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Responsabilità medica e l'onere della prova

L'ambito medico-sanitario è particolarmente sensibile alle questioni legali, dato il diretto impatto sulla vita delle persone. Nel momento in cui un paziente ritiene di aver subito un danno a causa di una negligenza medica, sorge la questione della responsabilità medica e, conseguentemente, dell'onere della prova.



L'ambito medico-sanitario è particolarmente sensibile alle questioni legali, dato il diretto impatto sulla vita delle persone. Nel momento in cui un paziente ritiene di aver subito un danno a causa di una negligenza medica, sorge la questione della responsabilità medica e, conseguentemente, dell'onere della prova.

​Responsabilità Medica e la complessa dinamica tra contrattuale ed extracontrattuale

La tematica della responsabilità medica affonda le sue radici nella necessità di tutelare i pazienti dagli eventuali danni subiti a causa di errori o omissioni da parte del personale sanitario. In questo contesto, gli enti ospedalieri e le strutture sanitarie emergono come figure centrali, essendo responsabili delle azioni dei medici operanti al loro interno.

Tale responsabilità ha una chiara connotazione contrattuale. Come delineato dalla Legge 24/2017, nota anche come Legge Gelli, viene sottolineato che ogni struttura sanitaria, indipendentemente dalla scelta dell'operatore da parte del paziente e dal tipo di rapporto di lavoro con lo stesso, è tenuta a rispondere contrattualmente delle azioni, sia dolose che colpose, compiute dal professionista. Questo quadro normativo copre anche le prestazioni in ambito di libera professione intramoenia, di sperimentazione e ricerca clinica e quelle in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale.

Tuttavia, la figura dell'operatore sanitario individuale presenta un'interessante dualità. La sua responsabilità si configura come extracontrattuale, secondo l'art. 2043 del codice civile, a meno che non sia legato al paziente da un preciso obbligo contrattuale. Questa distinzione rivela profonde implicazioni, in particolare riguardo ai tempi di prescrizione - che oscillano tra i cinque anni per l'extracontrattuale e i dieci per il contrattuale - e all'importante tema dell'onere della prova.

​L'onere della prova

L'onere della prova, in ambito giuridico, rappresenta l'obbligo di una delle parti di dimostrare l'esistenza di determinati fatti al fine di sostenere le proprie pretese. Nel contesto della malpractice medica, questo onere assume particolari sfumature.

Quando un paziente ritiene di essere stato vittima di malpractice medica e desidera far valere i propri diritti, gli incombe la responsabilità di dimostrare sia la presenza dell'evento dannoso sia il nesso causale tra l'azione (o l'omissione) del medico e l'evento dannoso stesso, indipendentemente dalla questione di negligenza. La dimostrazione di questi elementi diviene fondamentale non solo per avanzare qualsiasi tipo di pretesa risarcitoria, ma anche per inquadrare correttamente la natura e l'estensione del danno subito.

Tuttavia, è essenziale sottolineare che l'onere della prova non si limita unicamente al paziente. Una volta che il paziente ha soddisfatto queste esigenze probatorie, il medico o la struttura sanitaria sono posti di fronte all'onere di provare che la loro condotta è stata corretta o che l'eventuale mancata corretta condotta sia stata causata da circostanze esterne e non imputabili direttamente a loro.

Una sfida che spesso emerge in questi contesti è la complessità di alcuni casi medici, dove la diagnosi o il trattamento possono non essere lineari. Inoltre, la medicina, come scienza, può presentare aree grigie dovute all'evoluzione continua delle conoscenze e delle tecniche.

È importante sottolineare, inoltre, che il medico non può essere ritenuto colpevole qualora il peggioramento delle condizioni di salute del paziente sia derivato da circostanze eccezionali e imprevedibili, rompendo così il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso. Questo elemento di imprevedibilità può spesso complicare ulteriormente la già delicata dinamica dell'onere della prova in materia di malpractice medica.

​Il risarcimento: danno patrimoniale e non patrimoniale

Nel vasto panorama della malasanità, il profilo risarcitorio occupa un ruolo di primo piano, essendo direttamente correlato al riconoscimento dei diritti delle vittime di errori medici. La complessità della materia impone di analizzare con attenzione le diverse sfaccettature del danno e le relative conseguenze per il paziente.

Il Danno Patrimoniale:
Il paziente vittima di un errore medico può soffrire di gravi ripercussioni fisiche, spesso accompagnate da una serie di costi economici come le spese mediche, l'assistenza e la possibile perdita di reddito. Questi costi tangibili configurano il danno patrimoniale che la vittima ha subito.

Il Danno Non Patrimoniale:
Quando si verificano violazioni dei diritti fondamentali come la salute e l'integrità fisica e morale del paziente, emerge la figura del danno non patrimoniale. In questa categoria rientrano il danno permanente o biologico, che riguarda lesioni all’integrità psico-fisica; il danno morale, relativo a sofferenze prolungate; e il danno esistenziale, che si riflette negativamente sulla vita sociale e relazionale del paziente.

Un passo cruciale nella valutazione delle lesioni permanenti è rappresentato dalle tabelle medico-legali, strumenti che quantificano il cosiddetto “danno biologico”. In base alla gravità della lesione e al punteggio di invalidità (variabile dal 1% al 100%), si stabilisce l'importo del risarcimento dovuto al paziente. Inoltre, per le lesioni temporanee, il paziente ha diritto a una diaria giornaliera che copre sia il periodo di ricovero ospedaliero che quello di cura e riabilitazione.

Oltre a queste forme di danno, è essenziale considerare le ripercussioni personali, affettive e sociali che una lesione o malattia può avere sul paziente, rendendo necessaria una personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale.

​Il diritto dei parenti alla riparazione

In alcuni casi, le ripercussioni di un errore medico non si limitano al paziente direttamente colpito, ma si estendono anche ai suoi familiari. Se il paziente viene a mancare o subisce gravi lesioni a causa di negligenze mediche, i parenti hanno il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti. Questo può includere situazioni drammatiche come un neonato che subisce lesioni gravi a causa di errori prenatale o durante il parto, o un coniuge che perde l'altro a seguito di complicazioni chirurgiche.

In tali circostanze, il contenzioso vede coinvolti sia il paziente sia i suoi parenti, ognuno con il proprio diritto al risarcimento, lavorando congiuntamente per ottenere giustizia e riparazione.

RISARCIMENTI PER MALASANITÀ RESPONSABILITÀ MEDICA E SANITARIA ONERE DELLA PROVA MALASANITÀ
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