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Querela di falso: cos’è e come funziona?

La querela di falso è uno strumento processuale civilistico che consente di contestare l'autenticità di un documento chiedendo che ne venga accertata la falsità. Vediamo in cosa consiste e come è disciplinata dal nostro sistema processuale civile.

Cos’è la querela di falso?

Quando la produzione della prova documentale non può essere disconosciuta perché si tratta di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata, è possibile solo ricorrere alla querela di falso.

Disciplinata dagli articoli 221 e seguenti del codice di procedura civile, la querela di falso si può proporre sia in via incidentale (ossia all'interno del procedimento in cui il documento è stato prodotto), sia in via principale instaurando un autonomo procedimento per far dichiarare la non autenticità del documento.

Se proposta in corso di causa il giudice deve innanzitutto sentire la parte che ha prodotto il documento per chiedere se intende avvalersene in giudizio. Se la parte dichiara di non volerlo di non volersene avvalere il documento non è utilizzabile in causa punto se invece la parte intende avvalersi del documento il giudice apre il giudizio sull'autenticità e dispone i mezzi istruttori necessari ad accertare la falsità. 

Quali sono i presupposti?

Il procedimento per querela di falso, per costante indirizzo della giurisprudenza, ha il fine di privare "un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a ‘far fede', a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge.

Per cui, la querela di falso può essere proposta soltanto allo scopo di togliere a un documento (atto pubblico o scrittura privata) la sua idoneità a far fede come prova di determinati rapporti.

La falsità può investire il profilo estrinseco del documento (si parla di c.d. falsità materiale), ovvero nella sua "genuinità", manifestandosi sia nelle forme della contraffazione (ad es. la formazione del documento da parte di chi non ne è l'autore apparente) che dell'alterazione (ad es. la modifica del documento originale).

Quando invece la falsità concerne la "verità" del documento, ossia l'enunciazione falsa del suo contenuto si parla di "falsità ideologica", la quale, per la giurisprudenza, può formare oggetto di querela di falso, limitatamente per ciò che concerne l'"estrinseco" del documento, come nel caso dell'atto pubblico del notaio che falsamente attesta la veridicità di una dichiarazione compiuta innanzi a lui.

Legittimato a proporre querela di falso è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio.

Come si propone una querela di falso?

La querela di falso può essere proposta in via principale ma anche in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio e fino a che la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

Ai fini della proponibilità della querela di falso, l'art. 221 c.p.c. non pone limitazioni di sorta quanto al grado e allo stato del giudizio "proprio in considerazione della particolarità del rimedio e delle rigorose forme che ne disciplinano l'esperimento" (Cass. n. 8162/2012).

La previsione, secondo la giurisprudenza, va intesa "nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, quindi al più tardi entro l'udienza di precisazione delle conclusioni" (cfr. Cass. n. 17900/2011 che ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso proposta con la memoria di replica).

La querela di falso può essere proposta con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza, personalmente dalla parte o a mezzo del difensore munito di procura speciale.

In quest'ultimo caso, la procura speciale, idonea a permettere al procuratore la proposizione della querela di falso, deve contenere la specificazione del documento (o dei documenti) che la parte vuole impugnare.

Ad ogni modo, l'atto, che sia ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità.

Quanto al contenuto, per l'espresso disposto dell'art. 221 c.p.c., la querela deve contenere, a pena di nullità, "l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità", non potendo essere dedotti nuovi elementi dalla parte successivamente alla proposizione della querela stessa..

Secondo la legge, infatti, la querela civile di falso, sia principale sia incidentale, può proporsi in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

Dunque, la querela di falso non è più proponibile contro quel documento, la cui verità sia stata dichiarata per sentenza irrevocabile in giudizio di falso civile e penale.

Dunque, la legge preclude la querela di falso ogni volta che una sentenza (civile o penale) abbia accertato con efficacia di giudicato l’esistenza di un determinato diritto o situazione giuridica, in forza di una prova documentale rilevante per la decisione ed implicitamente ritenuta genuina, non essendo stata proposta alcuna azione (principale o incidentale) di falso.

Il procedimento

Quando una parte propone querela di falso in corso di causa, il giudice, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., interpella la parte che ha prodotto il documento per chiedere se intende valersene in giudizio (c.d. "interpello").

Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in giudizio e la querela non ha seguito.

Ai fini dell'accertamento sulla falsità del documento, il giudice ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei e rilevanti e dispone anche i modi e i termini della loro assunzione.

La sentenza sulla falsità del documento, secondo quanto disposto dall'art. 225 c.p.c., è pronunciata sempre dal tribunale in composizione collegiale, anche se il processo si svolge innanzi al giudice istruttore, il quale può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito.

In questo caso, su istanza di parte, il G.I. può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sé relativamente alle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.

Possono dunque configurarsi, all'esito della fase decisoria, tre diverse situazioni

  • il giudice istruttore sospende l'intero giudizio e rimette la decisione sulla querela al collegio;
  •  il G.I. rimette la causa al collegio, sia per la decisione sulla querela che per il merito; 
  • il giudice, infine, può scindere il merito della causa, disponendo la prosecuzione limitatamente alle domande che egli reputa indipendenti dalla questione della falsità, rimettendo, invece, quest'ultima al collegio. 

La sentenza che decide sulla querela di falso da parte del collegio è soggetta ai normali mezzi di impugnazione. Anche laddove, secondo la giurisprudenza, "il procedimento di merito nel cui ambito l'atto è stato prodotto sia un procedimento speciale, ovvero abbia come epilogo una sentenza non soggetta ad appello".

QUERELA DI FALSO
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