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Registro delle imprese: chi è obbligato a iscriversi?

Il Registro delle imprese impone l’obbligo della registrazione ad alcune categorie di imprenditori. L’iscrizione ha scopo pubblicistico, in quanto permette a chiunque di disporre di informazioni o dati inerenti ad esse.


Si tratta di un registro pubblico, istituito presso la Camera di Commercio, con l’obiettivo di assicurare piena pubblicità ai dati delle imprese iscritte.

Tutte le informazioni vengono custodite sotto la vigilanza di un giudice scelto dal presidente del tribunale di ogni capoluogo di provincia. Lo strumento è regolato dalle norme disposte dalla legge 580/1993.

La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione vengono effettuate attraverso tecniche informatiche e l’ufficio incaricato deve assicurare la completezza e la tempestività dell’informazione su tutto il territorio del nostro Paese.

Cos’è il Registro delle Imprese?

L’art. 2188 c.c. sottolinea che:

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico.

L’ufficio deve svolgere compiti specifici previsti dalla legge 580/1993 e in particolare dal regolamento di attuazione 581/1995. In sostanza esso deve esercitare i seguenti compiti:

  • predisposizione, tenuta, conservazione e gestione dei dati secondo tecniche informatiche
  • rilascio dei certificati di iscrizione o annotazione a chiunque lo richieda, anche per via telematica. Possono essere forniti tutti i certificati o atti registrati
  • rilascio in copia integrale o parziale di atti per i quali è previsto il deposito, come sancito dalle norme di riferimento

Sotto la vigilanza del ministero, la Camera di Commercio provvede anche alla tenuta del REA, e al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e annotazioni.

In base a quanto abbiamo detto fino ad ora risulta evidente che l’iscrizione abbia una doppia efficacia, cioè:

  • positiva: soggetti terzi infatti non possono opporsi sottolineando l’ignoranza di alcuni fatti, dato che si presumono essere noti, una volta iscritti
  • negativa: fatti che non sono iscritti non sono opponibili a terzi

In sostanza qualsiasi fatto o atto iscritto nel registro delle imprese presuppone la presunzione di conoscenza assoluta. Al contrario ciò che non è presente rientra nell’ambito della presunzione di ignoranza relativa, cioè è ammessa la prova contraria.

L’efficacia della registrazione, quindi, è:

  • dichiarativa: come sottolineato gli atti diventano opponibili a terzi
  • costitutiva: solo in seguito alla registrazione le società di capitali e cooperative acquistano personalità giuridica. Per quanto riguarda invece le società semplici, i piccoli imprenditori la funziona è di mera pubblicità, ovvero ha lo scopo di rendere pubblica la notizia. Ad ogni modo se ciò non avviene le stesse sono considerate ugualmente valide.

Chi è obbligato a iscriversi?

Nelle righe precedenti abbiamo sottolineato l’importanza del registro delle imprese, per potere dichiarare l’apertura di un’attività in modo pubblico e per avere una personalità giuridica. Ma, esattamente, chi è obbligato a rispettare tale adempimento?

Il codice civile sottolinea in modo chiaro quali sono i soggetti obbligati ad iscriversi, ovvero:

  • le società
  • gli enti pubblici che svolgono un’attività commerciale
  • l’imprenditore commerciale
  • i consorzi che hanno attività esterne

Ad ogni modo non si deve procedere soltanto con l’iscrizione iniziale, ma devono essere riportati tutti i fatti e gli atti importanti della vita d’impresa.

Ciò significa che, oltre alla nascita vengono iscritte anche le successive modificazioni e trasformazioni. Inoltre, deve essere iscritto anche il provvedimento di estinzione.

Cosa comporta?

Come abbiamo sottolineato l’iscrizione nel registro delle imprese ha lo scopo di rendere note a terzi le informazioni inerenti alle attività imprenditoriali commerciali. Proprio per questo motivo si dice che la stessa ha un valore di pubblicità dichiarativa, tutto ciò che viene iscritto, infatti, può essere fatto valere contro terzi.

D’altro canto le informazioni non presenti si presumono ignorate da terzi.

Ad esempio, prima di accettare delle proposte da parte di rappresentanti d’impresa è sempre utile consultare il registro per verificare che la qualifica sia corretta.

A tal proposito va sottolineato che chiunque ha il diritto di consultare le informazioni, essendo disponibili pubblicamente. In sostanza è possibile accedere ad esse attraverso i terminali dell’Ufficio o collegandosi al sistema.

Come si effettua?

Alcuni soggetti, come abbiamo evidenziato, hanno l’obbligo di iscriversi al registro delle imprese. Ma come si effettua esattamente?

Innanzitutto va detto che la richiesta deve essere fatta entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. In particolare la domanda va inviata telematicamente con l’obbligo di firma digitale.

Si devono indicare le seguenti informazioni:

  • generalità, data e luogo di nascita e cittadinanza
  • il nome della ditta
  • oggetto e sede d’impresa
  • nome del direttore o dei procuratori

E’ necessario, comunque, distinguere due diverse sezioni:

  • ordinaria
  • speciale

Nel primo caso rientrano imprenditori commerciali, società di persone e di capitali, consorzi, gruppi europei di interesse economico in Italia.

La sezione speciale, invece, è inerente a:

  • imprenditori agricoli individuali
  • società semplici
  • piccoli imprenditori
  • artigiani
  • società tra professionisti
  • imprese sociali

Fonti normative

  • Art.8 della L. n. 580/93
  • Art. 2196 c.c.
REGISTRO DELLE IMPRESE
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