È del tutto normale che un socio di una società possa anche essere un lavoratore per l’azienda stessa, infatti, quando parliamo di socio lavoratore ci riferiamo ad un soggetto che, oltre ad essere socio di una società, svolge anche attività di lavoro a favore della società stessa.
Quando un soggetto, il socio, viene designato dall'assemblea dei soci, anche come amministratore della società, allora, a lui vengono assegnati tutti quei compiti che comportano lo svolgimento di un'attività lavorativa a favore della stessa società.
Il socio lavoratore, però, è anche amministratore della società, poichè, infatti, un qualsiasi socio semplice, può svolgere attività lavorative. Per far sì che questo accada occorre versare i contributi INPS alla gestione artigiani e commercianti:
Bisogna tenere presente che nel caso di socio lavoratore si sovrappongono due qualifiche sullo stesso soggetto: quella di membro della società o cooperativa, con la sua quota di partecipazione e, quella di lavoratore dipendente, con l'obbligo di sottostare alle direttive del datore di lavoro; pertanto, non è difficile trovarsi nella situazione in cui questi poteri e doveri si sovrappongono, dando inizio a malintesi e malumori con gli altri soci.
Secondo la legge italiana, anche un socio lavoratore può essere licenziato, come un altro dipendente di qualsiasi altra categoria, ma essendo un co-prorietario dell'azienda, va considerato che egli abbia poteri decisionali e di maggiore libertà. Perciò, in ambito legale e giuridico, si ritengono illegittimi i licenziamenti nei confronti di un soggetto che ricopre entrambe le figure.
Il licenziamento del socio lavoratore è da considerarsi diverso dalle dimissioni volontarie o dall'esclusione dello stesso dalla società di cui fa parte.
Quando ci troviamo davanti a qualsiasi altro tipo di società, che non sia una cooperativa, il fatto che il socio sia anche un lavoratore, non esclude la possibilità di licenziamento, con la conseguenza, che il rapporto lavorativo finisca, ma quello di socio prosegua.
Nei confronti di un socio lavoratore possono essere adottate le seguenti forme di licenziamento:
Come abbiamo detto prima, la giurisprudenza guarda in maniera più flessibile il licenziamento di un socio lavoratore: lo conferma una sentenza del Tribunale di Cassino, la sentenza n. 676 del 15 luglio 2021.
Un socio lavoratore di una Srl (un'attività di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti) che, durante l'orario lavorativo, si intratteneva con i clienti e lasciava incustodita la cassa, mansione alla quale era addetto: secondo il Tribunale di Cassino, il lavoratore, in quanto socio al 30%, godeva di maggiore autonomia che, quindi, gli permetteva di mettere in stand-by le sue mansioni e relazionarsi con i clienti, anche al fine di fidelizzare loro.
Il Tribunale di Cassino, quindi, ha condannato la società al pagamento del risarcimento ed alla reintegrazione del soggetto, ingiustamente licenziato.
Per il socio lavoratore di una società cooperativa, la legge italiana prevede che il rapporto si estingua in automatico in caso di dimissioni o di esclusione deliberata dalla cooperativa, ma la Corte di Cassazione ha stabilito che è possibile applicare l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, il quale tutela il lavoratore dal licenziamento illegittimo; pertanto ha diritto al risarcimento.
É stato sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.707 del 15 gennaio 2020: la Corte territoriale aveva stabilito l'illegittimità del licenziamento disciplinare di un'operatrice socio-sanitaria di una cooperativa sociale, disponendo, la reintegrazione e la ri-ammisione, in quanto socia, condannando, quindi, la cooperativa al pagamento del risarcimento, secondo l'art. 18, comma 4, L. n.300 del 1970.
L'art. 1, comma 3, L. n.142 del 3 aprile 2001 contempla la figura del socio lavoratore di una cooperativa e sancisce che egli è titolare di due rapporti: sociale e di lavoro subordinato, autonomo o qualsiasi altra tipologia prevista.
Ad ogni rapporto va applicata una disciplina, pertanto, il socio che ricopre anche la figura di lavoratore è escluso nei casi degli artt. 2286, 2288, 2531, 2533 del codice civile, ovvero:
Nel caso di licenziamento del socio lavoratore in cui vi è una correlazione tra l'esclusione del socio e l'estinzione dei rapporti di lavoro, di conseguenza, quindi, non è necessario un atto di licenziamento. É sempre consigliato, però, rilasciare al soggetto una lettera di licenziamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora si voglia licenziare il socio che ricopre anche la figura di lavoratore, ma mantenere il suo status di socio, si applica la disciplina in base al contratto di lavoro stipulato: se determinato, indeterminato e via dicendo.
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