituisce motivo di licenziamento.
E’ altresì possibile trasformare il contratto da part-time orizzontale / misto a verticale e viceversa. Anche in questo caso è necessario stipulare un accordo scritto e comunicare l’evento al Centro per l’impiego entro 5 giorni dalla data da cui decorre la trasformazione, sempre con modello Unilav.
In caso di assunzioni part-time il datore deve informare il personale già dipendente a tempo pieno, occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, e prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione.
Hanno priorità di trasformazione da tempo pieno a part-time i lavoratori:
Hanno invece diritto alla trasformazione in part-time:
Da ultimo, chi ha in passato trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a part-time ha diritto di precedenza per tornare full-time, a fronte di nuove assunzioni a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o mansioni di pari livello e categoria legale.
In costanza di part-time verticale, le parti possono accordarsi per modificare l’orario settimanale o i giorni in cui dev’essere resa la prestazione.
Come per le trasformazioni, anche le modifiche di orario devono risultare da atto scritto, firmato dal datore di lavoro e per accettazione dal dipendente. Lo scritto riporterà la distribuzione dell’orario di lavoro precisando l’intervallo temporale, ad esempio:
Se il CCNL lo prevede azienda e dipendente possono introdurre le cosiddette “clausole elastiche” che consentono di modificare la durata e la collocazione oraria della prestazione lavorativa senza dover di volta in volta stipulare un apposito accordo scritto.
Nei casi in cui il CCNL applicato non disciplina le clausole elastiche, queste possono essere pattuite presso le commissioni di certificazione.
In generale le clausole elastiche consentono di:
Le clausole possono essere introdotte in sede di assunzione o nel corso del rapporto, a condizione che ciò risulti da apposito atto scritto. L’eventuale diniego del dipendente non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Il dipendente soggetto alle clausole elastiche ha diritto:
Riprendiamo l’esempio del dipendente con part-time verticale a 12 ore settimanali:
In virtù dell’introduzione delle clausole elastiche, l’azienda comunica al dipendente che il giorno 19 agosto (Lunedì) dovrà svolgere l’attività per 7 ore anziché 6.
Il datore potrebbe anche modificare la collocazione dell’orario di lavoro: ad esempio sempre il Lunedì 19 agosto la fascia sarebbe 14,00 – 20,00 anziché 10,00 – 16,00.
Come già si è accennato esistono altre due tipologie di part-time oltre a quello verticale:
Quella che è la Legge di Bilancio 2022 ha una grande novità: il bonus part time dedicato ai lavoratori con ciclo verticale.
Si tratta di un contributo disciplinato dall’articolo 1, comma 971 della Legge di Bilancio 2022 a cui sono stati dedicati 30 milioni di euro come fondo per gli anni 2022 e 2023 e prevede un aiuto economico per tutti i lavoratori dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.
Questo bonus ha l’evidente finalità di sostenere il reddito per i periodi in cui non si svolge attività lavorativa, difatti non è stato emesso come un Bonus Covid per la situazione pandemica, ma bensì per una condizione tipica per questa categoria di lavoratori.
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