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Pignoramento immobile in comunione: la legge

Quando parliamo di pignoramento, dobbiamo pensare che esso nasce sempre da un debito non pagato, per il quale i creditori hanno avviato l’espropriazione forzata dei beni del soggetto debitore, compresi gli immobili di sua proprietà.

​Pignoramento immobile in comunione

Durante una separazione, sono tanti i motivi per i quali i due coniugi continuano a battibeccare, uno fra tanti l'immobile in comunione dei beni. 

Quando uno dei due coniugi risulta essere un soggetto debitore, allora viene avviata la partica di pignoramento dell'immobile in comunione.

​Comunione ordinaria e comunione legale

Quando parliamo di comunione dei beni, dobbiamo prima comprendere bene una sostanziale differenza: quella tra comunione detta "ordinaria" e comunione legale.

  • Ordinaria: esiste una comproprietà, ma ben divisa per ogni singolo proprietario.
  • Legale: non esistono quote, ma ognuno è proprietario di tutto il complesso del bene.

La comunione legale fa riferimento a tutti i beni, in questo caso immobili, acquistati dalla copia dopo il matrimonio, anche nel caso in cui, all'atto d'acquisto è intervenuto uno solo dei due coniugi. Ricordiamo che, però, per disporre della comunione dei beni entrambi i coniugi devono essere favorevoli e prestare consenso.

Purtroppo, però, il regime della comunione dei beni, implica che, qualora uno dei due coniugi contragga debiti personali, il pignoramento dell'immobile in comunione andrà ad intaccare anche la parte di proprietà del coniuge estraneo al debito.

Pignoramento: cos'è?

Nella giurisprudenza italiana si definisce pignoramento l'atto con cui viene dato il via alla pratica di espropriazione forzata.

La pratica di pignoramento ha la funzione di vincolare e di sottrarre i beni al soggetto debitore. Va detto, però che, se trascorsi 90 giorni, il bene non è stato né venduto, né, tantomeno è stata richiesta la sua assegnazione, il pignoramento perde validità.

​Immobile in comunione

Nel caso in cui il bene immobile è in comunione, la Cassazione è decisamente favorevole, infatti, ne è la conferma una delle ultime ordinanze sul tema, che si ricollega, anche, ad un precedente orientamento, secondo il quale può esserci il pignoramento di un immobile in comunione. Poi, dopo la vendita giudiziaria, la metà del ricavato deve essere data al coniuge non debitore.

Nel momento del matrimonio, per i coniugi, l’acquisizione della quota di proprietà, rispettivamente al 50% è automatica, a meno che entrambi i coniugi non abbiano espressamente manifestato la volontà di escludere l’immobile dalla comunione dei beni, per iscritto, durante l'atto di compravendita.

​Chi paga?

Nel caso del pignoramento dell'immobile in comunione, i soggetti creditori potranno sempre avvalersi sui beni, sia senza limiti, ovvero per l'importo intero del credito, nel caso in cui l'obbligazione era stata contratta da entrambi i coniugi, congiuntamente; sia nei limiti del valore che corrisponde alla quota singola di ognuno dei coniugi, quindi del 50%, qualora l'obbligazione era stata contratta solo da uno dei due coniugi. 

In tal caso, i creditori tenteranno, prima, di avvalersi sui beni personali del coniuge obbligato e, se ciò non è possibile o non raggiunge la somma dovuta, allora potranno passare ai beni in comunione, immobili compresi.

È possibile il pignoramento dell'immobile in comunione?

Con la sentenza n.6575 del 14 Marzo 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che il pignoramento dell'immobile in comunione è possibile ed il bene potrà essere venduto all'asta interamente e non solo per la quota al 50%; vale a dire che la quota a metà non intralcia il processo di pignoramento. Anche perché, a dirla tutta, renderebbe la vendita molto più difficile, in quanto l'immobile sarebbe meno appetibile ai fini commerciali.

Ovviamente, va precisato che, il coniuge non obbligato e, quindi, estraneo al debito, dopo la vendita tramite asta giudiziaria, avrà diritto ad ottenere la metà della somma ricavata dalla vendita dell'immobile.

Conseguenze

Come ogni sentenza, anche questa ha portato con sé tutta una serie di conseguenze pratiche, sia per i creditori, sia per entrambi i coniugi.

Una fra tante è che il coniuge non obbligato non potrà considerarsi estraneo, ma assumerà il ruolo di soggetto passivo del pignoramento; inoltre, la notifica dell'atto di pignoramento, dovrà essere comunicato ad entrambi i coniugi, anche al non debitore, secondo l'ex art. 498 c.p.c..

È giusto precisare anche che, in presenza di un pignoramento dell'immobile in comunione, lo scioglimento della comunione legale dei beni avverrà limitatamente al bene in questione.

​Il coniuge non debitore

Nel caso del pignoramento dell'immobile in comunione, il coniuge non debitore non potrà, nella maniera più assoluta, annullare gli atti della procedura esecutiva, separare o frazionare il bene.

Potrà, invece, a differenza del coniuge obbligato, contestare l'improcedibilità del pignoramento dell'immobile in comunione, solo se la procedura fosse riferita, unicamente, ad una sola quota del bene e non su tutta la sua completezza.

​Conclusioni

In conclusione, possiamo precisare e dire che il pignoramento dell'immobile in comunione deve essere effettuato dai creditori soltanto quando non sono presenti altri beni del coniuge obbligato che non rientrano nella comunione legale e che, per valore, sono sufficienti a soddisfare il credito.

Nel caso in cui avvenga il pignoramento dell'immobile in comunione, ma sussistono altri beni di proprietà esclusiva del coniuge obbligato, allora il coniuge non debitore potrà opporsi all'esecuzione. A questo punto, infatti, il giudice potrà escludere dal pignoramento l'immobile in comunione, estendendo l'esecuzione sui beni personali del coniuge obbligato.

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