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Regioni a statuto speciale: quali sono

In Italia ci sono 5 regioni a statuto speciale: Friuli Venezia-Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. Delle 20 regioni italiane, queste 5 hanno maggiore autonomia gestionale e finanziaria.

Si tratta di terre di confine e isole, caratterizzate da particolarità storiche e culturali, istanze autonomiste, nonché dalla presenza di minoranze da tutelare. 

La possibilità di un’organizzazione decentrata è prevista dalla nostra stessa Costituzione, che riconosce le autonomie locali e conferisce loro dei poteri. Le autonomie locali sono i Comuni, le Province e le Regioni, tra le quali sono state designate come speciali le 5 che abbiamo visto.

In questo articolo approfondiamo le tematiche legate alle Regioni a statuto speciale: quando sono state istituite, in cosa si differenziano dalle Regioni ordinarie e quali sono i tipi di autonomia che hanno.


Quali sono e quando sono state istituite le Regioni a statuto speciale

La nascita dell’esigenza di concedere forme particolari di autonomia è nata dopo la Seconda guerra mondiale, nel momento in cui sorgeva l’esigenza di ricostruire e ridefinire il Paese.

Fu nel 1944, infatti, che vennero istituiti l’Alto commissario per la Sardegna e l’Alto commissario per la Sicilia.

La prima Regione a statuto speciale fu la Sicilia, istituita con Regio Decreto n. 455/1946 (prima ancora che fosse approvata la Costituzione).

Negli anni successivi venne poi istituita la Circoscrizione autonoma della Valle d’Aosta e nel 1948 lo statuto speciale venne assegnato anche alla Sardegna.

Vennero quindi riconosciute le autonomie speciali nell’art. 116 della Costituzione, che entrò in vigore il 1^ gennaio 1948. Venne stabilito anche che le forme e condizioni particolari di autonomia di queste Regioni avrebbero dovuto essere previste dai rispettivi statuti speciali, adottati con legge costituzionale.

L’art. 116, al comma 2, stabilisce anche che la Regione Trentino-Alto Adige è composta dalle Province autonome di Trento e Bolzano, riconoscendole come enti autonomi speciali.

Infine, solo nel 1963 venne approvato lo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, che quindi è stata l’ultima Regione a statuto speciale ad essere costituita.


Regioni a statuto speciale: perché sono state istituite

La Costituzione, nel definire quali sono le Regioni speciali, non accenna minimamente alle motivazioni per le quali sono state scelte proprio queste 5 Regioni, tra tutte.

Diverse sono le teorie che sono state avanzate per individuare i presupposti della concessione di forme particolari di autonomia a queste Regioni:

  • Alcuni ritengono che le ragioni stiano nella storia particolare che le caratterizza, come ad esempio per il Trentino-Alto Adige.
  • Altri riconoscono la motivazione nell’esigenza di tutelare le minoranze linguistiche presenti sui territori (questa teoria però non può valere per la Sicilia e la Sardegna).
  • Per altri ancora la ragione è di carattere economico, considerando che, al momento della loro istituzione, questi territori di confine erano in forte povertà e l’assegnazione di una maggiore autonomia poteva rappresentare una spinta per la ripresa economica.
  • In particolare per le isole, alcuni ritengono che la maggiore autonomia sia stata concessa anche per frenare le tendenze separatiste nate nell’immediato dopoguerra.

Nel silenzio della Costituzione, possiamo ritenere valide queste teorie solo se prese complessivamente. In caso contrario non giustificherebbero a pieno le concessioni di autonomie speciali.


Differenze con le Regioni ordinarie

Gli statuti delle Regioni speciali sono adottati con legge costituzionale e contengono le disposizioni di forma e condizioni particolari delle stesse, come stabilito dall’art. 116 Cost.

Da questa premessa si può già intuire come le differenze principali tra Regioni a statuto speciale e Regioni ordinarie risiedono sia nella forma che nella sostanza:

  • Gli statuti speciali sono fonti costituzionali, in quanto si rapportano direttamente con la Costituzione, mentre gli statuti ordinari sono fonti di primo livello, subordinate alla Costituzione.
  • Gli statuti speciali sono adottati e revisionati con legge costituzionale, come visto, mentre quelli ordinari sono approvati con legge regionale.

Inoltre, le Regioni autonome possono deliberare leggi statutarie. Le particolarità di queste, rispetto alle leggi regionali ordinarie, sono le seguenti:

  • Per essere emanate, necessitano di una sola approvazione a maggioranza assoluta del Consiglio regionale.
  • Su richiesta del Governo, entro 30 giorni dalla pubblicazione possono essere sottoposte a controllo preventivo di costituzionalità.
  • Su richiesta di 1/5 dei consiglieri regionali o di 50.000 elettori, entro 3 mesi dalla pubblicazione possono essere confermate con un referendum preventivo.


Regioni a statuto speciale: quali tipi di autonomia

Le forme e condizioni particolari di cui queste Regioni godono si possono far rientrare in 3 forme di autonomia: legislativa, amministrativa e finanziaria.

Dal punto di vista dell’autonomia legislativa, la Costituzione prevede tre tipi di potestà:

  • Esclusiva, che prevale su quella nazionale
  • Concorrente, come quella delle Regioni ordinarie ma su materie diverse
  • Integrativa o attuativa della legislazione statale in determinate materie, per adeguarla alle esigenze regionali.

Le materie di potestà legislativa esclusiva variano da regione a regione. Principalmente riguardano gli enti locali, i lavori pubblici, il turismo, l’urbanistica, l’agricoltura e la pesca.

Per quanto riguarda l’autonomia amministrativa, le Regioni speciali si basano sul parallelismo delle funzioni, per il quale hanno la competenza amministrativa in ogni materia nella quale hanno potestà legislativa.

Inoltre, fatto che peraltro costituisce un’altra differenza rispetto alle Regioni ordinarie, nelle Regioni a statuto speciale vige la delega di esercizio della potestà amministrativa ai Comuni da parte della Regione.

L’autonomia finanziaria, infine, consiste sostanzialmente in un regime fiscale differenziato di cui godono le Regioni speciali, le quali possono istituire tributi propri (le Regioni ordinarie possono farlo solo dal 2001, in seguito alla riforma del Titolo V).

La Sicilia, tra le 5 Regioni speciali, è l’unica che trattiene a livello locale tutti i tributi raccolti nel suo territorio. La Valle d’Aosta e il Trentino-Alto Adige trattengono invece il 90% dei tributi, mentre la Sardegna il 70% della tassazione Irpef e il 90% sulle altre imposte. 

Il Friuli-Venezia Giulia trattiene anch’esso localmente i tributi, ma in misura leggermente inferiore: il 45% dell’Irpeg, il 60% dell’Irpef, l’80% dell’Iva e il 90% della tassa sui consumi di energia elettrica.


Fonti normative:

  • Art. 114 Cost.
  • L. Cost. n. 3/1948
  • Art. 117 Cost.
REGIONI A STATUTO SPECIALE COSTITUZIONALE
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