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Reato continuato: cos’è e come viene punito?

Un reato continuato si ha quando uno stesso soggetto viola una medesima norma (o diverse disposizioni di Legge) per giungere a realizzare un unico disegno criminoso.

La violazione in questione può avvenire anche in tempi diversi, la peculiarità di questo illecito sta nel fine unico che c’è alla base delle azioni criminose, che lo differenzia dall’ipotesi del concorso materiale.

Sulla questione dell’unico disegno criminoso si aprono due strade che portano ad altrettante considerazioni. Una tesi sostiene che il medesimo disegno criminoso sia frutto di un programma unico, pensato e organizzato in una singola occasione. Suddetta tesi però, è da obiettare perché altrimenti qualsiasi reato seriale sarebbe da assoggettare al reato continuato.

La seconda tesi, invece, quella considerata più veritiera, sostiene che sia l’unicità del fine ultimo, dietro al quale c’è il medesimo disegno criminoso, a rappresentare l’essenza del reato continuato. Inoltre, una volta constatata l’unicità dello scopo, vanno considerati anche altri elementi, quali:

         La distanza temporale tra i fatti commessi;

          La tipologia dei reati;

          La causale;

          Il modo e il tempo;

          L’omogeneità delle violazioni;

          La sistematicità;

Quando si parla di pluralità di azioni, è importante considerare che queste vengono compiute in modo da poter essere raggruppate all’interno di un’azione giuridicamente unitaria. Ne scaturisce che ad esempio, il furto di un medesimo oggetto (ad esempio dei temperamatite all’interno di uno stesso negozio) non può considerarsi reato continuato, ma solamente furto.

Cosa dice la legge in tema di reato continuato?

Quando si parla di reato continuato si fa riferimento all’art. 81 del codice penale che prevede una pena da infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, nel caso di chi commette più volte l’inosservanza della stessa norma.

Inoltre per l’art. 81 ha importanza il fatto che gli illeciti commessi siano dotati di caratteristiche fondamentali comuni.

Come valutare la pena in caso di reato continuato?

Le questioni da valutare per l’applicazione della pena sono sostanzialmente tre:

1.        Considerazione del reato più grave: c’è da fare una distinzione tra la valutazione in astratto e in concreto, inizialmente la giurisprudenza propendeva per la valutazione in astratto, tenendo conto del fatto che il legislatore considerava “più grave” il reato commesso; successivamente la giurisprudenza si è orientata per la valutazione in concreto dato che l’art. 81 fa riferimento alla violazione e non alla pena più grave. Il reato è quindi punito con la pena edittale massima più alta.

2.        Sanzioni di specie e genere diversi: Le pene di specie diversa non causano particolari problematiche, in quanto, se per un reato è prevista la reclusione e per un altro l’arresto, la prima sarà evidentemente la pena più grave tra le due. Differente è il caso delle pene di genere diverso, perché se per un reato è prevista la reclusione e per l’altro solo una sanzione pecuniaria, va da sé che il più grave sia la detenzione, anche se occorre elaborare il calcolo correttamente. È stato proposto da qualcuno di far scontare la pena detentiva aumentando il numero dei giorni di reclusione in modo da trasformare questo allungamento in una pena pecuniaria corrispondente. La giurisprudenza però, tiene a considerare distinte le due tipologie di pene applicando una pena complessiva in riferimento ad entrambe.

3.        Circostanze aggravanti e attenuanti: il giudice deve tener conto delle attenuanti generiche in riferimento alle imputazioni per le quali sono riconosciute tali attenuanti, considerando altresì il peso delle circostanze aggravanti. Ad ogni modo, per generare un giudizio bisogna tener conto alla totalità del danno causato dalla totalità delle violazioni, difettando così una norma che consideri il reato come una pluralità risultante da episodi isolati tra loro. (Cass. Pen., sez. II, sentenza 21 ottobre 2000, n. 10811)

L’art. 81 del codice penale è stato modificato per ampliare la portata applicativa della norma, questo è avvenuto in seguito alla riforma della legge n. 220 del 1974 di conversione del decreto legge n. 99 del 1974. Poi, l’art. 81 è stato nuovamente modificato con la legge n°251 del 2005 con l’aggiunta del quarto comma secondo cui:

“fermo restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave”.

Reato continuato: quali sono le sanzioni?

In conclusione, in caso di reato continuato si procede applicando la pena del cumulo giuridico, ovvero, la pena determinata dall’art. 81 comma 1 secondo cui “la pena da infliggersi è quella per la violazione più grave aumentata sino al triplo.

Inoltre, in relazione alla sua struttura, il reato continuato è da considerarsi unico ai fini della pena e autonomo ai fini dell’applicazione di istituti come la prescrizione o la concessione del decreto di amnistia.

Ad ogni modo la pena da applicare non potrà essere superiore a quella applicabile a norma degli articoli precedenti.

Fonti normative:

Art. 81 del Codice Penale 

REATO CONTINUATO REATO ARTICOLO 81
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