Quello dei docenti, si sa, è un ruolo estremamente importante nella formazione delle nuove generazioni. Essi impartiscono conoscenze e competenze, ma possono anche fungere da guide e modelli per gli studenti, contribuendo a plasmare il loro sviluppo intellettuale e personale.
Al centro della loro attività riveste una posizione prioritaria la necessità di fornire un’istruzione di elevata qualità, ma è altrettanto importante che garantiscano di agire sempre in modo responsabile e professionale. Talvolta, però, ciò non accade (o si pensa che non accada) e i docenti sono destinatari di sanzione disciplinare. Vediamo quando accade e cosa succede.
Al fine di garantire elevati standard di professionalità ed etica, anche nel mondo scolastico si adotta lo strumento della sanzione disciplinare, da impiegare laddove esistano situazioni in cui la condotta di un educatore possa essere inappropriata o lesiva nei confronti degli studenti, dei colleghi o dell'istituzione scolastica stessa.
Partiamo precisando che la responsabilità disciplinare dei docenti è regolamentata dal Testo Unico (T.U.) sull’Istruzione (D. Lgs 297/1994) - e successive modifiche/integrazioni - che contiene anche le informazioni relative a:
Inoltre, suddette regole sono stabilite anche dal Ccnl Scuola e da quanto indicato dai singoli Consigli d’Istituto.
Sulla base delle norme dedicate, sono dunque, previste determinate sanzioni a seguito di comportamenti inadeguati da parte dei docenti; ma quali possono essere questi comportamenti?
Possono essere molteplici e fanno riferimento sia all’aspetto strettamente didattico che a norme di tipo comportamentale; di seguito ne indichiamo alcuni con intento esplicativo:
Ogni comportamento, sulla base della gravità dello stesso, implica una differente sanzione disciplinare di entità commisurata, vediamo quali possono essere.
A seconda del comportamento in oggetto e della sua classificazione in termini di gravità, è prevista una diversa sanzione disciplinare, tra cui, ad esempio, la censura (art. 492 – T.U.), che consiste in un richiamo scritto e motivato destinato al docente.
Questa è sicuramente la sanzione minore, adoperata nei casi in cui si commetta un’infrazione di gravità particolarmente limitata; diversa è, invece la sospensione:
A seguito della sospensione di 6 mesi, nel caso in cui il docente abbia compiuto atti di comprovata gravità (parliamo di fattispecie di reato punibili con pena detentiva della durata non inferiore a 3 anni) e si sia accertata l’effettiva incompatibilità del suo comportamento rispetto alle funzioni educative, questi potrà essere destinato ad altre mansioni che non comprendano l’insegnamento.
Oltre alla sospensione, un’altra sanzione disciplinare è rappresentata dalla destituzione dall’insegnamento (art. 498 – T.U.), una pena indubbiamente importante, ma impiegata in caso di comportamenti di estrema rilevanza che sottintenda dolo da parte dell’insegnante volto a provocare grave pregiudizio agli alunni, alla scuola, alle famiglie.
Esempi di condotte che possono condurre alla destituzione, comprendono: l'uso non autorizzato o la deviazione di risorse o fondi scolastici affidati alla custodia del docente; o l'associazione o la tolleranza nei confronti di comportamenti simili da parte di altri individui che abbiano anche essi sottratto beni o denaro alla scuola; abusi gravi di autorità e così via.
Solo attraverso un approccio equilibrato, è possibile preservare la dignità dell'insegnamento e assicurare una formazione di qualità per le future generazioni di studenti.
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